Casa:
In tema di condominio, l'allaccio di nuove utenze ad una rete non costituisce di per sè una modifica della stessa
Pubblicata il 29/04/2008
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sul ricorso proposto da:
COND (OMESSO) ROMA, in persona dell'Amministratore pro tempore GR. VI., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 26, presso lo studio dell'avvocato MORELLI MASSIMO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SA. AN.;
- intimata -
e sul 2 ricorso n 29896 del 2003 proposto da:
SA. AN., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato COLETTA SALVATORE, che lo difende unitamente all'avvocato GUGLIELMO BENEDETTO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
COND (OMESSO) ROMA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3197 del 2002 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 11.09.02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.05.07 dal Consigliere Dott. MALPICA Emilio;
udito l'Avvocato COLETTA Salvatore, difensore della resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed l'inammissibilita' del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sa. An., partecipante al condominio dello stabile sito in Roma, (OMESSO), impugno' innanzi al tribunale di detta citta' la delibera assembleare con la quale il nominato condominio le aveva negato l'autorizzazione ad allacciare la propria unita' immobiliare destinata a magazzino - acquistata dall'INA - alla rete idrica, fognante e citotelefonica.
Il tribunale rigetto' l'impugnativa richiamandosi alla previsione dell'articolo 7/B del regolamento condominiale di natura contrattuale che imponeva l'autorizzazione dell'assemblea per qualsiasi modifica agli impianti di uso generale.
La corte d'appello di Roma, adita dalla Sa., con sentenza 12.7.2002, in riforma della decisione impugnata, annullo' la delibera e condanno' il condominio alla rifusione dei 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio.
Osservo', preliminarmente, la corte territoriale che non ricorreva l'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell'INA, venditrice dell'immobile della Sa., in quanto la causa tra detto Istituto e la Sa. doveva qualificarsi come scindibile ai sensi dell'articolo 332 c.p.c., ed era decorso il termine per la impugnativa, ed inoltre perche' l'attrice aveva rinunciato alla domanda nei confronti di tale parte. Nel merito affermo' che il tribunale aveva erroneamente interpretato la disposizione del regolamento condominiale ritenendo che l'allaccio di ulteriori utenti alle "reti" condominiali costituisse una inammissibile "modifica" degli impianti comuni; al contrario, ad avviso della corte il concetto stesso di rete presuppone la possibilita' di allacci o collegamenti successivi che non possono essere condizionati dall'autorizzazione dell'assemblea, perche' si renderebbero impossibili anche piccole modifiche interne delle unita' immobiliari. Tale interpretazione sarebbe in conflitto con il principio di razionalita' e ragionevolezza che deve essere alla base di ogni decisione dell'assemblea, nel rispetto dell'interesse in concreto perseguito e nell'obbligo di evitare atti emulativi.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Condominio; resiste con controricorso Sa. An., che ha proposto altresi' ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi ex articolo 335 c.p.c., perche' proposti contro la stessa sentenza.
Con il primo motivo il ricorrente condominio denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 331 c.p.c., circa la ritenuta superfluita' della integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INA per la scindibilita' delle cause. In primo luogo lamenta la lesione del c.d. litisconsorzio processuale, e in secondo luogo osserva che le due causa erano connesse perche' la domanda nei confronti dell'INA avrebbe potuto trovare ingresso solo nell'ipotesi di definitivo diniego della possibilita' di effettuare gli allacci richiesti, sicche' l'INA aveva interesse a partecipare al giudizio. Inoltre l'INA, quale condomina con ben 470,940 millesimi, aveva interesse ad intervenire ad adjuvandum delle ragioni del condominio. Il motivo non puo' trovare accoglimento.
Il litisconsorzio processuale - che determina una inscindibilita' delle causa anche in ipotesi in cui non sussisterebbe un litisconsorzio necessario di natura sostanziale - ricorre allorche' la presenza di piu' parti nel giudizio di primo grado deve necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio, (cfr. ex plurimis Cass. 28.2.2002, n. 2961). Nella specie l'attrice aveva proposto una domanda di garanzia nei confronti della parte venditrice alla quale aveva anche rinunciato in corso di causa. Le causa era, pertanto, scindibili, sicche' correttamente la corte di merito ha fatto applicazione dell'articolo 332 c.p.c..
Va, peraltro, osservato che la qualita' di condomino dell'Istituto Nazionale Assicurazioni e' del tutto ininfluente, perche' in tale qualita' esso era rappresentato, al pari degli altri partecipanti al condominio, dall'amministratore.
Con il secondo motivo il condominio denuncia violazione dell'articolo 332 c.p.c., perche' quand'anche si fosse trattato di cause scindibili, al momento della notificazione dell'atto di impugnazione, non era decorso per l'INA il termine per impugnare la sentenza, sicche' l'Istituto avrebbe potuto ancora proporre appello incidentale.
Il motivo e' destituito di fondamento. L'interpretazione dell'articolo 332 c.p.c., che da a parte ricorrente e' palesemente erronea, perche' non e' al momento della notifica dell'impugnazione che deve aversi riguardo per stabilire se e' spirato il termine per impugnare nei confronti delle altre parti - perche' a tale momento non potrebbe ovviamente essere spirato - bensi' al momento in cui la causa e' portata innanzi al giudice; se a tale punto il termine non e' spirato, il giudice ordina la notificazione dell'impugnazione alla parte pretermessa, ma la mancata ottemperanza a detto ordine non produce l'inammissibilita' del gravame - come nell'ipotesi di cui all'articolo 331 c.p.c., bensi' soltanto la sospensione del giudizio sino al completo decorso del termine in questione.
Con il terzo motivo il ricorrente condominio denuncia motivazione carente e contraddittoria, circa la ritenuta inapplicabilita' della disposizione dell'articolo 7/b, comma 3, del regolamento condominiale. Assume che la corte territoriale non ha tenuto in nessun conto il principio per il quale l'innesto di nuove utenze ad una rete deve essere compatibile con la dimensione della stessa, perche' ove tutti i proprietari di locali non forniti di bagno (come le cantine) chiedessero di potersi allacciare all'impianto fognario, questo non avrebbe la capacita' sufficiente. Rileva, inoltre, che la disposizione condominiale era giustificata dall'intento di impedire mutamenti di destinazione, cui certamente era finalizzata la richiesta della Sa. che mai aveva goduto di detti allacci quando era conduttrice dello stesso immobile adibito a magazzino.
Anche detto motivo e' infondato. La corte territoriale ha correttamente rilevato che l'allaccio di nuove utenze ad una rete non costituisce di per se' una modifica della stessa, perche' una rete di servizi (sia fognaria, sia elettrica, idrica o di altro tipo) e' per sua natura suscettibile di accogliere nuove utenze; sarebbe stato onere del condominio dimostrare che, nel caso particolare, l'allaccio di una sola nuova utenza avrebbe inciso sulla funzionalita' dell'impianto. Ne' puo' valere l'assunto secondo cui il divieto frapposto dall'assemblea era finalizzato ad impedire mutamenti di destinazione, perche' il mutamento di destinazione di una unita' immobiliare puo' essere impedito dal condominio solo ove detta limitazione sia prevista dal regolamento condominiale di natura contrattuale; ne' tale scopo puo' essere indirettamente perseguito frapponendo ostacoli all'uso di quei servizi comuni indispensabili all'eventuale mutamento, in violazione del diritto del condomino di esercitare sui beni comuni i poteri attribuitigli dall'articolo 1102 c.c., comma 1.
Con il ricorso incidentale la Sa. denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1136, 2702, 2712 c.c., perche' la corte territoriale ha escluso la nullita' del verbale di assemblea per la mancata indicazione del condomini presenti e dei millesimi, ritenendo che la prova della validita' del verbale dovesse essere data con la acquisizione dell'originale del verbale stesso e non con una fotocopia suscettibile di alterazioni; la ricorrente obietta che era onere della controparte dare la prova della non autenticita' della copia, mentre nella specie la fotocopia dimostrava l'esistenza di righe in bianco che nell'originale esibito erano state riempite. La corte avrebbe dovuto chiaramente dedurre che il riempimento era avvenuto in un momento successivo e prima della produzione della copia da parte del condominio.
Il motivo e' inammissibile per carenza di interesse, perche' la corte ha comunque dichiarato la nullita' della delibera impugnata; non sussiste, pertanto una soccombenza della parte che la legittimi a richiedere una modifica della statuizione, comunque a lei favorevole. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
Riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara inammissibile l'incidentale; compensa le spese del giudizio.