Il portatore di handicap ha dirittoad ottenere la delimitazione all'interno di area condominiale di spazio esclusivo per il parcheggio

Deve essere accolta l'istanza di tutela cautelare in via d'urgenza proposta da soggetto disabile con difficoltà di deambulazione, il cui handicap sia stato riconosciuto nelle competenti sedi mediche e comprovato da relativa certificazione, diretta ad ottenere la delimitazione, all'interno di area condominiale facente parte di un consorzio stradale, di uno spazio esclusivo per il posteggio della propria autovettura. Tale pretesa, infatti, trova la sua legittimazione nell'attuale normativa di riferimento, e precisamente nell'art. 24 della legge n. 104/1992 che è intervenuta in funzione sia di riordino della pregressa normazione che di affermazione dei principi direttivi della materia della tutela dei portatori di disabilità oltre che nell'art. 8.2.3 del d.m. del Ministero dei Lavori Pubblici 14.06.1989 n. 236. Le suddette disposizioni che sanciscono entrambe il diritto per il portatore di handicap alla fruizione di parcheggio riservato posizionato in immediata adiacenza all'ingresso dell'edificio sono da considerarsi come precetti attuatori del principio di solidarietà sociale sancito dall'art. 2 della Carta Costituzionale, ed in quanto tali devono ritenersi prevalenti sulla disciplina privatistica in tema di utilizzo degli spazi comuni condominiali di cui agli artt. 1102 e 1120 c.c. (Tribunale Roma Civile, Ordinanza del 13 agosto 2007, n. 46509)





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Il Giudice Designato

a scioglimento della riserva che precede, assunta nel procedimento iscritto al n. 46509/2007 R.G., e all'esito dell'esame degli atti;

RILEVATO

- che parte ricorrente ha postulato la pronuncia di provvedimento d'urgenza volto ad ottenere la delimitazione, all'interno dell'area condominiale facente parte del "consorzio stradale 'Po.Am.Es. ", di uno spazio esclusivo per il posteggio della propria autovettura in ragione della propria condizione di portatrice di handicap comportante difficoltà di deambulazione, tale riconosciuta nelle competenti sedi mediche e comprovata da relativa certificazione;

- che tale pretesa appare trovare relativo referente normativo di legittimazione nelle disposizioni dell'art. 24 della legge 5.02.1992 n. 104 - che è intervenuta in funzione sia di riordino della pregressa normazione che di affermazione dei principi direttivi della materia della tutela dei portatori di disabilità - oltre che dell'art. 8.2.3 del d.m. del Ministero dei Lavori Pubblici 14.06.1989 n. 236 - che sanciscono il diritto, per il portatore di handicap, alla fruizione di parcheggio riservato posizionato in immediata adiacenza all'ingresso dell'edificio;

- che tali disposti normativi, poiché diretti alla salvaguardia di esigenze fondamentali della persona affetta da disabilità e, pertanto, attuatori del principio di solidarietà sociale sancito dall'art. 2 della Carta Costituzionale, devono ritenersi prevalenti sulla disciplina privatistica in tema di utilizzo degli spazi comuni condominiali di cui agli artt. 1102 e 1120 c.c.;

- che, attesa la inerenza a diritti e bisogni primari della persona, si evidenzia anche il periculum in mora in relazione alla scrutinanda richiesta;

- che gli esborsi relativi alla delimitazione che viene disposta nel susseguente dispositivo debbano gravare sulla parte istante nel cui interesse viene consentita la detta modalità di impiego dello spazio comune;

letto l'art. 700 c.p.c.

P.Q.M.

autorizza D'A.Ma.Lu. a delimitare, con idonea segnaletica orizzontale di colore giallo e in conformità alle disposizioni del codice della Strada e del relativo regolamento attuativo, lo spazio adibito a parcheggio facente parte del convenuto "consorzio stradale Po.Am.Es." maggiormente prossimo all'ingresso dell'edificio con accesso da via Ac.Al.N. (...) ove è collocata la di lei abitazione;

condanna il "consorzio stradale Po.Am.Es." al rimborso, in favore di D'A.Ma.Lu., delle spese del procedimento che liquida in complessivi Euro 1.210,00 di cui Euro 210,00 per esborsi, Euro 400,00 per diritti ed Euro 610,00 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;

manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

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