Casa:
Il rifacimento della centrale termica costituisce un atto di straordinaria manutenzione
Pubblicata il 24/01/2009
- Leggi la sentenza integrale -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Raffaele - Presidente
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11053/2004 proposto da:
MA. IL. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G B BENEDETTI 4, presso lo studio dell'avvocato ST DE BELLIS GRILLO, rappresentato e difeso dall'avvocato MAIORCA Fulvio Carlo;
- ricorrente -
contro
COND. (OMESSO), in persona dell'Amministratore pro tempore Sig. BR. GI. , elettivamente domiciliato in ROMA, PZA BARBERINI 52, presso lo studio dell'avvocato GOLINO VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato BRIGANTI Ivano;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 85/2003 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 12/03/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/10/2008 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato l'11 marzo 1997 Ma.Il. , proprietario di un appartamento del fabbricato sito in (OMESSO), cito' davanti al Tribunale di Perugia il condominio dell'edificio, chiedendo che fosse dichiarata nulla nei propri riguardi la Delib. assembleare 14 febbraio 1997, con cui gli era stata addebitata una quota delle spese per l'esercizio dell'impianto di riscaldamento centralizzato, al quale il suo alloggio non era allacciato dal 1990, quando l'impianto stesso era stato sostituito con uno diverso, in esecuzione di una deliberazione che aveva dato luogo a una innovazione gravosa, non consentita per il disposto dell'articolo 1121 c.c.. Il condominio si costitui' in giudizio contestando la fondatezza degli assunti dell'attore e chiedendo, in via riconvenzionale, la sua condanna a riallacciarsi all'impianto comune, per l'ipotesi che se ne fosse distaccato.
All'esito dell'istruzione della causa, con sentenza del 27 luglio 2000 il Tribunale respinse le domande proposte dall'una parte e dall'altra.
Impugnata da Ma.Il. , la decisione e' stata confermata dalla Corte d'appello di Perugia, che con sentenza del 12 marzo 2003 ha rigettato il gravame.
Ma.Il. ha proposto ricorso per Cassazione, in base a due motivi. Il condominio si e' costituito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con entrambi i motivi di ricorso Ma.Il. deduce che la Corte d'appello erroneamente e ingiustificatamente ha ritenuto che la natura di innovazione "gravosa" del rifacimento della centrale termica non potesse essere dimostrata mediante una consulenza tecnica di ufficio, la quale era invece pienamente ammissibile, trattandosi di un mezzo istruttorie consentito per l'accertamento di situazioni di fatto rilevabili solamente mediante il ricorso a procedimenti e cognizioni tecniche ed utilizzabile come fonte oggettiva di prova.
La censura va disattesa, poiche' investe soltanto una delle tre distinte e autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata: il giudice di secondo grado non si e' limitato a osservare che "la consulenza tecnica d'ufficio non puo' subire un utilizzo sostitutivo delle prove, a carico delle parti", sicche' "sarebbe stato onere del Ma. dimostrare quali lavori fossero stati eseguiti nell'ambito del rifacimento della centrale termica" e "soltanto allora, e su tali basi, il giudice avrebbe potuto, se ritenuto da lui necessario ed opportuno, nominare un ausiliare che valutasse se i lavori, cosi' eseguiti, potessero costituire innovazione e non, invece, straordinaria manutenzione"; ha anche rilevato che era incontestata l'avvenuta "sostituzione della caldaia per vetusta' (e lo spostamento della centrale per adeguarla alle nuove normative antincendio)" e che opere di tal genere, secondo la giurisprudenza di legittimita', "costituiscono atto di straordinaria manutenzione, in quanto diretto semplicemente a ripristinare la funzionalita' dell'impianto e non a creare una modificazione sostanziale o funzionale della cosa comune"; ha inoltre considerato che "il Ma. , quale onere propedeutico alla sua richiesta di non partecipare alle spese del riscaldamento collettivo, non ha fornito alcuna prova di essersi distaccato dall'impianto centralizzato e, soprattutto, che da tale suo operato non siano derivati ne' aggravi di spese per i restanti condomini, che continuano a fruire dell'impianto centrale, ne' squilibri termici pregiudizievoli alla regolare erogazione del servizio".
La censura formulata dal ricorrente non deve dunque essere presa in esame, poiche' l'eventuale sua fondatezza non potrebbe comunque portare alla cassazione della sentenza impugnata, la quale rimarrebbe sorretta da quelle, tra le ragioni addotte a suo sostegno, che non hanno formato oggetto di ricorso (cfr., per tutte, Cass. 5 giugno 2007 n. 13070).
Il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente, che si liquidano in 100,00 Euro, oltre a 1.500,00 euro per onorari, con gli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 100,00 Euro, oltre a 1.500,00 euro per onorari, con gli accessori di legge.