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L'art. 1123, secondo comma, c.c. non si applica per la spesa di messa a norma dell'impianto elettrico condominiale
Pubblicata il 04/02/2015
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 12 agosto 2014, n. 17880
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22731-2008 proposto da:
CONDOMINIO VIA (OMISSIS) IN PERSONA DEL SUO AMM.RE LEGALE RAPP.TE P.T. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
(OMISSIS);
- intimato -
avverso la sentenza n. 4318/2007 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 13/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/2014 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il sig. (OMISSIS) propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal giudice di pace di Palermo, relativo al mancato pagamento al Condominio di Via (OMISSIS) quote per l'adeguamento dell'impianto elettrico ai sensi della Legge n. 46 del 1990.
Deduceva il (OMISSIS) di non essere tenuto al pagamento di dette quote in quanto i lavori eseguiti riguardavano l'androne condominiale al quale egli non aveva accesso in quanto proprietario di un locale con ingresso dalla sola (OMISSIS).
Espletata c.t.u., il giudice adito rigetto' l'opposizione.
Avverso tale decisione il (OMISSIS) propose gravame riproponendo quanto dedotto nell'atto di opposizione.
2. - Il giudice unico del Tribunale di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, con sentenza depositata il 13 novembre 2007, dichiaro' che il (OMISSIS) non era tenuto ad alcuna contribuzione nei confronti del condominio per l'adeguamento degli impianti elettrici. Osservo' il giudice di secondo grado che la c.t.u. espletata in prime cure non aveva individuato alcun contatore riferibile ad utenze di locali commerciali di piano terra, ove si trovava il locale del (OMISSIS).
Il contatore (OMISSIS) ed i quadri elettrici di tale locale erano installati all'interno dello stesso e non avevano, dunque, alcun rapporto con parti condominiali. Rilevo' ancora il giudice che l'articolo 1123 cod. civ. sancisce due diversi criteri di ripartizione delle spese, l'uno in funzione del valore delle proprieta' (comma 1) e l'altro in proporzione dell'uso che ciascuno puo' fare della parte condominiale cui si riferiscono (comma 2).
Da tale duplice previsione appare evidente, secondo la sentenza, che il soggetto privo di qualsiasi titolarita' sulla parte cui si riferiscono le spese o che non ne usufruisca neppure pro quota non sia tenuto ad alcuna forma di contribuzione sull'importo dei medesimi.
3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Condominio di (OMISSIS) sulla base di tre motivi. L'intimato non si e' costituito nel presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 1123 cod. civ.. Avrebbe errato il giudice di secondo grado nel ritenere applicabile, nella specie, il secondo comma, e non il primo, dell'articolo 1123 cod. civ.. Osserva il ricorrente che la c.t.u. aveva accertato che i lavori in questione riguardavano esclusivamente parti condominiali e non beni di singoli condomini, con la conseguenza che ad esse avrebbero dovuto partecipare anche i proprietari dei locali che, pur non accedendo direttamente dall'androne condominiale, facevano parte del condominio, secondo il criterio di ripartizione di cui all'invocato articolo 1123 cod. civ., comma 1.
La illustrazione della censura si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell'articolo 366-bis cod. proc. civ., applicabile nella specie ratione temporis: "Se la spesa sopportata da un condomino per far effettuare i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico condominiale ai sensi della Legge n. 46 del 1990 debba essere suddivisa, anche per i locali che non hanno ingresso dall'accesso condominiale, secondo il criterio previsto dall'articolo 1123 c.c., comma 1. Conseguentemente, se il Tribunale Civile di Palermo, disponendo che il pagamento delle spese sopportate dal condominio per adeguare l'impianto elettrico condominiale debbano essere suddivise in base al criterio dell'uso che ciascun condomino puo' fare della parte condominiale interessata dai lavori (ex articolo 1123 c.c., comma 2), abbia violato il disposto, applicabile al caso di specie, dell'articolo 1123 c.c., comma 1".
2. - La doglianza e' fondata.
Deve muoversi, al fine di dare soluzione alla questione sottoposta all'esame della Corte, dalla considerazione che l'impianto elettrico condominiale, ai sensi dell'articolo 1117 c.c., n. 3, in mancanza di titolo contrario, e' comune a tutti i partecipanti al condominio. E', dunque, errata l'affermazione, compiuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il (OMISSIS) sarebbe stato privo di qualsiasi titolarita' sulla parte cui si riferivano le spese: affermazione dalla quale il giudice di secondo grado, ritenuto che nemmeno l'appellato usufruisse in alcun modo dei contatori delle utenze condominiali, ha escluso, in applicazione dell'articolo 1123 c.c., comma 2, che lo stesso (OMISSIS) fosse tenuto ad alcuna contribuzione sull'importo cui si riferivano le spese per l'adeguamento dell'impianto elettrico ai sensi della Legge n. 46 del 1990. E cio' in quanto l'articolo 1123 c.c., comma 2, trova applicazione con riferimento alle spese attinenti a quelle parti e quei servizi comuni dell'edificio in condominio che per loro natura sono destinati a fornire utilita' diverse ai singoli condomini. La norma non trova pertanto applicazione con riguardo alla spesa attinente all'impianto elettrico condominiale, che, come sopra chiarito, e' comune a tutti i partecipanti al condominio (v. Cass., sent. n. 12737 del 2001).
3. - Resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo l'esame del secondo e del terzo, relativi rispettivamente alla asserita extrapetizione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata non limitandosi ad annullare il decreto ingiuntivo emesso a carico del (OMISSIS), ed alla condanna dello stesso alle spese del giudizio.
4. - Conclusivamente, deve essere accolto il primo motivo, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata ad altro giudice - che viene individuato nel Tribunale di Palermo in persona di diverso giudice, cui viene altresi' demandato il regolamento delle spese del presente giudizio - che la riesaminera' alla luce del principio di diritto enunciato sub 2.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Palermo in persona di diverso giudice.