Il sindacato sulle delibere dell'Assemblea non può estendersi alla valutazione del merito

Il giudice non può dichiarare d'ufficio la nullità della decisione sulla base di ragioni diverse da quelle originariamente poste a fondamento dell'impugnazione. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 3 dicembre 2008, n. 28734)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel. Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BA. PI., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DINO FRESCOBALDI 3, presso lo studio dell'avvocato GIORDANO ANDREA, rappresentato e difeso dall'avvocato VITALI FLAVIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO (OMESSO), in persona del Geom. Sa. Ca. quale legale rappresentante della Societa' amministratrice condominiale pro tempore Am. Im. Ce. 90. S. di. Sa. Ca. &. C. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo Studio Legale Amministrativo DE BELLIS GABRIELE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCI DAVIDE, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 581/2005 del GIUDICE DI PACE di CESENA del 10.2.05, depositata il 23/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/09/2008 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito per il controricorrente l'Avvocato Gabriele De Bellis che si riporta agli scritti;

udito il P.G. in persona del Dott. Costantino FUCCI che si riporta alle conclusioni scritte.

FATTO E DIRITTO

Ba.Pi. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe che aveva rigettato la domanda con cui il medesimo aveva chiesto l'annullamento della delibera approvata dal condominio (OMESSO) relativamente alla spesa concernente la voce "competenze tecniche amministrative per lavori straordinari" menzionata nel bilancio consuntivo. Il Giudice di Pace riteneva dovuta la spesa, relativa al compenso riconosciuto all'amministratore per i lavori eseguiti nello stabile condominiale, giacche' era stata approvata dall'assemblea nel rispetto della norme di cui agli articoli 1135 e 1136 c.c., osservando che il vizio denunciato concerneva il merito e non la validita' della delibera.

Ha resistito l'intimato.

Attivatasi procedura ex articolo 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. Il ricorso e' manifestamente infondato e va rigettato.

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 5), deduce che la motivazione con cui la sentenza aveva ritenuto dovuta la spesa in oggetto, era da considerarsi meramente apparente, non essendo al riguardo sufficiente affermare che la delibera fosse stata approvata con le maggioranze prescritte; d'altra parte, dalla documentazione prodotta dalla controparte non era emerso che l'importo di euro 528,00 concernesse un compenso straordinario o potesse essere perspicua a tal fine la voce "competenze tecniche amministrative per lavori straordinari" indicata nel bilancio consuntivo, posto che nelle precedenti riunioni i condomini non avevano mal inteso assegnare all'amministratore alcun compenso, perche' altrimenti sarebbe stato deliberato contestualmente all'approvazione della spesa concernente i lavori; non erano stati forniti chiarimenti sulla maggiore attivita' espletata dall'amministratore in concomitanza con i lavori svolti; non era stata dimostrata dall'amministratore l'attivita' di assistenza ai lavori; pertanto, secondo l'orientamento della Suprema Corte, in mancanza di un delibera che stabilisca il compenso straordinario per lavori specifici, non puo' essere riconosciuto alcun diritto all'amministratore, non operando in tal caso la presunzione di onerosita' del mandato.

Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 5), deduce la nullita' della delibera per indeterminatezza dell'oggetto - che e' questione rilevabile d'ufficio dal giudice - atteso che la voce "competenze tecniche amministrative per lavori straordinari" non conteneva un esplicito riferimento al compenso dell'amministratore.

I motivi, che - essendo strettamente connessi - vanno esaminati congiuntamente, devono essere disattesi.

In considerazione del valore della controversia, la decisione impugnata e' stata emessa secondo equita': orbene, le sentenze di cui all'articolo 113 c.p.c., sono impugnabili con ricorso per cassazione, oltre che per le violazioni e i motivi previsti dall'articolo 360 c.p.c., nn. 1 e 2, solo - con riferimento al n. 3, dello stesso articolo - per violazioni della Costituzione, delle norme di diritto comunitario sovranazionali, della legge processuale, nonche', a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia, restando pertanto escluse, anche dopo tale pronuncia, le altre violazioni di legge, mentre sono soggette a ricorso per cassazione - in relazione allo stesso articolo 360 c.p.c., n. 4, - per nullita' attinente alla motivazione, solo ove questa sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse o, comunque, inidonee ad evidenziare la "ratio decidendi". (Cass. 6382/2007).

Nella specie, deve escludersi che la motivazione sia apparente: il Giudice di Pace, nel ritenere dovuta la spesa relativa al compenso straordinario riconosciuto dal Condominio all'amministratore, ha evidenziato che la stessa trovava fondamento nella delibera che aveva approvato il bilancio consuntivo, in cui era stata indicata alla voce "competenze tecniche amministrative per lavori straordinari". In proposito la sentenza ha escluso l'esistenza di alcun vizio di legittimita', evidenziando come le doglianze sollevate dall'attore, in realta', avessero ad oggetto il merito e non la legittimita' della delibera, secondo quanto al riguardo statuito dalla Suprema Corte, secondo cui il sindacato dell'Autorita' giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non puo' estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volonta' dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimita' che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, deve comprendere anche l'eccesso di potere, ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perche' in tal caso il giudice non controlla l'opportunita' o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante (Cass. 5889/2001).

In realta', il ricorso non formula alcuna censura specifica in ordine a pretesi vizi di legittimita' che non sono menzionati, mentre la questione relativa alla nullita' della deliberazione per indeterminatezza dell'oggetto, proposta nel successivo corso del giudizio, correttamente non era stata rilevata dal giudicante, posto che costituisce domanda nuova, e come tale e' inammissibile, la domanda con cui si faccia valere un vizio della delibera diverso da quello fatto valere con l'atto introduttivo del giudizio: poiche' alle delibere condominiali si applica il principio dettato in materia di contratti, secondo cui il potere attribuito al giudice dall'articolo 1421 c.c., di rilevarne d'ufficio la nullita' deve necessariamente coordinarsi con il principio della domanda ex articolo 112 c.p.c., il giudice non puo' dichiarare d'ufficio la nullita' della delibera sulla base di ragioni diverse da quelle originariamente poste dalla parte a fondamento della relativa impugnazione (Cass. 13732/2005).

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in euro 700,00 di cui euro 100,00 per esborsi ed euro 600,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.



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