Il condomino che contesti l'omesso invio della comunicazione di convocazione di un'assemblea deducendo di aver ricevuto una busta vuota deve dimostrare l'errore

Il condomino che contesti l'omesso invio della comunicazione di convocazione di un'assemblea deducendo di aver ricevuto una busta vuota, qualora il Condominio esibisca la busta da cui emerge inequivocabilmente la regolare notifica a mezzo posta per compiuta giacenza, potendosi presumere dalla datazione della busta medesima che il suo contenuto fosse la convocazione dell'assemblea, ha l'onere di dimostrare che il plico non conteneva lettera alcuna al suo interno, ovvero ne conteneva una di contenuto diverso da quello indicato.

Tribunale Bologna Sezione 3 Civile, Sentenza del 24 gennaio 2011, n. 159



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Candidi Tommasi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15947/2006 promossa da:

Ro.Ri., con il patrocinio dell'avv. De.Gi. e dell'avv., elettivamente domiciliato in Bologna presso il difensore avv. De.Gi.

Attore

contro

Cond. Via (...) Bologna, con il patrocinio dell'avv. Ca.Wi. e dell'avv., elettivamente domiciliato in Bologna presso il difensore avv. Ca.Wi.

Convenuto

PREMESSO CHE:

Con atto di citazione notificato in data 26.10.06 Ri.Ro., nella sua qualità di proprietario di una unità immobiliare ubicata nel Condominio in Bologna via (...), impugnava le delibere votate dall'assemblea condominiale in data 27.10.05 e 13.2.04.

Assumeva la loro invalidità in quanto, sia con riguardo alla delibera 27.10.05 (di approvazione del rendiconto 2004/05 e del preventivo 2005/06, sulla base dei quali veniva poi richiesto ed ottenuto dal Condominio un decreto ingiuntivo nei confronti dell'attore), sia con riguardo alla delibera 13.2.04 (di approvazione di nuove tabelle millesimali e di nomina dell'amministratore De.), nessuna comunicazione era mai stata effettuata all'attore.

Il condominio convenuto si costituiva, contestando la fondatezza della domanda e proponendo domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c..

La causa veniva istruita con produzione documentale.

RILEVATO CHE:

La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento in quanto l'omesso invio della comunicazione di convocazione dell'assemblea 27.10.05 risulta smentito dalla produzione documentale n. 4 della parte convenuta; al proposito si osserva che il Condominio ha ottemperato all'ordine di esibizione dell'originale del suddetto documento n. 4, inteso come busta da cui emerge inequivocabilmente la regolare notifica a mezzo posta per compiuta giacenza, potendosi presumere dalla datazione della busta medesima che il suo contenuto fosse la convocazione dell'assemblea 27.10.05; d'altro canto spettava all'attore, quale destinatario della missiva, l'onere di dimostrare che il plico non conteneva lettera alcuna al suo interno, ovvero ne conteneva una di contenuto diverso da quello indicato (Cass. 20144/05, 22133/04).

per quanto poi riguarda la pretesa invalidità della delibera 13.2.04, è sufficiente osservare che con tale delibera non venivano, in realtà, approvate nuove tabelle millesimali, ma erano solamente richiamate le tabelle già in vigore (cfr. doc.10 fasc., conv.); ne consegue la carenza di interesse ad agire dell'attore, non sussistendo la portata precettiva dal medesimo allegata al fine di supportare la propria impugnazione.

Infine le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ritenendo non accoglibile la domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c. del Condominio, non potendo considerare provati i suoi presupposti, in particolare con riguardo alla sussistenza di un danno risarcibile, tenuto conto che non appare configurabile un danno non patrimoniale, ovvero un danno patrimoniale ulteriore rispetto alle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna Sezione Terza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. 15947/06, così provvede:

a) rigetta la domanda proposta da Ri.Ro.;

b) lo condanna alla rifusione delle spese di giudizio del Condominio convenuto che liquida in complessivi Euro 4.220, di cui Euro 2.300 per onorari, Euro 1.850 per competenze e Euro 70 per spese, oltre 12,5 % ex art. 15 T.P., I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Bologna, il 22 novembre 2010.

Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2011.

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