Il singolo condomino non ha azione per richiedere la messa a norma dell'impianto condominiale

Il singolo condomino non è titolare, nei confronti del condominio, di un diritto di natura sinallagmatica relativo al buon funzionamento degli impianti condominiali (nella specie, l'impianto elettrico comune), che possa essere esercitato mediante un'azione di condanna della stessa gestione condominiale all'adempimento corretto della relativa prestazione contrattuale, trovando causa l'uso dell'impianto che ciascun partecipante vanta nel rapporto di comproprietà delineato negli artt. 1117 e ss. c.c. Ne consegue che il condomino non ha azione per richiedere la messa a norma dell'impianto medesimo, potendo al più avanzare, verso il condominio, una pretesa risarcitoria nel caso di colpevole omissione nella sua riparazione o adeguamento, ovvero sperimentare altri strumenti di reazione e di tutela, quali, ad esempio, le impugnazioni delle deliberazioni assembleari ex art. 1137 c.c., i ricorsi contro i provvedimenti dell'amministratore ex art. 1133 c.c., la domanda di revoca giudiziale dell'amministratore ex art. 1129, comma 11, c.c., o il ricorso all'autorità giudiziaria in caso di inerzia agli effetti dell'art. 1105, comma 4, c.c.. (Fonte: CED, Cassazione, 2017

Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile, Ordinanza 5 luglio 2017, n. 16608



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - Presidente

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. PICARONI Elisa - Consigliere

Dott. ABETE Luigi - Consigliere

Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

ORDINANZA

sul ricorso 9962/2016 proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza n. 1941/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 29/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1941/2015 del 29 dicembre 2015. La sentenza impugnata ha accolto l'appello del Condominio(OMISSIS), avverso la sentenza n. 833/2009 del Tribunale di Palermo, ed ha cosi' rigettato le domande proposte dal (OMISSIS) con citazione del 6 novembre 2007, volte ad ottenere la condanna del Condominio (OMISSIS), a rendere l'impianto elettrico che fornisce il suo appartamento conforme alle disposizioni di legge ed ad eseguire i necessari lavori, nonche' a risarcire i danni materiali e non patrimoniali subiti. (OMISSIS) aveva dedotto che, a seguito dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico condominiale alla normativa comunitaria, eseguiti in modo non conforme alle regole dell'arte, si erano verificate nella sua unita' immobiliare di proprieta' esclusiva continue interruzioni della fornitura di energia elettrica, come anche malfunzionamenti in altri appartamenti e nella luce scala. Da tali continui black out e variazioni di tensione elettrica il (OMISSIS) aveva sostenuto di aver ricevuto danni per la rottura del frigorifero e della lavatrice, con esborsi pari ad Euro 10.000,00. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria per l'importo di Euro 5.000,00 ed aveva condannato il Condominio al rifacimento dell'impianto elettrico. La Corte d'Appello, viceversa, evidenziava che le relazioni di CTU espletate nei due gradi di giudizio avessero accertato che l'impianto elettrico condominiale non fosse in regola rispetto alle normative tecniche, e percio' rivelasse carenze funzionali e di sicurezza. Pur tuttavia, sempre alla luce delle risultanze peritali, la Corte di Palermo negava l'esistenza di un nesso causale tra il cattivo funzionamento dell'impianto condominiale e quello pertinente la proprieta' esclusiva del (OMISSIS), come anche tra i difetti dell'impianto comune ed i danni subiti dall'attore.

Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione dell'articolo 112 c.p.c. e articolo 1117 c.c., non essendosi la Corte d'Appello pronunciata sulla domanda di condanna del Condominio al ripristino ed alla messa a norma dell'impianto elettrico condominiale.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 4, avendo la Corte di Palermo negato il collegamento tra il cattivo funzionamento dell'impianto elettrico condominiale e quello del condomino, senza enunciare la motivazione seguita, ed anzi andando contro le risultanze di entrambe le CTU.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'articolo 2043 c.c., non avendo la Corte collegato il nesso causale al fatto del Condominio, responsabile del danno.

Il quarto motivo censura la violazione dell'articolo 91 c.p.c., avendo la Corte di Palermo posto a carico dell'appellante anche le spese processuali e gli onorari di difesa sostenuti in primo grado dal Condominio, il quale era invece rimasto contumace davanti al Tribunale.

E' rimasto intimato, senza svolgere attivita' difensive nel giudizio di cassazione, il Condominio (OMISSIS).

Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso potessero essere rigettati per manifesta infondatezza, ed invece accolto il quarto motivo per la sua manifesta fondatezza, con la conseguente definibilita' nelle forme di cui all'articolo 380 bis c.p.c., in relazione all'articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l'adunanza della Camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., comma 2.

Il primo motivo va rigettato. Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111 Cost., nonche' di una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 384 c.p.c., comma 4, pur essendo dal ricorrente denunciata l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna del Condominio alla messa a norma dell'impianto elettrico condominiale, questa Corte puo' decidere sul punto nel merito, giacche' la questione di diritto posta con la suddetta domanda risulta palesemente infondata e non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

L'articolo 1117 c.c., n. 3, delimita chiaramente quale sia l'estensione dell'impianto condominiale di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica e quale, sia quindi, il suo "confine" rispetto all'inizio degli impianti rientranti nelle proprieta' esclusive delle rispettive unita' immobiliari, avendo riguardo al "punto di diramazione ai locali di proprieta' individuale dei singoli condomini". Sicche' una responsabilita' del condominio per i danni cagionati dal cattivo funzionamento dell'impianto elettrico si limita a quella parte del sistema che sia posto prima delle diramazioni negli appartamenti, rimanendo i singoli condomini tenuti alla manutenzione degli impianti interni.

Va poi chiarito come il singolo condomino non sia titolare verso il condominio di un diritto di natura sinallagmatica relativo al buon funzionamento degli impianti condominiali, che possa essere esercitato mediante un'azione di condanna della stessa gestione condominiale all'adempimento corretto della relativa prestazione contrattuale, trovando causa l'uso dell'impianto che ciascun partecipante vanta nel rapporto di comproprieta' delineato negli articoli 1117 c.c. e segg.. Ne consegue che il condomino non ha comunque azione per richiedere la condanna del condominio ad un "facere", consistente nella messa a norma dell'impianto elettrico comune, potendo al piu' avanzare verso il condominio una pretesa risarcitoria nel caso di colpevole omissione dello stesso nel provvedere alla riparazione o all'adeguamento dell'impianto (arg. da Cass. Sez. 2, 31/05/2006, n. 12956; Cass. Sez. 2, 15/12/1993, n. 12420), ovvero sperimentare altri strumenti di reazione e di tutela, quali, ad esempio, le impugnazioni delle deliberazioni assembleari ex articolo 1137 c.c., i ricorsi contro i provvedimenti dell'amministratore ex articolo 1133 c.c., la domanda di revoca giudiziale dell'amministratore ex articolo 1129 c.c., comma 11, o il ricorso all'autorita' giudiziaria in caso di inerzia agli effetti dell'articolo 1105 c.c., comma 4.

Il secondo motivo di ricorso e' del pari infondato. La nullita' ex articolo 132 c.p.c., n. 4, suppone che nella sentenza sia totalmente omessa, per materiale mancanza, la parte della motivazione riferibile ad argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, la' dove la pronuncia della Corte di Palermo evidenzia che le CTU escludono un nesso causale tra il cattivo funzionamento dell'impianto condominiale e quello pertinente la proprieta' individuale del (OMISSIS). Non integrano, pertanto, il vizio di violazione e falsa applicazione dell'articolo 132 c.p.c., n. 4, le considerazioni svolte nel secondo motivo ricorso, che si limitano a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti, ovvero una diversa valenza delle risultanze degli elaborati peritali, invitando la Corte di legittimita' a svolgere un nuovo giudizio sul merito della causa.

E' infondato egualmente il terzo motivo di ricorso. Esso fa questione di violazione e falsa applicazione dell'arti 2043 c.c., ma nella sostanza lamenta che la Corte d'Appello non abbia ravvisato il nesso causale tra la condotta del Condominio e i danni subiti dal (OMISSIS). Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'articolo 360 c.c., comma, 1, n. 3, sottendono, invece, un giudizio di diritto, concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto, ovvero l'applicazione della norma stessa al caso concreto, ma pur sempre sotto il profilo dell'astratta fattispecie normativa. Estranea all'ambito del vizio di cui all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e' ogni censura che concerna l'erronea ricognizione da parte del giudice del merito della fattispecie concreta ricostruita attraverso le risultanze di causa. Ora, l'accertamento del nesso causale tra il fatto illecito e l'evento dannoso rientra tra i compiti del giudice del merito ed e' sottratto al sindacato di legittimita', il quale, nei limiti del vigente articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, puo' colpire il solo omesso esame di un fatto storico, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se', il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche' la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie: Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

E' invece fondato il quarto motivo di ricorso: il Condominio (OMISSIS), era rimasto contumace in primo grado, come conferma la stessa Corte d'Appello di Palermo nella sua motivazione, sicche' non dovevano essergli liquidate le spese relative a quella fase. La condanna alle spese processuali, a norma dell'articolo 91 c.p.c., ha, invero, il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attivita' processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicche' essa non puo' essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiche' questi, non avendo espletato alcuna attivita' processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (da ultimo, Cass. Sez. 2, 19/08/2011, n. 17432).

Va percio' accolto il solo quarto motivo di ricorso, e la sentenza va cassata limitatamente al profilo accolto, potendosi decidere nel merito, in quanto non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, nel senso che non siano dovute in favore del Condominio (OMISSIS), le spese liquidate dalla Corte d'Appello di Palermo per il primo grado di giudizio.

Il limitato accoglimento del ricorso, in rapporto all'esito finale della lite, induce a compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i primi tre motivi, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, annulla la condanna di (OMISSIS) a rimborsare al Condominio(OMISSIS), le spese liquidate relative al primo grado di giudizio; compensa tra le parti le spese sostenute nel giudizio di cassazione.

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