Il condominio è responsabile per i danni arrecati alla persona che, mentre scendeva le scale di pertinenza del condominio medesimo

In tema di responsabilità extracontrattuale, deve riconoscersi la responsabilità del condominio per i danni arrecati alla persona che, mentre scendeva le scale di pertinenza del condominio medesimo, perdeva l'equilibrio a causa della presenza di un gradino rotto e sconnesso, causandosi delle lesioni fisiche.




- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MONZA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Nella persona del Giudice Unico dott.ssa S.G.,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 5870 del Ruolo Generale del 2006, assunta in decisione dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 maggio 2007, promossa da:

Fu.Gr.,

elettivamente domiciliata in Monza presso lo studio dell'Avv. Fr.An., che la rappresenta e difende, in forza di procura a margine dell'atto di citazione;

ATTRICE

nei confronti di

Condominio Me. - Monza -, in persona dell'amministratore pro-tempore,

elettivamente domiciliato in Monza presso lo studio dell'Avv. Ra.Pi., che lo rappresenta e difende, in forza di procura in calce all'atto di citazione;

CONVENUTO

OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 19 maggio 2006, la sig. Fu.Gr. citava in giudizio il condominio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da lei sofferti in conseguenza del sinistro avvenuto il 10 novembre 2003.

Allegava che, mentre scendeva le scale di pertinenza del Condominio, a causa della presenza di un gradino rotto e sconnesso, aveva perso l'equilibrio, causandosi le lesioni di cui alla documentazione prodotta.

Si costituiva in giudizio il convenuto, riconoscendo la propria responsabilità, ma contestando il quantum della pretesa risarcitoria e chiedendo il rigetto della domanda in considerazione dell'avvenuto integrale risarcimento del danno, attraverso il pagamento ante causam della somma di Euro 7.900,00.

In corso di causa, rigettata la richiesta di prove orali formulata dalla difesa dell'attrice, veniva conferito incarico peritale al CTU, dott. Ar., volto a determinare le lesioni subite dall'attrice.

All'udienza del 17 aprile 2006, ritenuta la causa matura per la decisione, era fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 14 maggio 2007, dopo che il tentativo di conciliazione aveva dato esito negativo, il giudice tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La responsabilità del condominio convenuto è pacifica, essendo stata ammessa dal convenuto, che si è limitato a contestare il quantum della pretesa risarcitoria.

Per quanto concerne i danni alla persona, la Ctu ha evidenziato i seguenti danni e postumi da invalidità temporanea:

- danno da inabilità temporanea totale di giorni 2;

- danno da inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 15;

- danno da inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 15;

- danno da inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30.

A titolo di danni da invalidità temporanea il risarcimento dovuto ammonta ad Euro 1.871,84, calcolando il valore giornaliero dell'invalidità temporanea in Euro 66,26.

Quanto al danno biologico, la documentazione medica prodotta ha fatto emergere che l'attrice, dopo l'evento, ha riportato una distorsione alla caviglia destra, al rachide cervicale, delle contusioni diffuse all'arto inferiore destro e al ginocchio con successiva meniscectomia, nonché alterazioni al ginocchio destro consistenti in condropatia al comparto mediale ed edema del corpo di hoffa.

Nella valutazione dell'incidenza dei postumi invalidanti, il CTU non ha tenuto in considerazione le descritte alterazioni al ginocchio destro perché, a suo dire, "con grande probabilità, non pertinenti con l'evento". La valutazione non motivata del CTU sul punto non convince. In mancanza di elementi, non emersi nel giudizio, che potessero determinare l'interruzione del nesso causale, il periodo di verificazione delle lesioni, successivo al sinistro e la loro compatibilità con l'evento dannoso, fanno presumere che esse siano conseguenze dannose del sinistro.

Ciò precisato, si ritiene equo stimare nel 6% l'incidenza dei postumi invalidanti permanenti.

A titolo di danno biologico permanente, pertanto, viene liquidata la complessiva somma di Euro 6.954,00, tenuto conto dell'incidenza dei postumi invalidanti sulle attività lavorativa e non, esplicate dall'attrice.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno in termini pecuniari, è applicato il criterio del "valore medio del punto d'invalidità" secondo le tabelle di liquidazione in uso presso gli uffici giudiziali del distretto di Corte di Appello di Milano. Tale criterio permette un'omogenea quantificazione del danno che tiene conto sia dell'entità della menomazione che della sua incidenza sulla rimanente vita della danneggiata.

Non sono state invece applicate le tabelle per le liquidazioni delle micropermanenti operanti in via legale solo per le lesioni derivanti dai sinistri stradali.

Alla luce di tali tabelle, considerate le peculiarità del caso di specie, si ritiene dunque di liquidare il danno da invalidità transitoria e permanente - in moneta attuale - in Euro 8.825,84.

A tale importo va aggiunto quello di Euro 2.942,00 a titolo di danno morale, liquidato nella misura di un terzo del danno da invalidità permanente e temporaneo e di Euro 1300,00, a titolo di danno patrimoniale per esborsi medici.

Riepilogando, il totale complessivo della somma dovuta per risarcimento equivale, quindi, a Euro 13.067,84 in moneta attuale.

Da tale importo va detratto quello di Euro 7.900,00 corrisposto dal convenuto ante causam.

Pertanto, l'importo dovuto dalla convenuta corrisponde ad Euro 5.167,84, oltre interessi legali.

Sulle voci di danno, liquidate in moneta attuale, non spetta la rivalutazione.

Gli interessi al saggio legale debbono essere riconosciuti sui capitali rivalutati anno per anno e, per quelli liquidati in moneta attuale, previa devalutazione degli stessi dalla data odierna al dì del sinistro, conformemente a Cass. S.U. 1712/'95.

Tali interessi decorreranno per il danno morale dal dì del sinistro, per il danno biologico da invalidità permanente dalla conclusione della temporanea.

L'acconto di Euro 7900,00, va imputato al capitale, non applicandosi il criterio di cui all'art. 1194 c.c.: pertanto, il calcolo degli interessi, secondo i criteri suddetti, dovrà avvenire sull'intero risarcimento dovuto sino alla data dell'acconto e poi soltanto sull'importo residuo.

Dalla data della presente sentenza decorrono sulle somme residue i soli interessi legali. In base al principio della soccombenza, il convenuto è condannato alla rifusione integrale delle spese in favore dell'attrice, che, tenuto conto del valore accertato della causa, vengono liquidate in Euro 222,24 per spese, Euro 984,00 per diritti ed Euro 950,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come di legge.

Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico del convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale, di Monza, definitivamente decidendo la causa promossa da Fu.Gr. nei confronti del Condominio Mi. - Monza -, in persona dell'amministratore pro-tempore, con atto di citazione notificato il 19 maggio 2006, ogni altra istanza rigettata,

- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 5.167,84, oltre interessi legali, come in motivazione, già al netto dell'acconto corrisposto dal convenuto di Euro 7900,00.

- Condanna il convenuto a rifondere integralmente all'attrice le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 222,24 per spese, Euro 984,00 per diritti ed Euro 950,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come di legge.

- Pone a carico del convenuto le spese di CTU.

Così deciso in Monza il 27 settembre 2007.

Depositata in Cancelleria il 2 ottobre 2007.

INDICE
DELLA GUIDA IN Condominio

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2635 UTENTI