Il singolo condomino non ha legittimazione ad agire nei confronti dell'assicuratore in caso di polizza stipulata dal condominio in persona dell'amministratore

La circostanza che il condominio sia un ente di gestione, sprovvisto di personalità giuridica, non comporta che, nel caso di polizza stipulata dal condominio in persona dell'amministratore, ciascun condomino possa sostituirsi all'amministratore stesso e agire, nel proprio interesse, nei riguardi dell'assicuratore; la rappresentanza spetta, infatti, comunque all'amministratore e il singolo condomino non può considerarsi singolarmente legittimato a rappresentare l'ente di gestione, contraente della polizza nell'interesse di tutti i partecipanti al condominio.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 20 febbraio 2009, n. 4245



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto - Presidente

Dott. FILADORO Camillo - Consigliere

Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2303/2005 proposto da:

BA. MA. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI SANTO SPIRITO n. 48, presso lo studio dell'avvocato D'OTTAVI AUGUSTO, rappresentato e difeso dall'avvocato COLA Renato giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CA. AS. SOC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2/B, presso lo studio dell'avvocato GUZZI RODOLFO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAURI Paolo giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 385/2004 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, emessa il 29/04/2004, depositata il 31/05/2004, R.G.N. 1287/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/01/2009 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l'Avvocato PAOLO PAURI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha chiesto l'inammissibilita' del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d'appello di Ancona ha respinto il gravame proposto dal Ba. avverso la sentenza con la quale il Tribunale della stessa citta' aveva respinto la sua domanda diretta contro la Soc. Ca. di. As. per il pagamento dell'indennizzo assicurativo per danni da incendio subiti dal suo immobile e da alcune parti condominiali che egli aveva provveduto a ripristinare.

In particolare, il giudice d'appello ha escluso sia che nella specie potesse configurarsi una assicurazione per conto di chi spetta ex articolo 1891 c.c. (cosi' negando la legittimazione del Ba. all'azione verso la compagnia), sia che la polizza, stipulata dal condominio, fosse diretta a coprire dal rischio dell'incendio anche le parti di proprieta' esclusiva.
Il ricorso per cassazione del Ba. e' articolato in tre motivi. Risponde con controricorso la Soc. Ca. di. As. . Quest'ultima ha depositato memoria per l'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi (violazione articoli 1891 e 1362 c.c. - vizi della motivazione) il ricorrente critica la sentenza laddove ha escluso che, nella specie, fosse stato stipulato un contratto assicurativo per conto di chi spetta (articolo 1891 c.c.), sostenendo, invece, che la polizza in questione era riferibile non solo alle parti condominiali, ma anche alle proprieta' dei singoli condomini. La circostanza sarebbe desumibile dal fatto che in contratto il bene assicurato viene esplicitamente identificato nell'intero fabbricato e che una serie di altre espressioni porterebbero a ritenere valido il riferimento anche; alle singole proprieta'. Aggiunge pure il ricorrente che le clausole contrattuali porterebbero a ritenere il termine "condominio" come riferito non ad un soggetto distinto dai suoi partecipanti, bensi' all'insieme degli stessi, che mantengono la loro individualita' anche sotto il profilo proprietario. Diversamente il contratto sarebbe nullo, mentre deve privilegiarsi una interpretazione che ne conserva la validita'.

Il secondo motivo (violazione articoli 75, 81 e 100 c.p.c. - vizi della motivazione) sostiene che, anche a voler ritenere inapplicabile alla fattispecie la disposizione dell'articolo 1891 c.c., l'amministratore non potrebbe ritenersi dotato di esclusiva legittimazione ad agire per i diritti derivanti dalla polizza; piuttosto, il ricorrente, come singolo condomino sarebbe dotato di legittimazione ad agire contro la compagnia per il recupero delle spese da lui sostenute per il ripristino delle parti comuni.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

I primi due tendono, in estrema sintesi, ad una qualificazione del contratto assicurativo in esame come contratto per conto di chi spetta, cosi' da giungere al risultato che, benche' stipulato dall'amministratore del condominio, esso possa essere rivolto (anche) a beneficio del singolo condomino, in relazione a sinistri che abbiano danneggiato (anche) la sua esclusiva proprieta'. Il conseguimento di questo fine presuppone l'interpretazione del contratto, che non e' compito del giudice di legittimita', la cui sfera di censura e' limitata alla verifica del rispetto, da parte del giudice del merito, dei canoni ermeneutici dettati dal legislatore.

A tal riguardo occorre rilevare che il motivo di ricorso in questione non e' specifico e difetta di autosufficienza. Per un verso, infatti, non censura specificamente la violazione di canoni ermeneutici, ma si limita alla mera contrapposizione della favorevole interpretazione rispetto a quella sfavorevole contenuta in sentenza; per altro verso, non riporta integralmente le clausole contrattuali ritenute rilevanti, ma si limita a stralciarne brevi frasi o, addirittura, singole parole, cosi' da non porre in condizione la Corte di adempiere alla richiesta verifica.

L'interpretazione fornita dal giudice di merito (che, come s'e' visto, con motivazione congrua e logica interpreta la polizza come diretta ad assicurare solo le parti comuni dell'edificio) resta, dunque, incensurabile, in quanto priva di vizi giuridici e relativi alla motivazione.

Quanto al terzo motivo - che, cosi' come formulato, e' subordinato all'ipotesi che i precedenti siano respinti - deve essere ribadito il principio in ragione del quale: la circostanza che il condominio sia un ente di gestione, sprovvisto di personalita' giuridica, non comporta che, nel caso di polizza stipulata dal condominio in persona dell'amministratore, ciascun condomino possa sostituirsi all'amministratore stesso ed agire, nel proprio interesse, nei riguardi dell'assicuratore; la rappresentanza spetta, infatti, comunque all'amministratore ed il singolo condomino non puo' considerarsi singolarmente legittimato a rappresentare l'ente di gestione, contraente della polizza nell'interesse di tutti i partecipanti al condominio (tra le altre, cfr. Cass. 26 marzo 1996, n. 2678).

In base alla menzionata regola deve essere, dunque, confermata la sentenza nel punto in cui ha escluso la legittimazione del condomino ad agire nei confronti della compagnia.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi euro 2.100,00, di cui euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

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