Il condominio può chiamare in causa l'appaltatore per essere manlevato, in caso di soccombenza, dal risarcimento dei danni chiesti dal singolo condomino

Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilita' civile chiami in causa un terzo in qualita' di corresponsabile dell'evento dannoso, chiedendone, in caso di affermazione della propria responsabilita', la condanna a garantirla e manlevarla, l'atto di chiamata, al di la' della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non gia' come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l'effettiva volonta' della chiamante in relazione alla finalita', in concreto perseguita, di attribuire al terzo la corresponsabilita' dell'evento dannoso e, pertanto, in tal caso, essendo peraltro unico il fatto generatore della responsabilita' prospettata con la domanda principale e con la chiamata dei terzi, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo chiamato, onde il giudice puo' direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione (Cass. 3 marzo 2010, n. 5057; v. anche Cass. 7 ottobre 2011, n. 20610, pur riferendosi quest'ultima pronunzia all'ipotesi in cui nei confronti del terzo chiamato non sussista alcun rapporto contrattuale, il che non rileva ai fini dell'applicazione del predetto principio al caso di specie, per quanto sopra evidenziato; v. inoltre Cass. 29 luglio 2009, n. 17688).

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 18 giugno 2015, n. 12598



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Presidente

Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere

Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21792/2011 proposto da:

(OMISSIS) SNC, in persona dei suoi soci e legali rappresentanti (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro

(OMISSIS) SNC, CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 94/2010 della CORTE D'APPELLO DI TRENTO SEZ. DIST. DI BOLZANO, depositata il 26/07/2010 R.G.N. 211/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20 marzo 2008 il Tribunale di Bolzano rigettava la domanda proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti del Condominio (OMISSIS) e volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivati alle loro proprieta' esclusive da infiltrazioni d'acqua e dal mancato posizionamento dei lucernai della soffitta nel corso dell'esecuzione dei lavori di pitturazione delle facciate condominiali e di rifacimento del tetto, lavori che il convenuto aveva appaltato rispettivamente alla (OMISSIS) s.n.c. e alla (OMISSIS) s.n.c.; dichiarava assorbite le domande di manleva che il convenuto Condominio aveva proposto nei confronti delle dette societa' nonche' nei confronti del direttore dei lavori, ing. (OMISSIS), e del precedente amministratore condominiale, geom. (OMISSIS), tutti chiamati in causa, e che la (OMISSIS) s.n.c. aveva proposto nei confronti della chiamata in causa (OMISSIS) s.n.c.; regolava le spese di lite tra le parti.

Avverso tale decisione (OMISSIS) proponeva appello, cui resistevano tutti gli appellati ad esclusione di (OMISSIS); in particolare il Condominio, con appello incidentale condizionato, riproponeva le domande di manleva avanzate in primo grado e la (OMISSIS) s.n.c., con appello incidentale, censurava l'operata compensazione delle spese tra essa e l'appellante e proponeva, altresi', appello incidentale condizionato nei confronti dell'appellata (OMISSIS) s.n.c.. La Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 26 luglio 2010, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava il Condominio, la (OMISSIS) s.n.c., la (OMISSIS) s.n.c. e l'ing. (OMISSIS), in solido tra loro, al pagamento, in favore di (OMISSIS), dell'importo di euro 7.669,91, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, condannava la (OMISSIS) s.n.c. a ripristinare i lucernai rimossi dalla p.m. (porzione materiale) 59, con disponibilita' dell'appellante a pagare l'eventuale differenza di costi tra il modello prescelto e quello comune, regolava tra le parti le spese di lite e quelle di c.t.u..

Avverso la sentenza della Corte di merito la (OMISSIS) s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso (OMISSIS).

Gli intimati non hanno svolto attivita' difensiva in questa sede.

Sia la ricorrente che il controricorrente hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione degli articoli 106, 99 e 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche' omessa o, quanto meno, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sostiene la (OMISSIS) s.n.c. che il Condominio (OMISSIS) avrebbe inequivocabilmente proposto un'azione di garanzia, nella specie c.d. impropria, chiamando in causa l'attuale ricorrente, la (OMISSIS) s.n.c. e l'ing. (OMISSIS) quali soggetti tenuti a manlevarlo dagli esiti dell'eventuale condanna pronunciata nei suoi confronti e che, a fronte di siffatta domanda, la Corte di merito avrebbe deciso extra petita e, comunque, con un grave difetto di motivazione, avendo immotivatamente ritenuto che la chiamata operata dal convenuto non fosse avvenuta a titolo di garanzia impropria bensi' per indicare e individuare altri soggetti corresponsabili dell'evento dannoso occorso agli attori. Ad avviso della ricorrente, l'impostazione della Corte territoriale avrebbe comportato l'ingiustificata estensione automatica della pretesa degli attori ai terzi chiamati, nonostante non fosse stata proposta, nei confronti di questi ultimi, alcuna espressa e autonoma domanda risarcitoria da parte degli attori.

1.1. Il motivo e' infondato.

1.1.1. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilita' civile chiami in causa un terzo in qualita' di corresponsabile dell'evento dannoso, chiedendone, in caso di affermazione della propria responsabilita', la condanna a garantirla e manlevarla, l'atto di chiamata, al di la' della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non gia' come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l'effettiva volonta' della chiamante in relazione alla finalita', in concreto perseguita, di attribuire al terzo la corresponsabilita' dell'evento dannoso e, pertanto, in tal caso, essendo peraltro unico il fatto generatore della responsabilita' prospettata con la domanda principale e con la chiamata dei terzi, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo chiamato, onde il giudice puo' direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione (Cass. 3 marzo 2010, n. 5057; v. anche Cass. 7 ottobre 2011, n. 20610, pur riferendosi quest'ultima pronunzia all'ipotesi in cui nei confronti del terzo chiamato non sussista alcun rapporto contrattuale, il che non rileva ai fini dell'applicazione del predetto principio al caso di specie, per quanto sopra evidenziato; v. inoltre Cass. 29 luglio 2009, n. 17688).

1.1.2. A quanto precede deve aggiungersi che la Corte di merito ha correttamente interpretato e qualificato la domanda proposta dal condominio nei confronti dei chiamati in causa quali corresponsabili del fatto generatore del danno e quindi coobbligati alla prestazione pretesa dalla parte attrice ed ha argomentato sul punto con motivazione congrua e priva di vizi logici o giuridici.

1.2. Le censure proposte, sotto entrambi i profili prospettati, non meritano, quindi accoglimento.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c., comma 1, e articolo 116 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nonche' omessa o, quanto meno, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Assume la ricorrente che la Corte di merito avrebbe accolto la domanda del (OMISSIS) relativa all'asserito danno per mancato guadagno per non aver potuto concedere in locazione a terzi la p.m. 27 recependo acriticamente il mero dato contabile della c.t.u., senza acquisire alcuna prova -certa circa l'effettiva volonta' dei comproprietari di locare il bene e il rapporto causale tra i danni in questione e l'impossibilita' della locazione, e non motivando comunque per quale ragione possa ritenersi superabile tale carenza probatoria.

2.1. Il motivo va disatteso, evidenziandosi che con lo stesso vengono poste questioni di fatto non prospettabili in questa sede e osservandosi comunque che la ricorrente non ha dimostrato di aver sollevato censure all'elaborato del C.T.U. nel giudizio di merito in relazione alle questioni proposte con il motivo all'esame. Inoltre, la Corte di merito ha evidenziato che il C.T.U. ha precisato essere stata ritenuta corretta dalle parti l'esposizione dei fatti come riportati a p. 17 della sentenza impugnata, in ordine ai lavori eseguiti, alla loro tempistica e ai danni all'abitazione. Tale affermazione della Corte territoriale non risulta contestata dalla ricorrente, la quale neppure ha censurato l'ulteriore affermazione della medesima Corte secondo cui anche le conclusioni alle quali e' pervenuto l'ausiliare del giudice non sono state specificamente contestate dalle parti in causa.

Neppure sussistono i lamentati vizi motivazionali.

3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi e' luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attivita' difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita', che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge.

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