L'attività dell'amministratore, connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, deve ritenersi compresa nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico

Non opera, ai fini del riconoscimento di un compenso suppletivo, in mancanza di una specifica delibera condominiale, la presunta onerosita' del mandato allorche' e' stabilito un compenso forfettario a favore dell'amministratore, spettando comunque all'assemblea condominiale il compito generale di valutare l'opportunita' delle spese sostenute dall'amministratore che, quindi, non puo' esigere neppure il rimborso di spese da lui anticipate non potendo il relativo credito considerarsi liquido ed esigibile senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea (Cass. n. 14197/2011).

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 30 settembre 2013, n. 22313



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente

Dott. NUZZO Laurenza - rel. Consigliere

Dott. PROTO Cesare Antonio - Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24615/2007 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS) (STUDIO (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS)), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO PALAZZO (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 118/2007 del TRIBUNALE di SALERNO, sez. dist. Di Cava de Tirreni, depositata il 18/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 15.4.2006 (OMISSIS) proponeva appello avverso la sentenza 3.12.2004 con cui il Giudice di Pace di Cava de' Tirreni lo aveva condannato a restituire la somma di euro 1.950,00, indebitamente trattenuta quale amministratore del Condominio, sito in (OMISSIS), a preteso compenso di pratiche svolte,per conto del condominio stesso, per l'esecuzione di lavori di manutenzione dello stabile e per la stipula del contratto di appalto regolarmente autorizzata dall'assemblea condominiale.

Si costituiva il Condominio appellato eccependo che l'assemblea dei condomini non aveva mai deliberato un compenso straordinario ed ulteriore in favore del (OMISSIS) cui era stato conferito solo l'incarico di sottoscrivere il contratto di appalto.

Con sentenza depositata il 18.5.2007 il Tribunale di Salerno, sez. dist. di Cava de' Tirreni, rigettava l'appello condannando il (OMISSIS) al pagamento delle spese processali del grado. Osservava che il compenso reclamato dal (OMISSIS) non poteva essere riconosciuto, non essendo stato deliberato dall'assemblea dei condomini e non potendo operare la presunzione di onerosita' del mandato, ex articolo 1709 c.c., allorche' sia stato gia' convenuto un corrispettivo, al momento del conferimento dell'incarico di amministratore, per tutta l'attivita' di amministrazione del condominio. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso (OMISSIS) con un unico, articolato motivo.

Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS), con sede in (OMISSIS).

Il ricorrente deduce:

il compenso pattuito per l'amministratore condominiale riguardava, nella specie, unicamente le prestazioni professionali da questi svolte nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e non l'attivita' esulante dall'ordinaria amministrazione, quale la redazione del contratto di appalto e le attivita' connesse; era, quindi, dovuto il compenso aggiuntivo per detta opera professionale, essendo altrimenti configurabile un ingiustificato arricchimento del Condominio ai danni dell'amministratore,stante l'applicabilita' dell'articolo 1709 c.c., sulla presunzione di onerosita' del mandato e dell'articolo 2233 c.c., in materia di opera professionale e di compenso aggiuntivo per lo svolgimento di attivita' suppletiva.

Il ricorso e' infondato.

Il motivo di ricorso attiene a questione decisa dalla Corte di merito sulla base di principi aderenti alla giurisprudenza di questa Corte. Va, infatti, ribadito che in tema di condominio, l'attivita' dell'amministratore, connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali deve ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attivita' amministrativa di durata annuale e non deve, pertanto, essere retribuita a parte (Cass. n. 3596/2003; n. 122047210).

Peraltro, come gia' affermato con la sentenza impugnata, non opera, ai fini del riconoscimento di un compenso suppletivo, in mancanza di una specifica delibera condominiale, la presunta onerosita' del mandato allorche', come nel caso in esame, e' stabilito un compenso forfettari a favore dell'amministratore, spettando comunque all'assemblea condominiale il compito generale di valutare l'opportunita' delle spese sostenute dall'amministratore che, quindi, non puo' esigere neppure il rimborso di spese da lui anticipate non potendo il relativo credito considerarsi liquido ed esigibile senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea (Cass. n. 14197/2011).

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

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