L'art. 1117 c.c. attribuisce ai titolari delle proprietà individuali i beni elencati che li acquistano salvo che il titolo disponga diversamente

L'art. 1117 c.c. non stabilisce propriamente una «presunzione di condominialità» dei beni che si sono menzionati, trattandosi piuttosto di norma che direttamente li attribuisce ai titolari delle proprietà individuali, i quali senz'altro li acquistano insieme con le rispettive loro porzioni immobiliari, in ragione della connessione materiale o funzionale che lega gli uni alle altre, salvo che il titolo disponga diversamente. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza del 4 marzo 2008, n. 5891
ha cassato la sentenza della corte territriale che ha accolto la domanda proprosta contro un condomino che aveva occupato il vano destinato e adibito a cabina idrica a servizio di tutti gli appartamenti dell'edificio dal momento della sua costruzione.



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORONA Rafaele - Presidente

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere

Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VE. FR., LE. FA. MA., elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato ANTONUCCIO PIETRO, che li difende, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

AM. FE., MO. RA., M. R. SA. FA., PA. BR., BA. RE., TR. GI., MO. AL., BE. MA., BU. DE. BU. OL., CA. AN. vedova M. elettivamente domiciliati in ROMA PZZA M SANMICHELI 10 presso lo studio dell'avvocato GIULIANI LAURA, che li difende, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 2018/03 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 23/04/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/07 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;

udito l'Avvocato Giancarlo PUNGI, con delega depositata in udienza dell'Avvocato Pietro ANTONUCCIO, difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti depostati;

udito l'Avvocato GIULIANI Laura, difensore dei resistenti che si riporta anche'essa agli scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 4 gennaio 1994 Am.Fe., Mo. Ra., M.R., Sa. Fa., Pa. Br., Ba.Re., Tr.Gi., Mo.Al., Be. Ma., Bu. de. Bu.Ol. e Ca. Gi., condomini dell'edificio sito in (OMESSO), citarono davanti al Tribunale di Roma Ve.Fr. e Le. Fa. Ma., proprietari a loro volta di un'unita' immobiliare del fabbricato, chiedendo che fosse dichiarata di proprieta' comune la cabina idrica, posseduta di fatto dai convenuti, con loro condanna al rilascio del locale, al pagamento di un'indennita' di occupazione e al risarcimento dei danni. Tali domande, delle quali Ve. Fr. e Le. Fa.Ma. avevano contestato la fondatezza, furono accolte con sentenza del 23 giugno 1999.

Impugnata dai soccombenti, la decisione e' stata confermata dalla Corte d'appello di Roma, che con sentenza del 23 aprile 2003 ha rigettato il gravame, ritenendo: che Ve.Fr. e Le. Fa. Ma. erano proprietari soltanto del monolocale con WC descritto nell'atto di acquisto del (OMESSO), atto nel quale, come anche nei precedenti titoli di provenienza dei loro danti causa, il vano in questione e alcune altre porzioni condominiali erano stati menzionati soltanto per indicare i confini, pur se con omissione per errore materiale delle parole "confinante con"; che artificiosamente, con un nuovo atto pubblico del 22 febbraio 1995, gli appellanti nel corso del giudizio avevano (ri) acquistato il medesimo locale dal venditore dell'alloggio.

Contro tale sentenza Ve.Fr. e Le. Fa.Ma. hanno proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. Am. Fe., Mo.Ra., M.R., Sa. Fa., Pa.Br., Ba.Re., Tr.Gi., Mo.Al., Be.Ma., Bu. de. Bu.Ol. e Ca.Gi. si cono costituiti con controricorso e hanno presentato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi addotti a sostegno del ricorso - tra loro connessi e da esaminare pertanto congiuntamente - Ve.Fr. e Le. Fa.Ma. si dolgono di "violazione e falsa applicazione dell'articolo 1117 cod. civ., anche in relazione all'articolo 116 c.p.c., nonche' ai principi generali di prova e di presunzione" e di "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia", per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto che l'articolo 1117 c.c. ponga una presunzione legale di comunione delle porzioni immobiliari di un edificio condominiale destinate a servizi comuni, e per avere altresi' ingiustificatamente negato che gli appellanti avessero adeguatamente provato la loro qualita' di proprietari esclusivi del locale in contestazione.

La censura va disattesa.

La giurisprudenza di legittimita' piu' recente e avvertita (v., tra le altre, Cass. 14 febbraio 2006 n. 3159) e' orientata nel senso che l'articolo 1117 c.c. non stabilisce propriamente una "presunzione di condominialita'" dei beni che vi sono menzionati, trattandosi piuttosto di norma che direttamente li attribuisce ai titolari delle proprieta' individuali, i quali senz'altro li acquistano insieme con le rispettive loro porzioni immobiliari, in ragione della connessione materiale o funzionale che lega gli uni alle altre, salvo che il titolo disponga diversamente.

L'impiego di una categoria ormai superata, come la presunzione di condominialita', non ha tuttavia causato l'errore giuridico che i ricorrenti addebitano al giudice di secondo grado, il quale non ha affatto negato, in diritto, la possibilita' che il vano oggetto della causa, pur essendo stato destinato e adibito a cabina idrica a servizio di tutti gli appartamenti dell'edificio dal momento della sua costruzione al 1991, appartenesse tuttavia a Ve. Fr. e Le. Fa.Ma., ove cio' fosse risultato dal titolo; ha invece escluso, in fatto, che l'atto di acquisto degli appellanti e quelli dei loro danti causa potesse essere inteso in tal senso.

Si verte dunque in tema di apprezzamenti eminentemente di merito, sindacabili in questa sede soltanto sotto il profilo dei vizi di motivazione, dai quali pero' la sentenza impugnata e' immune, poiche' la Corte d'appello ha dato conto adeguatamente, in maniera esauriente e logicamente coerente, delle ragioni per le quali ha ritenuto che nella dizione "appartamento int. (OMESSO) di circa mq. 18 di unico locale con sgabuzzino int. (OMESSO), vano scala, cabina idrica" fosse stata omessa per errore materiale la parola "confinante" dopo il termine "locale": altrimenti, negli atti di acquisto sarebbe stata omesso l'indispensabile elemento dell'indicazione dei confini e sarebbero stati trasferiti anche un interno che aveva formato oggetto di altra alienazione, oltre che il vano scale di accesso a tutti gli appartamenti. L'asserita maggiore plausibilita' della diversa interpretazione propugnata dai ricorrenti non costituisce valido motivo di cassazione della sentenza impugnata, non potendo questa Corte compiere valutazioni comparative siffatte, stanti i limiti propri del giudizio di legittimita'.

Nel contesto del secondo motivo di ricorso Ve.Fr. e Le. Fa.Ma. lamentano che la Corte d'appello ha totalmente omesso di pronunciare su quanto avevano dedotto, nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, in ordine alla mancanza di prove circa la data di inizio dell'occupazione da parte loro del locale e circa l'entita' dei danni lamentati dagli originari attori.

La doglianza e' fondata, poiche' in effetti il giudice di secondo grado ha mancato di provvedere sul punto.

Pertanto, rigettato il primo motivo di ricorso e accolto per quanto di ragione il secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio della causa ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte d'appello di Roma, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie per quanto di ragione il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita'.

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