L'amministratore uscente ha l'onere di provare gli eseborsi effettuati per anticipazioni verso gli amministrati

In tema di condominio negli edifici, poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 c.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, l'amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati presentando un rendiconto del proprio operato che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale. In senso conforme, vedi, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 30 marzo 2006, n. 7498, la quale ha espressamente statuito che, poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 cod. civ., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, l'amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il condominio) - che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell'eventuale danno - devono dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita. Nella pronuncia in esame, inoltre, viene ribadito il principio, già espresso in altre decisioni, secondo cui "l'obbligo di rendiconto può legittimamente dirsi adempiuto quando il mandatario abbia fornito la relativa prova attraverso i necessari documenti giustificativi non soltanto della somma incassata (oltre che, se del caso, della qualità e della quantità dei frutti percetti) e dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione ed al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire (anche in relazione ai fini da perseguire ed ai risultati raggiunti) se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione" (in tal senso, cfr., Cassazione civile, Sez. I, sentenza 23 aprile 1998, n. 4203 e Cassazione civile, Sez. II, sentenza 23 novembre 2006, n. 24866).

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 9 giugno 2010, n. 13878



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere

Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PI. PI. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOZZOLI 82, presso lo studio dell'avvocato FALCHI GIANLUIGI, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO VIA (OMESSO) C.F. (OMESSO) in persona dell'Amministratrice Rag. ME. La. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 301, presso lo studio dell'avvocato PERUGINI BASILIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GALLUS RAFFAELE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1846/2004 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 27/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2010 dal Consigliere Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio;

udito l'Avvocato BESI Alfreda, con delega depositata in udienza dell'Avvocato FALCHI Gianluigi, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato GALLUS Raffaele, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il condominio del fabbricato in (OMESSO) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato ad esso opponente il pagamento di lire 3.077.505 in favore di Pi.Pi. . Il condominio contestava la pretesa del Pi. e, in particolare, l'esistenza del credito vantato dall'opposto ed avente titolo nel rapporto di amministrazione condominiale sino al (OMESSO) e nell'asserita anticipazione diretta di spese di gestione.

Il Pi. , costituitosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione sostenendone l'infondatezza.

Il giudice di pace di Cagliari, con sentenza 24/7/2002, accoglieva l'opposizione accertando l'inesistenza del credito.

Avverso la detta sentenza il Pi. proponeva appello al quale resisteva il condominio.

Con sentenza 27/7/2004 la corte di appello di Cagliari rigettava il gravame osservando: che erano fondate le doglianze dell'appellante in ordine alla violazione delle regole processuali concernenti l'attivita' istruttoria avendo il giudice di pace dato incarico al Pi. "di fare ricerche presso il proprio studio al fine di reperire il blocco delle ricevute attestante i versamenti a qualunque titolo effettuati dai condomini"; che il provvedimento era "extra ordinem" non rispondendo ad alcuno dei mezzi istruttori consentiti al giudice nel processo civile; che la consulenza di ufficio era stata disposta per svolgere accertamenti di fatto e per supplire a deficienze di allegazioni e di prove il che non era consentito; che l'appello era infondato nel merito; che non era fondata l'impugnazione riferita al mancato riconoscimento dell'efficacia probatoria della ricognizione di debito al verbale "di passaggio delle consegne" del 22/3/1999; che dal documento non emergeva alcuna formale ricognizione di debito, ma semplicemente una sottoscrizione da parte del nuovo amministratore del condominio per l'attestazione della consegna dei documenti elencati nel verbale; che il giudice di primo grado non aveva applicato il principio secondo cui, in tema di mandato, al diritto del mandatario di ottenere il rimborso delle anticipazioni e delle spese sostenute per l'esecuzione del mandato (articolo 1713 c.c.) con conseguente esigenza di un rendiconto preciso e documentato idoneo a stabilire con esattezza le rispettive ragioni di credito e di debito; che l'amministratore cessato doveva fornire in giudizio la specificazione contabile delle entrate, delle uscite e del saldo finale, oltre che tutti gli elementi idonei a ricostruire le rispettive ragioni di credito e di debito; che tale onere non era stato assolto.

La cassazione della sentenza del tribunale di Cagliari e' stata chiesta da Pi.Pi. con ricorso affidato a due motivi. Il condominio dell'edificio in (OMESSO) ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso Pi.Pi. denuncia vizi di motivazione deducendo che il tribunale ha rigettato l'appello proposto da esso ricorrente con motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria. Ha infatti preso atto della nutrita documentazione versata in atti e l'ha ritenuta irrilevante ai fini della ricostruzione delle entrate e delle uscite del condominio senza considerare che esso Pi. , proprio sulla scorta dei documenti prodotti, aveva descritto nelle note autorizzate del 7/12/01 tutti i movimenti finanziari (nel dettaglio riportati in ricorso) confermati da una consulenza contabile che aveva suffragato la fondatezza della domanda. Identico saldo attivo in favore di esso Pi. e' ricavabile dalla consulenza contabile il cui risultato matematico non e' stato contestato e che deve essere considerato come un dato probatorio dal quale non e' possibile prescindere senza una valida motivazione. Il tribunale non ha valutato - omettendo qualsiasi motivazione sul punto - che esso ricorrente aveva ricostruito interamente il bilancio della sua gestione con operazione che ben poteva essere effettuata dallo stesso tribunale attraverso semplici somme algebriche tenendo conto che la consulenza contabile aveva confermato la ricostruzione del credito di esso Pi. e l'esattezza dei conteggi predisposti nel bilancio. Il tribunale ha affermato che la documentazione agli atti impediva una completa ricostruzione delle uscite nel loro complesso e "soprattutto delle entrate e della provenienza delle somme utilizzate per i pagamenti". La produzione di fatture e ricevute costituisce invece prova della destinazione delle uscite. E' poi sorprendente il riferimento alla ricostruzione delle entrate quasi che incombesse all'attore provare il mancato pagamento degli oneri condominiali e non al debitore esibire e provare pagamenti per importi superiori rispetto a quelli riconosciuti nel bilancio predisposto da esso Pi. .

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli c.p.c. e segg. in relazione all'articolo 116 c.p.c., nonche' vizi di motivazione, sostenendo che il tribunale ha disatteso le prove in atti ed ha trascurato i documenti legittimamente acquisiti e la consulenza contabile che sugli stessi documenti era pervenuta a precise conclusioni. Il tribunale era libero di discostarsi dai documenti prodotti e dalla stessa c.t.u., ma aveva l'obbligo di motivare adeguatamente il percorso logico attraverso seguito per pervenire a tale decisione. Il giudice di appello ha ritenuto di non utilizzare le risultanze della c.t.u. in ragione della anomala formulazione dei quesiti. Nella specie, pero', la consulenza ha comunque il contenuto di consulenza contabile avendo ricostruito il bilancio - prendendo spunto dai documenti prodotti da esso Pi. - e pervenendo al saldo dell'amministrazione. L'elaborato peritale - non censurato dal condominio - non poteva essere trascurato dal tribunale in assenza di una adeguata motivazione.

La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte, quale piu' quale meno e sotto diversi aspetti e profili, le stesse questioni o questioni collegate e che si risolvono essenzialmente, pur se titolate come violazione di legge e come difetto di motivazione, nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legittimita', nonche' nella pretesa di contrastare valutazioni ed apprezzamenti dei fatti e delle risultanze probatorie che sono prerogativa del giudice del merito e la cui motivazione non e' sindacabile in sede di legittimita' se sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimita' e' sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Ne' per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito e' tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.

Nel caso in esame non sono ravvisabili ne' il lamentato difetto di motivazione, ne' l'asserita violazione di legge: la sentenza impugnata e' corretta e si sottrae alle critiche di cui e' stata oggetto.

In particolare il giudice di secondo grado - come sopra riportato nella parte narrativa che precede - ha prima fatto corretto riferimento al principio giurisprudenziale secondo cui in tema di condominio negli edifici, poiche' il credito per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda, ex articolo 1720 c.c. sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, l'amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati presentando un rendiconto del proprio operato che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale.

Il tribunale ha poi precisato - sulla base di un insindacabile apprezzamento di merito in relazione alla valutazione delle risultanze processuali - che nella specie il Pi. aveva prodotto una "nutrita documentazione" inidonea a dimostrare "in ipotesi anche attraverso una vera e propria consulenza contabile una completa ricostruzione delle uscite nel loro complesso e, soprattutto, delle entrate e della provenienza delle somme utilizzate per i pagamenti". In difetto dei detti elementi il giudice di appello ha inoltre coerentemente escluso la possibilita' di accogliere la richiesta del Pi. di emettere la pronuncia di ordine di esibizione.

Il tribunale ha dato conto delle proprie valutazioni circa i riportati accertamenti in fatto, esaminando compiutamente le risultanze istruttorie ed e-sponendo adeguatamente il proprio convincimento. Il procedimento logico - giuridico sviluppato nell'impugnata decisione a sostegno delle riportate affermazioni e conclusioni e' ineccepibile in quanto coerente e razionale.

Alla detta valutazione il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilita' di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non e' certo consentito discutere in questa sede di legittimita', cio' comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non puo' avere ingresso nel giudizio di cassazione.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte territoriale, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi del condominio (attuale resistente) ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi del Pi. (attuale ricorrente).

Deve altresi' evidenziarsi che dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che - come sostenuto dal ricorrente - il condominio non abbia contestato la documentazione prodotta dal Pi. ed i risultati cui era pervenuto il c.t.u..

Va poi aggiunto che il Pi. in sostanza denuncia l'errata interpretazione e valutazione della relazione del nominato c.t.u. e della documentazione prodotta senza riportare il contenuto specifico e completo di tali risultanze processuali il che non consente di ricostruirne - alla luce esclusivamente di alcune isolate parti - il senso complessivo ed i punti salienti ed importanti. Cio' impedisce a questa Corte di valutare - sulla base delle sole deduzioni contenute in ricorso - l'incidenza causale del denunciato difetto di motivazione e la decisivita' dei rilievi al riguardo mossi dai ricorrenti.

Nel giudizio di legittimita', il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l'onere (per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione) di specificare il contenuto delle prove non esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito vizio di valutazione: tale onere non e' stato nella specie rispettato.

Per quanto infine riguarda la denunciata violazione delle norme indicate nel secondo motivo di ricorso e' appena il caso di rilevare che il tribunale si e' attenuto ai seguenti principi piu' volte affermati da questa Corte:

- nell'ipotesi di mandato oneroso il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute e' condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale (sentenza 28/4/1990 n. 3596);

- in tema di condominio negli edifici, poiche' il credito per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda, ex articolo 1720 c.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, l'amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati (sentenza 30/3/2006 n. 7498);

- l'obbligo di rendiconto puo' legittimamente dirsi adempiuto quando il mandatario abbia fornito la relativa prova attraverso i necessari documenti giustificativi non soltanto della somma incassata (oltre che, se del caso, della qualita' e della quantita' dei frutti percetti) e dell'entita' e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione ed al vaglio delle modalita' di esecuzione dell'incarico, onde stabilire (anche in relazione ai fini da perseguire ed ai risultati raggiunti) se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione (sentenza 23/11/2006 n. 24866);

- l'esibizione a norma dell'articolo 210 c.p.c. non puo' in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (sentenza 8/8/2006 n. 17948).

In definitiva devono ritenersi insussistenti le asserite violazioni di legge ed i denunciati vizi di motivazione che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in complessivi euro 200,00 oltre euro 1.000,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.

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