In tema di impugnazione di delibera condominiale la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge determina la cessazione della materia del contendere

In tema di impugnazione di delibera condominiale, ai sensi dell'art. 2377 c.c., dettato in tema di società di capitali ma per identità di ratio applicabile anche in materia di condominio, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere. Ciò non fa venir meno l'interesse delle parti alla pronuncia sulla spese non pagate dal convenuto, per cui il giudicante, valutata la fondatezza della domanda, deve provvedere alla loro liquidazione ai sensi dell'art 92 c.p.c.

Tribunale Treviso Sezione 1 Civile, Sentenza del 9 marzo 2011, n. 449



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Treviso, in persona del GOT dott.ssa Ca.Ze., in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile R.G. 89/2010, promossa con ricorso ex art. 1109 C.C; depositato il 08.01.2010

DA

Bo.Lu., rappresentato e difeso dell'avv. Gi.Sp. del foro di Treviso, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Treviso, giusta mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

CONTRO


Condominio "Bi.Pa." di Treviso, viale (...), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fa.Ba. del foro di Venezia, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ma.Bo. del foro di Treviso, sito in Treviso vicolo (...),giusta mandato a margine della comparsa di costituzione.

RESISTENTE

OGGETTO: Impugnazione di delibera assembleare.

CONCLUSIONI DEL RICORRENTE

Ogni avversaria istanza, deduzione ed eccezione reietta, nonché previa ogni utile declaratoria del caso,

In Via Pregiudiziale di Rito

a) Autorizzarsi la notifica per pubblici proclami per le ragioni meglio sopra indicate;

In Via Preliminare:

b) Disporsi ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 1109 c.c., sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora, la sospensione dell'efficacia della delibera assembleare di data 11.12.2009 approvata in seconda convocazione nella parte di cui al punto 5, ove è verbalizzato che i signori comunisti decidono di regolare l'apertura del cancello carraio con il seguente orario: apertura 6,30-13,00 /14,45-20,00,giorni festivi chiuso. Viene incaricato l'amministratore a diffidare il condomino che oscura la fotocellula con dello scotch per impedire il regolare funzionamento del cancello.

Viene altresì deciso di ripristinare il sistema di apertura /chiusura con telecomando per coloro che non ne fossero dotati sarà provveduto al singolo acquisto"

Nel Merito:

c) Accertata, per le ragioni esposte in narrativa, la nullità della delibera assembleare stessa di data 11.12.2009 nella parte sopra indicata ,per l'effetto:

d) Dichiararsi nulla la medesima con ogni conseguente statuizione in punti di diritto anche quanto ai danni subiti che si indicano nella somma complessiva di Euro 5.200,00

e) Spese, diritti ed onorari di causa oltre al rimborso forfettario, interamente rifusi.

CONCLUSIONI DEL RESISTENTE

Per quanto esposto in comparsa si chiede il rigetto del ricorso con la compensazione delle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con ricorso ex art. 1105 c.c., relativamente al punto 5, con cui è stato deliberato di chiudere il cancello carraio di accesso comune al parcheggio del Condominio nella pausa pranzo, vale a dire dalle 13 alle 14,45 orario in cui i suoi fornitori hanno bisogno di entrare nel parcheggio, e la condanna del convenuto al risarcimento del danno economico quantificato in Euro 5.200,00, spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi. Chiedeva altresì autorizzarsi la notifica per pubblici proclami.

Premetteva il ricorrente di essere proprietario al piano terra di un immobile facente parte del Condominio Condominio Bi.Pa., sito in Treviso, via (...), e di essere ivi titolare dell'omonima macellaria.

Assumeva altresì che in data 11.12.2009, in seconda convocazione, è stata approvata la delibera assembleare, con riferimento al punto 5 della stessa, nella quale è stato deliberato di chiudere il cancello nella pausa pranzo, vale a dire dalle 13,00 alle 14,45, orario in cui i suoi fornitori hanno bisogno di entrare nel parcheggio.

Eccepiva che lo spazio di parcheggio antistante il Condominio Bi. non risultava catastalmente individuato e censito come spazio condominiale ma come spazio della comunione cosicché i ricorrente è condomino rispetto all'immobile di sua proprietà e comunista con riferimento allo spazio di parcheggio posto di fronte al suo immobile.

Riferiva altresì sulla necessità della notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. che previo parere favorevole del P.M. il Presidente del Tribunale di Treviso aveva autorizzato, per accertare la conoscenza legale, da parte di tutti i comunisti, della controversia instaurata dal ricorrente, trattandosi di edificio molto grande con proprietari in parte residenti all'estero, in parte molto anziani, in parte eredi ancora dubbiosi se accettare o meno l'eredità.

Con comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data 26.03.2010 si è costituito in giudizio il Condominio Bi.Pa. eccependo la inammissibilità del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo l'assemblea della comunione in data 09.04.2010 provveduto ad annullare la delibera impugnata di data 11.12.2009, chiedendo il rigetto della domande formulate dal ricorrente nonché la compensazione della spese legali.

Instauratosi regolarmente il contraddittorio, nel corso della istruttoria le parti si riportavano a quanto dichiarato nei propri atti introduttivi. Parte ricorrente si opponeva alla istanza di compensazione delle spese di lite e chiedeva la condanna del convenuto alla rifusione delle spese legali in suo favore nonché il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Le parti concordemente chiedevano fissarsi udienza di precisazioni conclusionali.

Alla fissata udienza di precisazioni conclusionali, assolto l'incombente di cui sopra, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini massimi di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusive ed eventuali repliche.

MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

La domanda di parte attrice presentata con ricorso ex art. 1109 c.c. è fondata e va accolta.

La analisi del testo del verbale di assemblea del 09.04.2010 e della documentazione dimessa in atti, ha rilevato la cessazione della materia del contendere in virtù di una nuova delibera assembleare della comunione che in data 09.04.2010, avendo l'assemblea condominiale preso atto della avvenuta violazione con il loro deliberato assembleare di quanto statuito dall'art. 2377 c.c., dettato in tema di società di capitali, ma per identità di ratio applicabile anche in materia di Condominio, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto far le parti, determina la cessazione della materia del contendere".

Accertata la cessazione della materia del contendere come sopra esposto, la situazione di contrasto fra le parti non è cessata in merito alla regolamentazione delle spese di lite, come rilevato dallo scrivente giudicante in sede istruttoria della causa e nelle memorie conclusionali delle parti. E' da rilevare che la cessazione della materia del contendere per avvenuto riconoscimento da parte della assemblea della comunione della avvenuta violazione di cui all'art. 92 c.p.c.

E' giurisprudenza costante ed univocamente interpretata che "in materia di soccombenza virtuale la cessazione della materia del contendere non fa venir meno l'interesse delle parti alla pronuncia sulla spese non pagate dal convenuto, per cui il giudicante, valutata la fondatezza della domanda deve provvedere alla loro liquidazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e vengono quantificate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Got.

Definitivamente pronunciando nella causa civile promossa con ricorso ex art. 1109 c.c. da Bo.Lu. contro Condominio Bi., in persona dell'amministratore pro tempore, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione reietta, così decide:

Dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna Condominio  Bi. alla rifusione delle spese di giudizio alla controparte che liquida nella somma complessiva di Euro 2.500,00 di cui 1500,00 per onorario, oltre, Iva e CPA come per legge.

Così deciso, in Treviso il 7 marzo 2011.

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2011.

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