In tema di controversie condominiali, la legittimazione dell'amministratore del condominio dal lato passivo non incontra limiti e sussiste in ordine a ogni azione, anche di carattere reale o possessorio

In tema di controversie condominiali, la legittimazione dell'amministratore del condominio dal lato passivo non incontra limiti e sussiste in ordine a ogni azione, anche di carattere reale o possessorio, concernenti le parti comuni dell'edificio. In tale contesto l'amministratore ha la facoltà di proporre tutti i gravami che successivamente si rendano necessari in conseguenza della vocatio in ius, conferendo mandato, nel giudizio per cassazione, a legale diverso da quello che era stato incaricato dall'assemblea di difendere e rappresentare il condominio nel giudizio di merito. (Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 29 febbraio 2008, n. 5602)

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