Casa:
Il coniuge assegnatario della casa familiare può ripetere quanto pagato per le spese condominiali relative all’immobile di cui l’altro coniuge sia esclusivo proprietario
Pubblicata il 25/02/2008
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Con atto notificato a mezzo posta, spedito il 13 luglio 2005, la signora Ce.As. ha chiesto la condanna del signor Gi.De.Gi. al pagamento della somma di lire 13.051.959 con rivalutazione monetaria dal pagamento (16 novembre 2000) al saldo e con gli interessi di mora sull'importo rivalutato.
Costituitosi il 17 novembre 2005, il signor Gi.De. Gi. ha dichiarato di limitarsi a contestare la congruità dell'importo richiestogli in restituzione a seguito di pagamento "unilateralmente deciso" ed "intempestivamente deciso" dall'attrice "contestando altresì - sotto tale profilo - l'efficacia probatoria della documentazione prodotta da parte attrice": ha infine contestato la domanda relativa alla rivalutazione della somma chiesta in pagamento.
L'udienza di prima comparizione ex art. 10 c.p.c. si è tenuta il 17 novembre 2005.
Alla prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. svoltasi il 16 marzo 2006 sono comparsi i soli procuratori delle parti che hanno chiesto rinvio per trattative.
Dopo un altro rinvio e una diserzione dell'udienza da parte di entrambe le parti, su impulso dell'attrice la causa viene in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza 5 luglio 2007.
Le parti hanno depositato unicamente la comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come pacifico in atti:
- l'attrice era assegnataria della casa familiare sita in Bologna, (l'assegnazione, disposta dalla sentenza di separazione Trib. Bologna, 30 settembre 1985, n. 2574, era stata confermata da App. Bologna, 28 maggio 1992, docc. 1-2);
- tale immobile era proprietà esclusiva del convenuto;
- a partire dal 1994 il convenuto cesso di pagare le spese condominiali relative all'immobile assegnato alla signora As.;
- il signor De.Gi. omise di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pret. Bologna, 1 giugno 1995 n. 2359, emesso in favore del Condominio Ro. per Lire 6.238.549 oltre interessi legali e spese (doc. 3);
- nonostante la notifica, avvenuta il 30 gennaio 1998, dell'atto di precetto per la somma di Lire 10.351.848 (doc. 4), il signor De.Gi., che pure aveva pagato un acconto, non saldò il debito;
- con atto notificato al signor De.Gi. nell'aprile del 1998 il Condominio Ro. pignorò l'immobile assegnato alla signora As. (doc. 5): il procedimento esecutivo era rubricato al n. 153/98 R.G.Es.
Dalla documentazione prodotta, non specificamente contestata dal convenuto, risulta che la signora As., che aveva tutto l'interesse ad evitare la vendita forzata dell'immobile assegnatole nel giudizio di separazione, ha pagato al creditore (il Condominio Ro.) la somma dovuta dal signor Di.Gi., proprietario dell'immobile.
Al debito iniziale (quello portato dal decreto ingiuntivo non opposto) si erano aggiunti quelli inerenti al mancato pagamento di spese condominiali relativi ad esercizi successivi al 1994 (dal 1995 sino alla prima e seconda rata 2000) e quelli inerenti alle spese del processo di esecuzione forzata (le parcelle del procuratore del creditore pignorante, avv. Gi.Ni., e del notaio La.Ro.): il conteggio complessivo risulta dal doc. 6 e relativi allegati.
Oltre a pagare una quota relativa a spese gravanti in definitiva su chi aveva il godimento dell'immobile, la signora As. ha pagato al Condominio Ro. la complessiva somma di Lire 13.051.959 (v. l'assegno bancario, doc. 8) per un debito del signor Di.Gi. e si è surrogata, per espressa volontà del creditore (art. 1201 c.c..) nelle ragioni del Condominio Ro. La scrittura privata 16 novembre 2000 sottoscritta dalla signora As. e dall'amministratore del condominio, è stata notificata il 16 maggio 2001 al debitore, odierno convenuto, che non sollevò alcuna obiezione.
Come pacifico in atti, il pagamento eseguito da parte della signora As. ha portato all'estinzione del processo esecutivo e ha evitato la vendita forzata dell'immobile di proprietà del signor Di.Gi..
Come pacifico in atti, il signor Di.Gi. non impugnò le delibere condominiali di approvazione dei rendiconti consuntivi posti a base delle pretese azionate nell'esecuzione immobiliare n. 153/98 R.G.Es. né propose opposizione all'esecuzione.
In tale contesto, valutata altresì l'analiticità delle produzioni eseguite dall'attrice, le generiche contestazioni sollevate dal convenuto sono del tutto inidonee ad ostacolare l'accoglimento della domanda.
L'attrice è subentrata dal lato attivo nel rapporto obbligatorio intercorrente tra il Condominio ed il convenuto.
Il convenuto va pertanto condannato a pagare all'attrice la somma da quest'ultima versata al Condominio, pari oggi ad Euro 6.740,78.
In assenza di prova del maggiore danno, su tale somma si applicheranno gli interessi di mora al tasso legale dal 16 novembre 2000 sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- condanna il convenuto a pagare all'attrice la somma di Euro 6.740,78 oltre interessi legali dal 16 novembre 2000 sino al saldo;
- condanna il convenuto a pagare all'attrice le spese legali che liquida in Euro 245,00 per spese, Euro 807,00 per diritti, Euro 1.840,00 per onorari, oltre rimborso spese forfetarie ex art. 14 TP, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bologna il 27 dicembre 2007.
Depositata in Cancelleria il 3 gennaio 2008.