Il pagamento fatto dal condomino direttamente al terzo creditore non estingue il debito a meno che questi non abbia un titolo esecutivo nei suoi confronti

Ponendosi il Condominio, nei confronti dei terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini - attinenti alle parti comuni -, l'amministratore dello stesso assume la qualita' di necessario rappresentante della collettivita' dei condomini sia nella fase di assunzione di obblighi verso terzi per la conservazione delle cose comuni sia, all'interno della collettivita' condominiale, come unico referente dei pagamenti ad essi relativi, cosi' che non e' idoneo ad estinguere il debito pro quota del singolo condomino, il pagamento diretto eseguito a mani del creditore del Condominio le volte in cui il creditore dell'ente di gestione non si sia a sua volta munito di titolo esecutivo nei confronti del singolo condomino.

Corte di Cassazione, sezione 6 civile, sentenza 17 febbraio 2014, n. 3636



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente

Dott. BIANCHINI Bruno - rel. Consigliere

Dott. PROTO Cesare Antonio - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n.r.g. 5433/12 proposto da:

- (OMISSIS) ved. (OMISSIS) (c.f.: (OMISSIS));

- (OMISSIS) ved. (OMISSIS) (c.f.: (OMISSIS)) parti entrambe rappresentate e difese dall'avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliate presso lo

studio dell'avv. (OMISSIS) in (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

- (OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 231/2012; pubblicata il 10 gennaio 2012 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2014 dal Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini.

FATTO E DIRITTO

RILEVATO:

che e' stata depositata relazione ex articolo 380 bis cpc del seguente tenore:

"1 - (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero innanzi al Giudice di Pace di Napoli (OMISSIS), proprietario come le attrici, di un appartamento sito nel

Condominio in (OMISSIS), chiedendo che fosse condannato a pagar loro la quota di spettanza di spese condominiali attinenti al corrispettivo di un

contratto di appalto intercorso tra il Condominio e la societa' cooperativa (OMISSIS), rimasto inadempiuto e che aveva formato oggetto di un

ricorso per ingiunzione da parte dell'appaltatrice nei confronti dell'ente di gestione, conclusosi con l'emissione di un decreto portante l'ingiunzione

di quest'ultimo di pagare euro 16.717,43; di seguito la Cooperativa aveva pignorato detto importo, corrispondente ai fitti delle attrici, facendoselo

assegnare in sede di espropriazione.

2 - Il (OMISSIS) si costitui' sostenendo di nulla dovere, per aver gia' corrisposto, in epoca precedente al ricorso monitorio della

societa' (OMISSIS), la quota di spettanza all'amministratore del Condominio; il giudice adito respinse la domanda;

3 - Il Tribunale di Napoli rigetto' l'appello delle (OMISSIS) / (OMISSIS) che con l'impugnazione avevano inteso sottoporre a critica le due

argomentazioni poste a base della decisione del primo giudice, relative: la prima, alla carenza di efficacia solutoria ad esse opponibile del

pagamento fatto dal (OMISSIS) non gia' al creditore bensi' ad un terzo - l'amministratore del Condominio; la seconda, alla natura parziaria

dell'obbligazione posta a carico dei singoli condomini, a favore del terzo, in ragione del fatto che, all'epoca della domanda, non si dubitava della

natura solidale dell'obbligo di pagamento delle spese condominiali, essendo stata statuita la loro natura di obbligazioni parziarie solo a seguito

dell'intervento regolatore delle Sezioni Unite con sentenza n. 9148/2008.

4 - L'appello fu respinto con sentenza n. 231/2012, pronunziata nella contumacia del (OMISSIS) a condanna di quest'ultimo: per la cassazione di

tale pronunzia le predette soccombenti hanno proposto ricorso, articolandolo su un unico motivo; il (OMISSIS) non ha svolto difese.

RILEVA IN DIRITTO.

I - Con l'unico mezzo di annullamento le parti ricorrenti denunziano la violazione degli articoli 1299, 1292 e 1294 c.c., ribadendo la tesi, in

precedenza espressa, secondo cui il Condominio, ponendosi come debitore nei confronti dell'appaltatrice, non avrebbe potuto ricevere dal singolo

condomino - il (OMISSIS) - pagamenti con effetto estintivo nei confronti di detto solvens, ponendosi entrambi i soggetti come debitori solidali del

terzo.

1.a - E' convincimento del relatore che il motivo suesposto non sia fondato: invero il Tribunale, esaminando il primo motivo di appello - del tutto

analogo a quello oggetto di analisi - sostenne che nella fase di gestione condominiale, antecedente l'instaurazione di qualsiasi procedura giudiziale

da parte del creditore del Condominio, il pagamento della propria quota da parte del singolo condomino deve avvenire a mani dall'amministratore

e non gia' in quelle del terzo creditore: tale argomentazione non e' pero' stata affrontata specificamente nel ricorso, ritenendo le parti ricorrenti che

fosse assorbente logicamente la contraria considerazione del nesso di solidarieta' vigente, ad un tempo, tra i vari condomini e tra essi ed il

Condominio, nei confronti del terzo: interpretazione questa che la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9148/2008, ha recisamente

smentito, statuendo che in riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del condominio, nei confronti di

terzi - in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarieta', trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto

una somma di denaro, e percio' divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli

in ragione delle quote, in conformita' con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilita' dei condomini e' retta dal criterio della

parziarieta', per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive

quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli articoli 752 e 1295 c.c., per le obbligazioni ereditarie.

2 - Se le suesposte osservazioni verranno condivise, la causa puo' essere trattata in camera di consiglio per essere il ricorso dichiarato

manifestamente infondato".

RITENUTO.

che va preliminarmente specificata, in punto di fatto, la narrativa dell'antefatto processuale contenuta nella sopra riportata relazione: il

(OMISSIS) era un condomino ma non anche un comproprietario del medesimo immobile di cui le ricorrenti erano titolari.

CONSIDERATO.

che la soluzione prospettata in relazione e' condivisibile e non viene scalfita dai rilievi critici esposti nella memoria ex articolo 380 bis c.p.c..

che, a tal proposito, il principio sancente la divisibilita' delle obbligazioni dei condomini nei confronti del terzo creditore, affermato da Sez. Un. n.

9148/2008, e' perfettamente compatibile, con la ritenuta divergente soluzione portata da Sez. 2 n. 21907/2011 - in cui si riaffermava la

solidarieta' tra comproprietari di un immobile sito in condominio, nei confronti dell'azione del Condominio stesso- dal momento che, come indicato

nella parte motiva di quest'ultima decisione, la prima sentenza riguardava la diversa problematica delle obbligazioni contratte dal rappresentante

del condominio verso i terzi e non la questione - esaminata nella piu' recente decisione - relativa al se, nei confronti del Condominio, le obbligazioni

relative agli oneri condominiali, in capo ai comproprietari di un immobile - considerato come unico ai fini delle carature millesimali -, ricadano o

meno nella disciplina del debito ad attuazione solidale;

che va affermato il principio secondo il quale, ponendosi il Condominio, nei confronti dei terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi

dei singoli condomini - attinenti alle parti comuni -, l'amministratore dello stesso assume la qualita' di necessario rappresentante della collettivita'

dei condomini sia nella fase di assunzione di obblighi verso terzi per la conservazione delle cose comuni sia, all'interno della collettivita'

condominiale, come unico referente dei pagamenti ad essi relativi, cosi' che non e' idoneo ad estinguere il debito pro quota del singolo condomino, il

pagamento diretto eseguito a mani del creditore del Condominio le volte in cui il creditore dell'ente di gestione non si sia a sua volta munito di titolo

esecutivo nei confronti del singolo condomino.

che dunque il ricorso va rigettato, senza onere di spese, non avendo parte intimata svolto difese.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

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