Il giudizio instaurato per la rimozione delle opere illecite di uno dei comproprietari non impone l'integrazione del contraddittorio a tutti gli altri

in tema di controversie relative a questioni condominiali bisogna distinguere tra ipotesi in cui non e' necessario il litisconsorzio, e quindi la chiamata in giudizio di tutti i partecipanti al condominio, come quando si controverta tra condomini per il diritto all'uso della cosa comune (Cass. 27.1.88 n. 734, 15.6.68 n. 1930) ovvero quando l'azione sia stata proposta a difesa dei diritti, anche reali, del condominio nei confronti di terzi (Cass. 1994 n. 6119, 1988 n. 3862) oppure a tutela della proprieta' comune (Cass. 1993 n. 5000; 1987 n. 1757 per l'eliminazione d'opere abusive), ed ipotesi in cui tale partecipazione e' indispensabile perche' altrimenti la sentenza sarebbe inutiliter data, trattandosi di litisconsorzio necessario (come quando il singolo condomino, convenuto in rivendicazione d'un bene condominiale, eccepisca la sua proprieta' esclusiva di detto bene (Cass. 1988 n. 4475, 1982 n. 1511); ovvero la domanda sia diretta all'accertamento della proprieta' condominiale d'un bene (Cass. 1992 n. 11626, 1988 n. 5566); oppure il giudizio sia promosso da un condomino per sentirsi riconoscere comproprietario del bene comune posseduto da altro condomino, il quale deduca, in via riconvenzionale, la verificatasi usucapione del bene in suo esclusivo favore (Cass. 1992 n. 11509, 1991 n. 9092).
Nel caso in cui si agisca a tutela della cosa comune, in ordine alla quale non sussiste questione di proprieta' con conseguente esclusione della sussistenza del litisconsorzio necessario con gli altri condomini. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Ordinanza del 7 settembre 2009, n. 19329)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - rel. Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23887-2007 proposto da:

CA. OR. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SCANDRIGLIA 7, presso lo studio dell'avvocato BUCCARELLI MARIA PIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CHIESA CARLO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

SE. VI. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato BARBANTINI GOFFREDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERRARI VALERIO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 192/2007 della CORTE D'APPELLO di TORINO del 21.12.06, depositata il 12/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito per il controricorrente l'Avvocato Goffredo Barbantini che si riporta agli scritti.

E' presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

Ca. Or. propone ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Torino del 12.2.2007, che ha dichiarato la nullita' della sentenza del Tribunale di Aqui Terme dell'8.6.2004 per difetto di integrazione del contraddittorio, dal momento che il Ca. , partecipante del Condominio di via (OMESSO), aveva avanzato la propria domanda diretta al ripristino della canna fumaria condominiale, asseritamene modificata dal condomino Se. Vi. , soltanto nei confronti di quest'ultimo e non dell'intero Condominio.

Resiste con controricorso Se. Vi. .

Il ricorso denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione, lamentando l'erroneita' della decisione impugnata per avere ritenuto che la domanda avanzata dall'attore, in quanto avente ad oggetto la tutela di un bene comune, dovesse essere proposta nei confronti di tutti i condomini e non gia' solo nei confronti del condomino autore dell'abuso.

Attivatasi procedura ex articolo 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto.

La relazione e' stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

All'udienza camerale la Procura Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

La Corte condivide le conclusioni della Procura Generale e l'avviso del consigliere relatore ed osserva quanto segue.

Il ricorso e' fondato, costituendo orientamento costante di questa Corte il principio secondo cui, in tema di rapporti condominiali, nel giudizio instaurato a tutela della proprieta' comune per l'eliminazione di opere abusive compiute da alcuni condomini, non e' necessaria l'integrazione del contraddicono nei confronti di tutti gli altri comproprietari, dovendo i singoli convenuti rispondere autonomamente dell'addebitato abuso e potendo ciascuno dei condomini agire individualmente a tutela del bene Comune (Cass. n. 10219 del 2002; Cass. n. 8546 del 1998; Cass. n. 1757 del 1987).

Infatti, in tema di controversie relative a questioni condominiali bisogna distinguere tra ipotesi in cui non e' necessario il litisconsorzio, e quindi la chiamata in giudizio di tutti i partecipanti al condominio, come quando si controverta tra condomini per il diritto all'uso della cosa comune (Cass. 27.1.88 n. 734, 15.6.68 n. 1930) ovvero quando l'azione sia stata proposta a difesa dei diritti, anche reali, del condominio nei confronti di terzi (Cass. 1994 n. 6119, 1988 n. 3862) oppure a tutela della proprieta' comune (Cass. 1993 n. 5000; 1987 n. 1757 per l'eliminazione d'opere abusive), ed ipotesi in cui tale partecipazione e' indispensabile perche' altrimenti la sentenza sarebbe inutiliter data, trattandosi di litisconsorzio necessario (come quando il singolo condomino, convenuto in rivendicazione d'un bene condominiale, eccepisca la sua proprieta' esclusiva di detto bene (Cass. 1988 n. 4475, 1982 n. 1511); ovvero la domanda sia diretta all'accertamento della proprieta' condominiale d'un bene (Cass. 1992 n. 11626, 1988 n. 5566); oppure il giudizio sia promosso da un condomino per sentirsi riconoscere comproprietario del bene comune posseduto da altro condomino, il quale deduca, in via riconvenzionale, la verificatasi usucapione del bene in suo esclusivo favore (Cass. 1992 n. 11509, 1991 n. 9092).

Nel caso in questione si verte, come detto, nell'ambito della prima ipotesi, avendo l'attuale ricorrente agito per tutelare la cosa comune, in ordine alla quale non sussiste questione di proprieta' con conseguente esclusione della sussistenza del litisconsorzio necessario con gli altri condomini.

Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diversa sezione della Corte di appello di Torino, cui e' anche demandato, ex articolo 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

LA CORTE

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che decidera' anche sulle spese del giudizio di legittimita'.

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