In tema di condominio, non può essere emesso, nei confronti dell'alienante, decreto ingiuntivo in relazione a spese deliberate dopo la vendita anche se l'atto è stato trascritto successivamente all'emissione del decreto

In tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprieta' dell'immobile di proprieta' esclusiva, l'alienante perde la qualita' di condomino e poiche' l'obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex articolo 1104 cod. civ., e' collegato al rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla proprieta' dell'immobile, alla perdita di quella qualita' consegue che non possa essere chiesto ne' emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo.
Ne consegue che non può essere emesso, nei confronti dell'alienante, decreto ingiuntivo in relazione a spese deliberate dopo la vendita anche se l'atto è stato trascritto successivamente all'emissione del decreto.

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 9 novembre 2009, n. 23686



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente

Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere

Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere

Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 20188/2004 proposto da:

GA. IG. , elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GAMBERINI Ursula, ORFEI DI NARDO FRANCESCA;

- ricorrente -

e contro

CONDOMINIO (OMESSO) in persona dell'Amministratore pro tempore;

- intimato -

avverso la sentenza n. 166/2004 della GIUDICE DI PACE di VIAREGGIO, depositata il 30/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/02/2009 dal Consigliere Dott. FRANCESCA TROMBETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato l'8.4.03 Ga.Ig. propose opposizione avvedo il decreto ingiuntivo n. 151/03 emesso dal G.d.P. di Viareggio, con il quale gli era stato intimato il pagamento di euro 254,09, oltre le spese, quale rata di oneri condominiali scaduta il 1 giugno 2002, relativa al Condominio (OMESSO).

Deduceva l'opponente la sua carenza di legittimazione passiva in quanto l'appartamento evi si riferiva la rata condominiale, era stato da lui venduto a terzi e di cio' era stato informato il Condominio; e, comunque, egli aveva pagato tutte le somme da lui dovute fino al momento della vendita dell'immobile.

Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Costituitosi, il Condominio contestava la domanda attrice eccependo di aver sollecitato ripetutamente il pagamento della rata; di non conoscere il nominativo del compratore e di aver, quindi legittimamente agito, nei confronti dell'opponente.

Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.

Acquisita documentazione, il G.d.P. con sentenza 30.3.2004 respingeva l'opposizione e condannando al Ga. al pagamento delle spese giudiziali.

Afferma il G.d.P.: che il Ga. ha venduto l'appartamento con atto (OMESSO), trascritto al (OMESSO), dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, comunicando l'avvenuta vendita in data (OMESSO), senza specificare ne' gli estremi del rogito notarile, ne' la sua trascrizione; che legittimamente l'amministratore ha chiesto e ottenuto il d.i. nei suoi confronti, essendo obbligato al pagamento il proprietario dell'immobile al momento in cui viene deliberata la spesa; ne' essendo a carico dell'amministratore, l'onere di controllare preventivamente i registri immobiliari onde accertare la titolarita' della proprieta'.

Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il Ga. .

Nessuna attivita' difensiva ha svolto la controparte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deduce il Ga. a motivo d'impugnazione:

1) la violazione dell'articolo 390 c.p.c., per motivazione mancante, apparente e contraddittoria per avere il G.d.P. erroneamente ritenuto legittimamente emesso nei confronti del Ga. il decreto ingiuntivo datato 18.02.03;

NONOSTANTE: A) a tale data l'ingiunto non fosse condominio per avere venduto l'immobile in data (OMESSO) con atto trascritto il (OMESSO);

B) la delibera assembleare di approvazione dei preventivi (di cui il d.i.) fosse del 28.5.2002;

C) il Ga. , alla data del (OMESSO) non aveva alcun debito verso il Condominio;

D) il Ga. non poteva considerarsi "condominio apparente", come risultava dalle lettere 24.5.02 e 25.7.02, mancando la buona fede;

E) non sussistesse alcun onere dell'ingiunto di chiamare in causa gli acquirenti per essere da loro manlevato.

Il ricorso e' infondato.

Come questa Corte ha recentemente ribadito (v. sent. 23345/08) in tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprieta' dell'immobile di proprieta' esclusiva, l'alienante perde la qualita' di condomino e poiche' l'obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex articolo 1104 cod. civ., e' collegato al rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla proprieta' dell'immobile, alla perdita di quella qualita' consegue che non possa essere chiesto ne' emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo.

Nella specie, poiche' il Ga. ha venduto il (OMESSO) (l'immobile e le spese richieste sono state deliberate il 28.5.2002, quando il ricorrente non era piu' proprietario dell'immobile, il decreto ingiuntivo non poteva piu' essere ne' chiesto ne' emesso nei suoi confronti.

Ne' per le ragioni suddette, puo' in tema di condominio essere ammessa la figura del condomino "APPARENTE".

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio ad altro G.d.P. di Viareggio che provvedera' anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altro G.d.P. di Viareggio.

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