Il divieto di sopraelevazione va interpretato nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture son tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l'urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di

Il divieto di sopraelevazione, per inidoneità delle condizioni statiche dell'edificio, previsto dall'art. 1127 secondo comma, cod. civ,, va interpretato non nel senso che la sopraelevazione è vietata soltanto se le strutture dell'edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture son tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l'urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell'art. 1127 secondo comma, cod. civ., e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione che può essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull'autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico. (Fattispecie relativa ad una sopraelevazione sul lastrico solare eseguita a Napoli, senza il rispetto delle cautele imposte dalla legge n. 64 del 1974).
(Corte di Cassazione Sezione 2 Civile,Sentenza del 11 febbraio 2008, n. 3196)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTORIERI Franco - Presidente

Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere

Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere

Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VA. MA., elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. NICOLA DA TOLENTINO 50, presso lo studio dell'avvocato DE TILLA Roberto, che lo difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

LA. FR., COND VIA (OMESSO) in persona dell'Amministratore pro tempore, DE. SI. AN.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1167/02 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 10/04/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/11/07 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 2 aprile 1993 La.Fr. e De. Si. An., rispettivamente nudo proprietario ed usufruttuaria dell'appartamento interno (OMESSO) facente parte dell'edificio condominiale (OMESSO) sito all'interno del parco dell'(OMESSO), denunciavano che il condomino Va. Ma. aveva costruito, da circa due anni, una sopraelevazione sul lastrico solare di sua esclusiva proprieta'. Poiche' l'opera eseguita violava le norme della legislazione antisismica e del codice civile, le prescrizioni dello strumento urbanistico locale ed una disposizione del regolamento condominiale, lo convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, per sentirlo condannare alla demolizione della sopraelevazione e, nel caso in cui le strutture dell'edificio fossero ormai gia' danneggiate, anche al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.

Il Va. si costituiva in giudizio deducendo che la sopraelevazione non aveva arrecato pregiudizio alla stabilita' dell'edificio. Si opponeva pertanto alla domanda di demolizione ma non contestava di dover pagare l'indennita' prevista dall'articolo 1127 c.c..

Interveniva in giudizio, di sua iniziativa, il Condominio di (OMESSO), il quale aderiva pienamente alle domande proposte dagli attori.

Espletata una CTU ed acquisiti alcuni chiarimenti da parte dell'ausiliare, il Tribunale adito, con sentenza del 10 luglio 2000, condannava il convenuto a demolire la sopraelevazione ed a pagare le spese processuali, comprese quelle di CTU.

Proposto gravame dal soccombente, con sentenza del 10 aprile 2002 la Corte d'appello di Napoli rigettava l'impugnazione e condannava l'appellante alle maggiori spese del grado.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione Va. Ma. sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.

Non hanno spiegato attivita' difensiva in questa sede gli intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 5, violazione e falsa applicazione degli articoli 1127 e 2697 c.c., nonche' motivazione illogica ed insufficiente.

Osserva il ricorrente che, risultando necessario accertare ai fini della legittimita' della sopraelevazione la sussistenza delle condizioni espresse dall'articolo 1127 c.c., tale indagine era stata effettuata in modo esaustivo dal ctu il quale aveva dichiarato, al termine della sua lunga relazione, che la costruzione realizzata sul solaio di copertura non recava alcun problema alla statica dell'edificio oltre ad armonizzarsi perfettamente con le linee architettoniche dello stesso.

In tale ottica non vi era dubbio che esso ricorrente non doveva fornire alcun tipo di prova in considerazione del fatto che l'ausiliare aveva in maniera completa risposto ai quesiti proposti ed aveva escluso qualsiasi tipo di problema inerente la statica dell'edificio.

Pertanto, ad avviso del Va., l'onere di provare la pericolosita' della costruzione realizzata nonche' la sua inidoneita' alla normativa antisismica era a carico dei De. Si. - La. e del Condominio di (OMESSO), i quali lo avevano convenuto affermando che la costruzione realizzata non era conforme al dettato codicistico ed alla normativa antisismica.

Con il secondo mezzo si deduce, sempre in riferimento all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell'articolo 1127 c.c., nonche' motivazione illogica e contraddittoria.

Rileva il ricorrente che a fronte di una relazione tecnica che aveva descritto le opere realizzate ed aveva espresso, nei limiti delle indagini ordinate, un giudizio positivo sulla compatibilita' delle stesse con la statica del fabbricato, risultava difficilmente comprensibile ritenere che il ctu non avesse adempiuto al suo mandato e non avesse dato una chiara e inequivocabile risposta ai proposti quesiti.

D'altronde, se i giudici del merito avessero ritenuto che la relazione tecnica non fosse sufficientemente esaustiva, avevano il dovere di richiedere nuovi chiarimenti o addirittura la nomina di un nuovo consulente, ma non potevano di certo sostituirsi all'ausiliare e risolvere una questione puramente tecnica da soli, sulla base di semplici deduzioni e senza alcun parametro di riferimento.

Evidenzia che dovevano considerarsi viziate le argomentazioni dei giudici d'appello secondo cui le indagini effettuate dal ctu non risulterebbero idonee essendo indispensabile nel caso di specie un accertamento di carattere quantitativo non richiesto dal Va. neppure in secondo grado.

Invero alla richiesta del CTU ing. Cl. al giudice di primo grado se la sua indagine dovesse essere di tipo qualitativo o quantitativo e se la verifica alle norme antisismiche doveva interessare l'intero edificio - con costi e tempi molto elevatio soltanto la nuova costruzione, quel giudice aveva disposto con ordinanza che la compatibilita' statica della sopraelevazione fosse effettuata in base ad una indagine di tipo qualitativo e che la verifica alla normativa antisismica fosse limitata alla sola sopraelevazione.

Puntualizza che l'accertamento dell'ausiliare d'ufficio secondo cui la sopraelevazione era stata costruita in modo tale che per i materiali utilizzati, per la tecnica adoperata e per il suo totale ed effettivo peso rispondeva alla norme antisismiche e non procurava alcun danno all'edificio ed agli appartamenti sottostanti, era stato ampiamente confermato da una successiva perizia disposta da esso Va. in data 27 dicembre 2001 nella quale l'Ing. Ca. An., dopo aver esaminato i luoghi e gli atti, aveva integralmente confermato le conclusioni del ctu avvalorandole con tutte le prove tecniche ritenute opportune e i calcoli di carico che mancavano nella relazione tecnica d'ufficio.

Con il terzo motivo si denunzia, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 5, omessa ed insufficiente motivazione in merito al dissenso verso le conclusioni formulate dalla CTU.

Osserva il ricorrente che costituendo la ctu, per le sue valutazioni tecniche, fonte oggettiva di prova, i giudici d'appello, per disattenderla, avrebbero dovuto esprimersi con motivazione ampia da un punto di vista tecnico ancor prima che giuridico, giustificando il proprio dissenso in base ad un iter logico immune da deficienze in contraddizione e senza limitarsi ad affermazioni meramente apodittiche.

Con il quarto mezzo si deduce, infine, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, violazione e falsa applicazione della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 articolo 14 errata interpretazione dell'articolo 1127 c.c., nonche' motivazione illogica.

Definisce il Va. totalmente immotivata ed arbitraria la presunzione di pericolosita' della sopraelevazione desunta dalla Corte territoriale dal fatto che la costruzione realizzata non fosse formalmente corrispondente alla citata Legge n. 64 del 1974 avendo l'ausiliare affermato che tutta la costruzione poteva ritenersi una costruzione di modesta entita' costituita da materiali leggeri il cui peso totale era contenuto entro i limiti della portata del solaio di copertura preesistente e che pertanto nessun problema vi era alla statica dell'edificio.

Del resto i giudici d'appello non avevano tenuto conto del fatto che la necessita' di conformita' della sopraelevazione alle norme di legge andava valutata in modo diverso a seconda che l'edificio oggetto di causa fosse di epoca successiva o meno all'entrata in vigore della legge in discorso.

Trattandosi pertanto di edificio realizzato nel 1956 la conformita' prevista dall'articolo 14 doveva necessariamente essere intesa in senso sostanziale e non formale come ritenuto dal ctu di prime cure, secondo il quale la stessa sopraelevazione, pur non rispettando le formalita' imposte dalla legge, si conformava, per le modalita' con le quali era stata costruita, ai principi generali di sicurezza ad eventuali azioni sismiche, rispondendo di fatto alle disposizioni in materia antisismica.

Il ricorso e' infondato per le ragioni che qui di seguito vanno ad esporsi.

Richiamando Cass. S.U. sent. n. 1552/86, ha affermato la Corte del merito che l' articolo 1127 c.c., comma 2, che vieta la sopraelevazione qualora le condizioni statiche dell'edificio non la consentano, va interpretato non (restrittivamente) nel senso che la sopraelevazione e' vietata soltanto se le strutture dell'edificio non consentono di sopportarne il peso, ma (estensivamente) nel senso che il divieto sussiste anche nel caso che le strutture dell'edificio sono tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentono di sopportare l'urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, se le leggi antisismiche prescrivono particolari cautele tecniche da adottarsi nella sopraelevazione di edifici, esse sono da considerarsi integrative dell'articolo 1127 c.c., comma 2, e se ne deve tenere conto al fine di accertare od escludere il limite, di natura inderogabile, posto da tale norma al diritto del condomino.

La fonte del diritto del condomino di sopraelevare va ricercata, quindi, secondo i giudici d'appello, nella norma codicistica interpretata in collegamento con le speciali prescrizioni antisismiche, per cui tale diritto sorge solo nel momento in cui la stabilita' strutturale dell'edificio in condizioni di quiete lo consente o, nelle zone sottoposte a rischio sismico, solo nel momento in cui la struttura del fabbricato e' adeguata al grado di sismicita' della zona e, percio' e' pronta a sopportare la sopraelevazione.

Con la conseguenza che la domanda di demolizione puo' essere paralizzata solo dalla prova che non solo la sopraelevazione ma anche la struttura sottostante e' adeguata a fronteggiare il rischio sismico; tal che se tale prova non e' acquisita, il diritto di sopraelevare non puo' sorgere.

Nel caso di specie ha ritenuto la Corte territoriale che agli atti non fossero acquisiti elementi sufficienti che potessero seriamente e scientificamente dimostrare la sicurezza antisismica della sopraelevazione e dell'edificio sottostante.

Era certo, invero, che il fabbricato, costruito nel 1956, mai era stato reso conforme alle prescrizioni tecniche dettate dalla legislazione speciale ( Legge n. 64 del 1974 in particolare l'articolo 14); risultava dalla CTU che la sopraelevazione non rispettava la normativa antisismica; era incontroverso che il Va. mai aveva presentato una progettazione antisismica (con tutte le relazioni connesse) non solo dell'opera da realizzare (e poi concretamente eseguita) ma anche dell'intero edificio; del pari era pacifico che il Va. mai aveva fatto eseguire una verifica della struttura complessiva e delle fondazioni del fabbricato.

A fronte della presunzione di pericolosita' derivante dall'inosservanza delle prescrizioni tecniche dettate dalla normativa speciale, l'unica ragione che il Va. aveva addotto per sostenere la tesi dell'idoneita' dell'edificio a resistere alle sollecitazioni di un eventuale evento tellurico era che, in occasione del sisma del 1980, il fabbricato non aveva riportato danni, ed era questa, del resto, la motivazione di fondo che aveva indotto il ctu ad esprimere un giudizio di non pericolosita' dell'opera.

L'argomento, ad avviso della Corte napoletana, era tuttavia inaccettabile non essendo la constatazione della mancata sofferenza del fabbricato nel corso del sisma del 1980 ne' significativa ne' tanto meno decisiva stante la varieta' e diversita' di direzioni (verticali, orizzontali, torcenti etc..) delle sollecitazioni telluriche e la differente reattivita' di un medesimo edificio a due eventi tellurici della medesima forza e intensita' a seconda della direzione che puo' assumere l'onda sismica rispetto al posizionamento sul territorio dell'immobile.

Poiche' cio' che conta e' che l'edificio sia dotato di un sufficiente coefficiente di resistenza per fronteggiare, da ogni direzione, tutti gli eventi che prevedibilmente possano interessare quella determinata zona territoriale, dotazione da dimostrarsi in concreto con tutte le verifiche che la legge impone inderogabilmente in queste situazioni, si ritornava, ad avviso dei giudici d'appello, al problema centrale: a mancanza di prova circa l'idoneita' antisismica della struttura, prova non ricavabile neppure dalla CTU o dalla consulenza di parte dell'ing. Ca. A..

L'ausiliare d'ufficio aveva ammesso di non aver esaminato il progetto originario dell'edificio, di non aver proceduto alle verifiche delle fondazioni, della struttura nel suo complesso e dei singoli elementi che la componevano; aveva affermato altresi' che sarebbe stato indispensabile un accertamento piu' approfondito, di carattere quantitativo, peraltro molto costoso (lire un centinaio di milioni) comportando molteplici saggi nelle diverse proprieta' individuali e nelle fondazioni e una verifica statica assai complessa (saggi e verifica che il Va., probabilmente spaventato dalla spesa da sostenere, si era ben guardato dal chiedere anche in sede di gravame); aveva dichiarato di essersi limitato in buona sostanza a prendere visione dall'esterno dell'edificio e della sopraelevazione (attivita' chiaramente inadeguata alla soluzione della problematica posta dalla legislazione antisismica).

Il consulente di parte, dal canto suo, pur avendo eseguito una serie di calcoli per dimostrare che il coefficiente di resistenza dell'edificio, a seguito della costruita sopraelevazione, era si' leggermente diminuito, ma comunque sempre nei limiti del consentito, aveva tuttavia compiuto un'indagine meramente astratta consistita in una serie di numeri che, inseriti in un elaboratore, avevano fornito determinati risultati, ignorandosi pero' se concretamente essi potessero riferirsi al fabbricato oggetto di causa.

Anche l'ausiliare di parte infatti non aveva eseguito alcun accertamento sulle fondazioni e sulla struttura.

Ebbene, come ognun vede, tali considerazioni, condotte nell'ambito di una corretta interpretazione delle norme codicistiche (articolo 1127 c.c) e speciali in tema di prescrizioni antisismiche (Legge n. 64 del 1974 articolo 14) e sorrette da motivazione adeguata, immune da vizi logici e pertanto incensurabile in questa sede di legittimita', resistono alle censure mosse dal Va. sia in punto assenza di prova delle condizioni di sopraelevabilita' dell'immobile oggetto di causa, sicuramente incombente sull'attuale ricorrente come ricavasi, in parte motiva, dalla stessa sentenza delle sezioni unite di questa Corte richiamata da entrambe le parti (la n. 1552 del 1986), sia in punto valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e di quella di parte, a fronte delle cui lacune i giudici d'appello hanno comunque implicitamente fornito le ragioni del non aver disposto il supplemento o il rinnovo delle indagini, consistenti nell'ingente spesa che le stesse avrebbero comportato e nel disinteresse mostrato sul punto dallo stesso Va., parte interessata a dare, con l'indagine suppletiva, la prova del suo diritto di erigere la sopraelevazione.

Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto, mentre il ricorrente evita le spese di questo giudizio stante la mancata costituzione degli intimati.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

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