Il condomino del piano terreno è tenuto al pagamento delle spese relative alle scale e all’ascensore

Il criterio stabilito dall’art. 1124 c.c. per la ripartizione delle spese relative alle scale, comportante un contributo anche per i condomini proprietari di unità ubicate al piano terreno, è applicabile in via analogica, in virtù della medesima ratio, alla fattispecie avente a oggetto l’ascensore e la ripartizione delle spese di conservazione e manutenzione di esso. A tal fine non è rilevante la circostanza che l’ascensore sia stato installato originariamente con la costruzione dell’edificio e non in un secondo tempo: tale circostanza rileva solo se l’installazione dell’impianto è avvenuta con il dissenso di alcuni condomini.
Questa la pronuncia della Prima Sezione della Corte d’Appello di Milano che, con sentenza n. 76 del 21 febbraio 2006, ha respinto la domanda del condomino proprietario di un appartamento al primo piano di uno stabile, il quale riteneva di essere tenuto indenne dalle spese di gestione e manutenzione dell’ascensore.

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