In tema di ripartizione delle spese, le delibere sono nulle se l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifica i criteri stabiliti dalla legge

In tema di ripartizione delle spese, le delibere sono nulle se l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifica i criteri stabiliti dalla legge, mentre sono annullabili nel caso in cui i suddetti criteri siano violati o disattesi con la conseguenza che la delibera deve essere impugnata nel termine di cui all'art. 1137 u.c. del codice civile.



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COLARUSSO Vincenzo - Presidente f.f.

Dott. TRIOLA Roberto Michele - rel. Consigliere

Dott. MALZONE Ennio - Consigliere

Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO VIA (OMESSO), in personal dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEULADA 38/A, presso lo studio dell'avvocato LOCATELLI GIOVANNI MARIA, che lo difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

EL. MA., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRIA 128 presso lo studio dell'avvocato PIRO ANTONINO, che lo difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

EL. AN.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1237/03 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 13/03/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/08 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;

udito l'Avvocato MECHELLI Giovanni, con delegai depositata in udienza dell'Avvocato LOCATELLI Giovanni Maria, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 28 marzo 1996 El. Lu., El.Ma. e El.An. proponevano opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso in data 25 gennaio 1996 nei loro confronti e relativo al pagamento in favore del condominio di Via (OMESSO), della quota che l'assemblea condominiale aveva stabilito dovuta dagli stessi per imposta l'occupazione di suolo pubblico per gli anni 1994/1995.

Con sentenza in data 17 marzo 2000 il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione, rilevando che la Tosap comprendeva tre voci: a) le pensiline (che non erano state oggetto di opposizione); b) le griglie e le botole; c) le intercapedini.

Poiche' l'ampio locale garage interrato sotto gli stabili condominiali di proprieta' degli opponenti era privo di caratura millesimale, il condominio, con Delib. 13 maggio 1995, sul presupposto che le griglie e le botole servivano solo a dare aria e luce al locale in questione, aveva seguito per la ripartizione delle relative spese il criterio indicato dall'articolo 1123 c.c., comma 2, ponendole per intero a carico degli opponenti, mentre le somme riguardanti le intercapedini erano state poste a loro carico nella misura del 30% del totale.

Tale delibera non essendo nulla e non essendo stata impugnata nel termine di cui all'articolo 1137 c.c., u.c., era diventata vincolante per tutti i condomini, compresi gli opponenti.

El.Lu., El.Ma. e El.An. proponevano appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Roma, con sentenza in data 13 marzo 2003, sulla base dell'orientamento di questa S.C. secondo il quale sono nulle, se non adottate all'unanimita', le delibere dell'assemblea condominiale, quando si stabiliscono i criteri di ripartizione delle spese o si modificano quelli gia' fissati.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Condominio di via (OMESSO), con un unico motivo.

Resistono con controricorso El.Lu., El.Ma. e El.An..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo del ricorso il condominio sostanzialmente deduce che nella specie si sarebbe potuto affermare che l'assemblea ha adottato un criterio di ripartizione delle spese errato, il che avrebbe comportato la semplice annullabilita' della relativa delibera, ma non la nullita' della stessa.

Il ricorso e' fondato.

Secondo il pacifico orientamento di questa S.C. le delibere in tema di ripartizione delle spese sono mille se l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifica i criteri stabiliti dalla legge, mentre sono annullabili nel caso in cui i suddetti criteri siano violati o disattesi (cfr., in tal senso, da ultimo: sent. 29 marzo 2007 n. 7708; 27 luglio 2006 n. 17101; 21 luglio 2006 n. 16793).

Poiche' nella specie non viene neppure dedotto che l'assemblea avrebbe consapevolmente violato i criteri legali di ripartizione delle spese, la delibera che ha ripartito le spese per cui e' causa era semplicemente annullabile, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere impugnata nel termine di cui all'articolo 1137 c.c., u.c..

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

INDICE
DELLA GUIDA IN Condominio

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3871 UTENTI