In tema di condominio negli edifici, la "prorogatio imperii" dell'amministratore si applica in ogni caso in cui il condominio rimanga privo dell'opera dell'amministratore

In tema di condominio negli edifici, la "prorogatio imperii" dell'amministratore - che trova fondamento nella presunzione di conformita' alla volonta' dei condomini e nell'interesse del condominio alla continuita' dell'amministrazione - si applica in ogni caso in cui il condominio rimanga privo dell'opera dell'amministratore e, quindi, non solo nelle ipotesi di scadenza del termine di cui all'articolo 1129 c.c., comma 2, o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o annullamento per illegittimita' della Delib. di nomina. Ne consegue che l'amministratore condominiale, la cui nomina sia stata dichiarata invalida, continua ad esercitare legittimamente, fino all'avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, rimanendo l'accertamento di detta "prorogatio" rimesso al controllo d'ufficio del giudice e non soggetto ad eccezione di parte, in quanto sia inerente alla regolare costituzione del rapporto processuale"

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 13 giugno 2013, n. 14930



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto - Presidente

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere

Dott. CARRATO Aldo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 21949/2011 proposto da:

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in virtu' di mandato a margine del ricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS), in persona dell'amministratore pro tempore;

- intimato -

per la cassazione della sentenza n. 465 del 2011 della Corte di appello di Ancona, depositata il 21 maggio 2011 (e non notificata).

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2013 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentiti gli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), nell'interesse del ricorrente;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa CARESTIA Antonietta, che nulla ha osservato in ordine alla relazione ex articolo 380 bis c.p.c. in atti.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 12 gennaio 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c.: "Con atto di citazione, notificato il 3 maggio 1999, la sig.ra (OMISSIS) chiedeva al Tribunale di Ancona, l'annullamento della Delib. Assembleare 19 marzo 1999 del condominio di via (OMISSIS), in ragione della dedotta assenza di legittimazione da parte della sig.ra (OMISSIS) per la convocazione dell'assemblea (infatti, la stessa aveva, nella precedente assemblea, sottoposto a particolari condizioni, l'accettazione dell'incarico di amministratore).

Si costituiva il condominio, chiedendo il rigetto della domanda, assumendo che ci fosse stato un legittimo esercizio dei poteri di amministratore, spiegando, altresi', domanda riconvenzionale per il preteso mancato pagamento di una quota condominiale. Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 764/03, rigettava l'opposizione, dichiarando, inoltre, inammissibile la proposta domanda riconvenzionale, per difetto delle condizioni di cui all'articolo 36 c.p.c..

Avverso tale sentenza, la sig.ra (OMISSIS) proponeva appello, sostenendo che la nomina, in assenza di accettazione, era priva di effetti per il mancato perfezionamento del contratto di mandato.

L'appellato condominio si costituiva regolarmente in giudizio, insistendo per il rigetto del gravame.

Con sentenza n. 465/2011 (depositata il 21 maggio 2011 e non notificata), la Corte d'Appello di Ancona rigettava l'appello sul presupposto che il mandato in materia condominiale non ha una fonte contrattuale, ma trova la sua regolamentazione iniziale nell'investitura assembleare, sicche' non occorre l'accettazione del mandatario. L'appellante veniva, altresi', condannata al pagamento delle spese del grado. Con ricorso per cassazione (notificato il 16 settembre 2011 e depositato il 30 settembre 2011), la ricorrente impugnava la suddetta decisione, sulla base di un unico complesso motivo.

In questa fase, l'intimato condominio non si e' costituito.

Rileva il relatore che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per procedere nelle forme camerali di cui all'articolo 380- bis c.p.c., in relazione all'articolo 375 c.p.c., n. 5, potendosi ravvisare la manifesta infondatezza del proposto ricorso.

Con la formulata doglianza la ricorrente ha prospettato la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1129, 1131, 1173, 1321, 1326, 1362, 1372 e 1704 c.c., in riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche' il vizio di omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 5.

Quanto alla dedotta violazione di legge, sul presupposto che la relazione che lega l'amministratore ai condomini e' un rapporto di mandato con rappresentanza e che il mandato e' un contratto bilaterale che esige, per il perfezionamento, l'accettazione del mandatario, la ricorrente ha sostenuto che la designazione non possa prescindere dall'accettazione. Dunque, in caso di mancata accettazione, nella fattispecie in esame esplicita e "ab origine", il nominato amministratore non avrebbe potuto assumere alcuna funzione, neppure per un istante, in virtu' di un difetto d'incontro dei reciproci consensi, e percio', non sarebbe stata ipotizzarle, nei suoi riguardi, la "prorogatio imperii", che presuppone un insediamento effettivo, seppur breve.

Tale motivo appare palesemente infondato.

Come esattamente rilevato dal giudice di appello, l'infondatezza deriva dal richiamo al consolidato principio di questa Corte, in merito alla presunta necessita' di accettazione della nomina da parte dell'amministratore condominiale, per la convocazione dell'assemblea, in virtu' del quale "in tema di condominio di edifici, l'istituto della "prorogatio imperii" - che trova fondamento nella presunzione di conformita' alla volonta' dei condomini e nell'interesse del condominio alla continuita' dell'amministratore - e' applicabile in ogni caso in cui il condominio rimanga privato dell'opera dell'amministratore, e pertanto non solo nei casi di scadenza del termine di cui all'articolo 1129 c.c., comma 2, o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o annullamento per illegittimita' della relativa Delib. di nomina. Ne consegue che, l'assemblea puo' validamente essere convocata dall'amministratore, la cui nomina sia stata dichiarata illegittima, non ostando al riguardo il dettato di cui all'articolo 66 c.c., comma 2, in quanto il potere di convocare l'assemblea, da tale norma attribuito a ciascun condomino, presuppone la mancanza dell'amministratore che e' ipotesi diversa da quella che si verifica nei casi di cessazione per qualsivoglia causa del mandato dell'amministratore o di illegittimita' della sua nomina". (cosi' Cass., Sez. 2, n. 1405 del 2007; conformemente cfr. Cass., Sez. 2, n. 3139 del 1973; Cass., Sez. 2, n. 3588 del 1993; Cass., Sez. 2, n. 5083 del 1994; Cass., Sez. 2, 27.03.03 n. 4531 e, piu' recentemente, Cass., Sez. 2, 30.10.12 n. 18660).

Pertanto, se il potere di convocazione dell'assemblea spetta, in applicazione del principio della "prorogatio imperii", anche all'amministratore la cui nomina sia stata dichiarata illegittima, a maggior ragione va ritenuto che possa spettare anche all'amministratore, alla cui nomina non e' seguita immediatamente, come nel caso in esame, l'accettazione. Il riferimento al mandato in materia condominiale non comporta, quindi, l'applicabilita' delle norme che fanno discendere, soltanto dall'accettazione del mandatario, l'operativita' della nomina; tale riferimento si deve, invece, intendere nel senso che questo specifico rapporto di mandato non ha una fonte contrattuale, ma trova la sua regolamentazione iniziale nell'investitura dell'assemblea.

Quanto al dedotto vizio motivazionale, la ricorrente sostiene che la Corte non aveva spiegato la ragione per cui, dopo aver definito la relazione tra condominio e amministratore, in termini di mandato, aveva ritenuto che l'accettazione del mandatario costituisse un elemento eventuale e non necessario al perfezionamento del rapporto. Anche tale profilo risulta - all'evidenza - privo di fondamento, avendo il giudice di appello, con motivazione logica ed adeguata, richiamato, a sostegno della sua decisione, i principi sostenuti pacificamente dalla giurisprudenza di questa Corte (come precedentemente ricordati) e non offrendo l'esame dei motivi elementi per mutare l'orientamento della richiamata giurisprudenza.

In definitiva, si riconferma che sussistono i presupposti per procedere nelle forme camerali di cui all'articolo 380-bis c.p.c., sulla base della manifesta infondatezza del complesso motivo dedotto, avuto riguardo all'ipotesi riconducibile all'articolo 375 c.p.c., n. 5 e al disposto di cui all'articolo 360 bis c.p.c., n. 1".

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra e che i rilievi esposti nella memoria difensiva depositata nell'interesse della ricorrente non possono trovare seguito perche' va ribadito che "in tema di condominio negli edifici, la "prorogatio imperii" dell'amministratore - che trova fondamento nella presunzione di conformita' alla volonta' dei condomini e nell'interesse del condominio alla continuita' dell'amministrazione - si applica in ogni caso in cui il condominio rimanga privo dell'opera dell'amministratore e, quindi, non solo nelle ipotesi di scadenza del termine di cui all'articolo 1129 c.c., comma 2, o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o annullamento per illegittimita' della Delib. di nomina. Ne consegue che l'amministratore condominiale, la cui nomina sia stata dichiarata invalida, continua ad esercitare legittimamente, fino all'avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, rimanendo l'accertamento di detta "prorogatio" rimesso al controllo d'ufficio del giudice e non soggetto ad eccezione di parte, in quanto sia inerente alla regolare costituzione del rapporto processuale" (cfr. Cass. n. 18660 del 2012);

rilevato, inoltre, che, al momento dell'indizione dell'assemblea condominiale controversa, la (OMISSIS) risultava essere stata nominata legittimamente amministratrice, con la conseguente revoca del precedente amministratore, non sortendo alcuna incidenza - per le ragioni gia' spiegate - la circostanza che la nuova amministratrice avesse subordinato la definitiva accettazione del suo incarico a determinate condizioni e non equivalendo tale condotta ad un rifiuto della nomina, sottolineandosi come la non accettazione successivamente intervenuta non poteva espletare una sua efficacia "ex tunc", rendendo illegittima la precedente convocazione dell'assemblea condominiale, invece da ritenersi indetta nel pieno esercizio in quel momento delle funzioni da parte della stessa amministratrice sulla base della sua intervenuta nomina in virtu' di pregressa Delib. assembleare;

ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, condividendosi il principio di diritto affermato dalla Corte territoriale sulla scorta del quale il potere di convocazione dell'assemblea condominiale spetta anche all'amministratore la cui nomina, che sia intervenuta per volonta' dell'assemblea ritualmente svoltasi, non sia stata immediatamente seguita (come verificatosi nella concreta fattispecie) da un'accettazione della persona nominata;

considerato, infine, che non occorre disporre alcuna pronuncia sulla disciplina delle spese della presente fase, in difetto di costituzione del Condominio intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

INDICE
DELLA GUIDA IN Condominio

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3625 UTENTI