Il condominio esiste per la sola presenza di un edificio in cui vi sia una separazione della proprietà per piani orizzontali

Il condominio esiste per la sola presenza di un edificio in cui vi sia una separazione della proprietà per piani orizzontali, indipendentemente dall'approvazione di un regolamento e dalla validità del medesimo.
(Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 4 giugno 2008, n. 14813)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORONA Rafaele - Presidente

Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere

Dott. TRIOLA Roberto Michele - rel. Consigliere

Dott. MALPICA Emilio - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CA. AN. , rappresentato e difeso da se medesimo ex articolo 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALFREDO FUSCO 104, presso il suo studio, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

COND (OMESSO), in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell'avvocato CIAFFARRI Maurizio, che lo difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 42231/03 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 15/10/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/04/08 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;

udito l'Avvocato CIAFFARRI Maurizio, difensore del resistente che ha chiesto rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l'inammissibilita' in subordine rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 27 settembre 2002 Ca.An. proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Giudice di pace di Roma, relativo al pagamento in favore del Condominio (OMESSO), in (OMESSO), della somma di euro 383,59 quali contributi condominiali.

Con sentenza in data 15 ottobre 2005 il Giudice di pace di Roma rigettava l'opposizione.

Il Giudice di pace, in primo luogo, riteneva che infondatamente l'opponente sosteneva l'inesistenza del condominio, perche' l'altro comproprietario non era stato invitato all'assemblea del 27 agosto 1995, che aveva approvato il regolamento. Il comproprietario in questione, infatti, non aveva mai fatto presente tale sua qualita' e comunque l'opponente non aveva impugnato le delibere assunte dalla assemblea in considerazione di tale mancata convocazione.

In considerazione della solidarieta' del debito correttamente il condominio aveva chiesto all'opponente l'intero pagamento dello stesso.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, illustrati da memoria, Ca.An. .

Resiste con controricorso il condominio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente eccepisce il difetto di legittimazione processuale del condominio, in quanto alla assemblea del 27 agosto 1995, nella quale era stato approvato il regolamento di condominio, non era stato invitato l'altro comproprietario della unita' immobiliare, non risultava da chi fosse stata convocata l'assemblea e che tale convocazione provenisse da un numero di condomini che rappresentasse almeno un sesto delle quote millesimali, come prevede l'articolo 66 disp. att. cod. civ., non risultava rispettato il termine previsto da tale disposizione.

Aggiunge il ricorrente che il regolamento approvato non conteneva le tabelle millesimali e non avrebbe potuto contenere clausole che menomassero i diritti dei condomini sulle parti comuni.

Il motivo e' infondato, in base alla assorbente considerazione che un condominio esiste per la sola presenza di un edificio in cui vi sia una separazione della proprieta' per piani orizzontali, a prescindere dalla approvazione di un regolamento di condominio e dalla completezza e validita' dello stesso.

L'attuale ricorrente, poi, non poteva legittimamente rifiutarsi di pagare i contributi condominiali per il solo fatto della inesistenza delle tabelle millesimali, ma avrebbe dovuto provare che l'importo richiestogli non corrispondeva a quando effettivamente dovuto.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole della condanna al pagamento anche della quota di contributi che andava imputata all'altro comproprietario.

Il motivo e' infondato, in quanto non viene chiarito perche' nella specie dovrebbe essere derogato il principio generale di cui all'articolo 1292 cod. civ., secondo il quale la solidarieta' si presume nei caso di pluralita' di debitori.

Con il terzo motivo il ricorrente, sulla premessa che il Giudice di pace avrebbe pronunciato secondo equita', deduce che mancherebbe la possibilita' di individuare la ratio decidendi.

Anche tale motivo e' infondato, in quanto il Giudice di pace ha deciso secondo diritto, ritenendo evidentemente che le disposizioni applicate fossero conformi ad equita', per cui non doveva enunciare una autonoma ratio decidendi.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita', che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida nella complessiva somma di euro 500,00, di cui euro 4 00,00 per onorar, ed oltre accessori di legge.

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