Casa:
In tema di condominio degli edifici, perché l'assemblea dei condomini sia validamente convocata, è necessario che ciascuno di essi riceva l'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione
Pubblicata il 15/11/2008
(Tribunale Bari Sezione 3 Civile, Sentenza del 25 luglio 2008, n. 1884)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice Dott. Rosanna ANGARANO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13657/03 R.G. affari contenziosi
TRA
Ru.Pi. e Mo.Ma. rappresentati e difesi dall'Avv. A.Di.Ca. presso il cui studio in Bari sono elettivamente domiciliati
Attori
E
condominio (omissis) rappresentato e difeso dall'Avv. F.U.St. presso il cui studio in Bari è elettivamente domiciliato
Convenuto
All'udienza del 14 febbraio 2008 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti che devono intendersi qui integralmente trascritte.
Oggetto: impugnazione delibera assembleare
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24 dicembre 2003 Ru.Pi. - in qualità di proprietario di due locali terranei siti alla via (...) e di due appartamenti siti al civico (...) - e Mo.Ma. - in qualità di proprietaria di altri due locali terranei siti ai civici (...) - convenivano in giudizio il condominio (...) per sentir "dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia o comunque annullare" la delibera adottata dalla assemblea il 07 novembre 2003, in seconda convocazione, sul seguente ordine del giorno: "Vertenze Ru.: punto situazione e proposte di eventuali soluzioni; affidamento area di rispetto stradale contrassegnata foglio (omissis)". Premesso che l'assemblea aveva statuito di porre a carico di ciascun condomino la quota di Euro 25.00 per "acconto spese all'Avv. St." ed aveva incaricato l'amministratore di esperire ogni iniziativa utile con riferimento all'area di rispetto stradale, esponevano che la delibera era invalida in quanto Mo.Ma. non aveva ricevuto alcun avviso di convocazione mentre Ru.Pi. lo aveva ricevuto successivamente al 05 novembre 2003; i millesimi attribuiti a ciascun condomino scaturivano da tabelle millesimali mai approvate ed erronee; la decisione di porre a carico di ciascun condomino la quota di Euro 25,00 per "acconto spese all'Avv. St." era in violazione degli artt. 1123. 1138, 1418 cc; la decisione di incaricare l'amministratore di esperire ogni iniziativa utile con riferimento all'area di rispetto stradale era in violazione degli artt. 1117, 1120, 1135, 1136 c.c. in quanto quest'ultima non era condominiale: mancava il quorum deliberativo previsto per le innovazioni: venivano lesi diritti individuali dei condomini.
Con comparsa depositata il 19 febbraio 2004 si costituiva il condominio convenuto chiedendo il rigetto della domanda. Eccepiva che la statuizione relativa al versamento di un acconto per le spese legali di vari giudizi intrapresi contro i Ru. non riguardava gli attori cui, per altro, nulla era stato richiesto; che, ugualmente, non era suscettibile di impugnazione la delibera di incarico all'amministratore di esperire ogni iniziativa utile per ottenere l'affidamento della zona di rispetto stradale in quanto la medesima aveva ad oggetto atti meramente preparatori.
In mancanza di istanze istruttorie la causa alla udienza del 14 febbraio 2008 veniva riservata per la decisione sulle conclusioni ivi rassegante dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
La delibera impugnata, adottata in seconda convocazione il 06 novembre 2003, è annullabile perché contraria alla legge, in quanto non risulta che gli attori siano stati convocati alla relativa assemblea nel termine di cinque giorni prima della medesima di cui all'art. 66 disp. att. c.c. In particolare, per Mo.Ma. non risulta alcuna convocazione mentre per Ru.Pi. risulta che quest'ultima è pervenuta al suo indirizzo in data 04 novembre 2003 e, dunque, tardivamente.
L'accoglimento del menzionato motivo di annullabilità preclude l'esame delle ulteriori doglianze relative al merito della delibera, attesa la logica graduazione delle medesime. Per altro, appare del tutto irrilevante quanto sostenuto dal condominio convenuto in ordine al difetto di interesse degli istanti con riferimento alla decisione di imporre a ciascun condomino un contributo di Euro 25,00 per spese legali e alla valenza meramente preparatoria dell'incarico conferito all'amministratore con riferimento all'asse di rispetto stradale. Quanto alla prima questione, la delibera diversamente da quanto sostenuto dal convenuto, non prevedeva alcun esonero degli odierni attori ne a detta conclusioni si sarebbe potuti pervenire in via interpretativa, sicché deve comunque ritenersi sussistente l'interesse ad impugnare. Quanto alla seconda questione la mancata convocazione di tutti i condomini rende di per sé invalidamente costituita l'assemblea, a prescindere dal contenuto delle decisioni adottate, per il tatto stesso della illegittima lesione del diritto di tutti i legittimati a partecipare alla adunanza.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Ru.Pi. e Mo.Ma. nei confronti del condominio (...) con atto di citazione notificato il 24 dicembre 2003 così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto annulla la delibera assembleare del 06 novembre 2003;
condanna il condominio convenuto alla rifusione in favore degli attori delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2712,22 (di cui Euro 112,22 per spese, Euro 1000,00 per diritti Euro 1600,00 per onorario) oltre IVA, CAP e contributo spese generali come per legge.
Così deciso in Bari il 30 giugno 2008.
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2008.