Il condomino, che in luogo dell'autorizzato solaio nel cavedio del ballatoio, abbia eseguito un manufatto in pannelli di alluminio e cartongesso viola l'art. 1102 c.c.

In tema di condominio, con riferimento all'uso della cosa comune, nel caso in cui il condomino, pur autorizzato dall'assemblea condominiale a realizzare un solaio nel cavedio del ballatoio e a proteggere lo stesso con una vetrata, abbia invece realizzato, sul ballatoio medesimo, oltre al solaio, un manufatto in pannelli di alluminio e cartongesso, sottraendo aria e luce alla restante parte del ballatoio, in contrasto con la destinazione funzionale del cavedio, egli, nell'appropriarsi di tale area, accorpandola al proprio appartamento, incorre violazione dell'articolo 1102 cod. civ., che non consente di sottrarre definitivamente la cosa comune alle possibilità di utilizzazione collettiva, salvo il consenso unanime dei condomini. (Corte di Cassazione, Sezione 2 civile,
Sentenza 06.11.2006, n. 23612)



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Corte Suprema di Cassazione

Sezione II Civile Sentenza n. 7856/2008

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 23 novembre 1999 S. P. conveniva i coniugi G- P. e M. U. davanti al Giudice di pace di Monsummano Terme, dolendosi del fatto che gli stessi tenessero nel loro appartamento un cane che abbaiava di continuo e che da tale appartamento provenissero rumori molesti.
I convenuti contestavano il fondamento della domanda.
Il giudice di pace, con sentenza in data 10 gennaio 2001, ingiungeva ai convenuti di osservare scrupolosamente il regolamento condominiale, evitando l'abbaiare del loro cane e li diffidava dal tenere all'interno della propria abitazione riunioni che potessero arrecare disturbo per il numero dei partecipanti;
rigettava, però, la domanda di risarcimento dei danni.
Contro tale decisione G. P. e Maria U. proponevano appello principale; S. P. proponeva appello incidentale, dolendosi della compensazione delle spese giudiziali.
Con sentenza in data 25 ottobre 2002 il Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme, rigettava entrambe le impugnazioni.
Per quello che interessa in questa sede il giudice di secondo grado riteneva che dall'istruttoria testimoniale era emerso con certezza che il cane di proprietà dei convenuti aveva la tendenza ad abbaiare ogni qualvolta sentiva suonare il campanello o quando avvertiva la presenza di persone all'interno dello stabile, e spesso anche nelle ore notturne. Era evidente che la natura dell'animale non poteva essere coartata al punto da impedirgli del tutto di abbaiare e che episodi saltuari di disturbo da parte del cane potevano e dovevano essere tollerati dai vicini, in nome dei principi del vivere civile.
Questo non toglieva però l'obbligo degli appellanti in via principale di conformarsi al regolamento condominiale e di fare in modo che la presenza del cane non fosse lesiva dei diritti degli altri condomini, riducendo al minimo le occasioni di disturbo e prevenendo le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell'animale, soprattutto nelle ore notturne.
Quanto agli altri rumori molesti, i testimoni avevano confermato di averli uditi anche a tarda ora, e del resto l'esistenza di contestazioni da parte del condominio nei confronti dei coniugi Gennaro P. e Maria U. era documentata da una lettera inviata agli stessi dall'amministratore.
Contro tale decisione Gennaro P. e Maria U. hanno proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti sostanzialmente deducono che i giudici di merito hanno trascurato di considerare che il regolamento di condominio non fissava parametri più rigorosi di quelli previsti dall'art. 844 cod. civ., per cui la occasionale esistenza di rumori non comportava automaticamente la violazione della disposizione codicistica, la quale avrebbe potuto considerarsi realizzata solo ove fosse stato provato il superamento della normale tollerabilità.
Il motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata, quanto meno con riferimento all'abbaiare del cane, ha ritenuto non occasionale lo stesso, con superamento della normale tollerabilità di immissioni di rumore e la esattezza di tale considerazione non viene censurata.
Con il secondo motivo si deduce che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in contraddizione, in quanto dopo avere dato atto che la natura del cane non poteva essere coartata al punto da impedirgli del tutto di abbaiare e che episodi saltuari di disturbo da parte del cane potevano e dovevano essere tollerati dai vicini, in nome dei principi del vivere civile, ha, poi, contraddittoriamente affermato che gli attuali ricorrenti dovevano conformarsi al regolamento condominiale e fare in modo che la presenza del cane non fosse lesiva dei diritti degli altri condomini, riducendo al minimo le occasioni di disturbo e prevenendo le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell'animale, soprattutto nelle ore notturne.
Anche tale motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto che nella specie sussistesse la violazione del regolamento del condominio per il continuo ed ingiustificato abbaiare del cane, anche volendo tenere conto della natura dell'animale che non poteva essere coartata, fino ad impedirgli di abbaiare del tutto.
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono testualmente: Con l'atto di appello gli odierni ricorrenti hanno rilevato come il Giudice di pace abbia travalicato i limiti imposti dall'art. 112 c.p.c, nel diffidarli dal tenere riunioni che per il numero dei partecipanti possano recare disturbo alla quiete degli altri condomini, in quanto domanda non formulata dagli attori.
Il Tribunale, esaminando il punto di gravame, ha ritenuto infondata la censura, sul presupposto che il divieto imposto rientri nelle disposizioni regolamentari e, quindi, sia diretta conseguenza dell'ordine di attenersi all'osservanza delle regole dallo stesso imposte.
A tale proposito va rilevato che il citato regolamento di condominio fa divieto di tenere riunioni chiassose, la cui intensità rechi fastidio ai condomini, specie in determinati orari: a ben vedere, il divieto di tenere riunioni "popolose" non è affatto identico al divieto di tenere riunioni "chiassose", ragione per cui la pronuncia del Giudice di pace, confermata dal Tribunale mediante il rigetto del motivo di gravame, è affetta da vizio di ultrapetizione.
Il motivo è infondato.
Come risulta dalla sentenza impugnata, il regolamento di condominio contiene il divieto di tenere riunioni chiassose che il divieto di provocare rumori molesti.
La violazione del regolamento di condominio e stata affermata da parte dei giudici di merito con riferimento al secondo e non al primo di tali divieti, la cui violazione, secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, nella specie ricorreva per effetto di riunioni "popolose", anche se non "chiassose". Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della condanna al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, pur non essendo essi risultati totalmente soccombenti, in primo luogo perché vi è stato rigetto dell'appello incidentale proposto da Salvatore P. ed in secondo luogo perché il Tribunale ha riconosciuto i vizi della motivazione della sentenza di primo grado sostituendola con una nuova motivazione.
La doglianza è infondata.
Gli attuali ricorrenti avrebbero potuto dolersi della condanna alle spese solo ove fossero risultati totalmente vittoriosi, mentre, invece, essi sono stati risultati vittoriosi soltanto in relazione ad un aspetto secondario del giudizio di appello (regolamento delle spese del giudizio di primo grado). I
l ricorso va, pertanto, rigettato.
Non avendo l'intimato svolto attività difensiva in questa sede, nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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