In materia di danno da cose in custodia l'esistenza di un pericolo oggettivo non basta per ottenere il risarcimento del danno

In materia di danno da cose in custodia l'esistenza di un pericolo oggettivo non basta per ottenere il risarcimento del danno, in quanto il giudice deve valutare se l'insidia è superabile con l'ordinaria diligenza. Ne consegue che la presenza di sconnessioni nella pavimentazione del vialetto condominiale scarsamente illuminato - se non è stato in alcun modo esaminato se tale situazione di oggettivo pericolo costituisse un'insidia non superabile con l'ordinaria diligenza e prudenza - non legittima il risarcimento del danno ex art. 2051 c.c..

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 9 dicembre 2009, n. 25772



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente

Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere

Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25688/2004 proposto da:

CH. LU. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BACHELET 12, presso lo studio dell'avvocato CIANCAGLINI LUIGI C/O ST DALLA VEDOVA, rappresentato e difeso dagli avvocati ROCCHI Marco, BIAGI LUCA;

- ricorrente -

contro

COND. (OMESSO), in persona dell'Amministratore VE. PA. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato ORLANDO Pietro Romano, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato USAI FRANCESCO;

MA. MA. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G G BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato MANFREDINI ORNELLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PUCCINI SERGIO;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 789/2004 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29/09/2009 dal Consigliere Dott. UMBERTO ATRIPALDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ch. Lu. ha impugnato, nei confronti di Ma. Ma. e del Condominio di (OMESSO), con ricorso notificato il 12/11/04, la sentenza della Corte di Appello di Firenze, notificata il 31/7/04, che in riforma di quella di 1 grado, lo aveva condannato a tener indenne l'intimato condominio da quanto dovuto a titolo di risarcimento a Ma. Ma. , infortunatasi a seguito di una caduta avvenuta il (OMESSO) mentre percorreva il vialetto condominiale, dalla pavimentazione sconnessa e scarsamente illuminato, per recarsi nel suo studio medico.

Lamenta: 1) la violazione degli articoli 2043 e 2051 c.c., nonche' difetto di motivazione, dato che risultavano del tutto incomprensibili le ragioni che avevano indotto il giudicante, che non chiariva se nella fattispecie trattavasi d'insidia e/o trabocchetto, "a qualificare il pericolo come unica fonte di responsabilita' ex articolo 2051 c.c." del Condominio, sebbene nella specie nulla consentisse di ravvisare l'ipotesi dell'insidia, atteso che la Ma. "era solita percorrere il vialetto de quo per recarsi nel suo studio"; 2) la violazione dell'articolo 1123 c.c., dato che la Corte, attribuendo tutte le spese risarcitorie ad un solo condominio sulla semplice argomentazione che era intervenuto un accordo "latu sensu" transattivo sulla questione, non aveva considerato che trattavasi invece di una delibera derogativa ai criteri di ripartizione stabiliti dall'articolo 1123 c.c., in assenza della prescritta unanimita' dei condomini.

Gli intimati resistono.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In relazione al 1 motivo ed all'eccezione d'inammissibilita' sollevata dal controricorrente Ch. , ritiene questa Corte che vada confermato il suo consolidato orientamento secondo cui, in caso di chiamata in garanzia impropria (situazione analoga a quella dell'intervento adesivo dipendente) l'azione principale e quella di garanzia essendo fondate sui titoli diversi, rimangono distinte e scindibili.

Tuttavia, ove manchi, come nella specie, da parte del convenuto (condominio) rimasto soccombente l'impugnazione sulla causa principale, il passaggio in giudicato afferente il rapporto principale non preclude al chiamato in garanzia impropria, che non si limiti a contestare il rapporto di regresso ma neghi la responsabilita' del convenuto nei confronti dell'altro, d'impugnare autonomamente la decisione di merito nel limitato ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che tale decisione puo' avere su di esso (14813/06 - 5671/05 - 11454/03).

Cio' premesso, la doglianza risulta fondata. Infatti la Corte di merito, in ordine alla ritenuta esclusiva responsabilita' ex articolo 2051 c.c., del Condominio, contravvenendo al principio costantemente affermato da questa Corte ("ex plurimis" 16527/03 - 584/01 - 6767/01) secondo cui il giudizio sulla pericolosita' della cosa inerte va fatto in relazione alla sua normale interazione con la realta' circostante, si e' limitata a rilevare la presenza di sconnessioni nella pavimentazione del vialetto in questione scarsamente illuminato, ma non ha in alcun modo esaminato se tale situazione di oggettivo pericolo costituisse un'insidia non superabile con l'ordinaria diligenza e prudenza, ovvero fosse suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato; il quale, in tale ipotesi, avrebbe quanto meno concorso, articolo 1227 c.c., alla produzione dell'evento a titolo di colpa. Va, invece, disatteso il 2 motivo.

Risulta, infatti, affetto da inammissibilita', dato che non e' contestata l'esistenza, se non in modo vago e generico, del riscontrato accordo negoziale col quale il ricorrente in sede assembleare assunse l'obbligo di tenere indenne il condominio di quanto da esso dovuto a titolo risarcitorio alla Ma. , e non e' attaccata l'effettiva "ratio decidendi" secondo cui tale accordo non contiene alcuna deroga ai criteri di ripartizione ex articolo 1123 c.c., ponendosi su un piano giuridico distinto rispetto ad una mera delibera ripartitoria delle spese, costituendo, invece, un negozio di natura transattiva; col quale il Condominio, pur non ritenendosi responsabile nei confronti dei frequentatori dello studio dell'intimato, assunse l'impegno a resistere in giudizio, ed il ricorrente a tenerlo indenne.

All'accoglimento del 1 motivo e rigetto del 2, segue l'inerente cassazione dell'impugnata sentenza ad altra sez. della Corte di Appello di Firenze affinche', con riferimento al solo rapporto di garanzia, riesamini la questione concernente la responsabilita' ex articolo 2051 c.c., del Condominio, applicando il menzionato principio e decida anche per le spese della presente fase.

P.Q.M.

Accoglie il 1 motivo, rigetta il 2, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, ad altra sez. della Corte di Appello di Firenze.

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