L'amministratore di condominio può essere una persona giuridica

Con sentenza del 24 ottobre 2006, la Corte di Cassazione ha stabilito che la funzione di amministratore pu? essere esercitata da una persona giuridica. Sostiene la Corte che il nostro sistema non conosce disposizioni limitative della capacit? o della legittimazione della persona giuridica, se non nei casi tassativamente previsti. Siffatte disposizioni, ove esistenti, infatti, sarebbero in contrasto con le finalit? e con l'evoluzione dell'istituto dell'amministratore di condominio, ragion per cui negare alla persona giuridica la facolt? di essere amministratore con l'addurre che le attivit? inerenti a tale ufficio esigono attributi propri dell'uomo appare del tutto infondato. In sostanza, in assenza di disposizioni di legge e nell'impossibilit? di richiamare disposizioni che regolano casi simili, la capacit? della persona giuridica di assumere l'incarico di amministratore di condominio deve trarsi dai principi generali dell'ordinamento. In effetti, la non solo la capacit? generalizzata delle persone giuridiche deve ritenersi principio dell'ordinamento, ma ? ragionevole pensare che queste ( magari sotto forma di societ? di sevizi) possano assolvere i compiti inerenti l'attivit? di amministratore in modo migliore.

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