L'avviso di convocazione a partecipare all'assemblea condominiale, quale atto recettizio, dev'essere ricevuto e non solo comunicato almeno cinque giorni prima dello svolgimento della riunione in prima convocazione

In tema di condominio negli edifici, l'avviso di convocazione a partecipare all'assemblea condominiale, quale atto recettizio, dev'essere ricevuto e non solo comunicato almeno cinque giorni prima dello svolgimento della riunione in prima convocazione. Tale conclusione, gia' desumibile sulla base di indici logici e sistematici in base alla disciplina posta dall'articolo 66 disp. att. c.c., risulta ora corroborata dall'intervento del legislatore, che, nel dettare la riforma del condominio, ha stabilito che il termine in esame deve essere riferito alla prima convocazione della assemblea, a nulla rilevando la data di svolgimento della assemblea in seconda convocazione, ne' che tale data sia stata eventualmente gia' fissata (il testo del nuovo articolo 66 disp. att. c.c., comma 3, introdotto dalla Legge 11 dicembre 2012, n. 220, articolo 20, che entrera' in vigore il 18 giugno 2013, testualmente stabilisce che "l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione").

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Sentenza 26 settembre 2013, n. 22047



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto - Presidente

Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere

Dott. MANNA Felice - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere

Dott. CARRATO Aldo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) ((OMISSIS)), rappresentata e difesa, procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso quest'ultima in (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell'amministratore pro tempore;

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste, depositata in data 07 dicembre 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 maggio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ai sensi dell'articolo 1137 cod. civ., depositato in data 15 febbraio 2001, (OMISSIS), premesso di essere proprietaria di una unita' immobiliare nel Condominio (OMISSIS) (d'ora in avanti, il Condominio), conveniva in giudizio detto Condominio innanzi al Tribunale di Gorizia, denunciando la irregolare convocazione e costituzione delle assemblee condominiali del 31 gennaio 2001 e del 14 aprile 2000 e chiedendo, conseguentemente, la declaratoria di nullita' e/o annullabilita' e/o decadenza delle delibere ivi adottate.

Il Condominio si costituiva, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

Il Tribunale di Gorizia, con sentenza n. 476 del 2006, rigettava le domande svolte da parte attrice, rilevando, in primo luogo, che la domanda dell'attrice era da qualificarsi come azione di annullamento di delibere assembleari, quindi doveva proporsi entro il termine di trenta giorni, previsto dall'articolo 1137 c.c., comma 3, a pena di decadenza, e ritenendo, quindi, intervenuta la decadenza dall'azione di annullamento della delibera del 14 aprile 2000, giacche' il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato il 15 febbraio 2001, e quindi ampiamente oltre il termine previsto dalla legge.

Con riferimento alla impugnazione della delibera del 31 gennaio 2001, il Tribunale ne affermava la infondatezza sul rilievo che doveva ritenersi che l'attrice fosse pienamente a conoscenza della convocazione dell'assemblea condominiale, dal momento che l'avviso della convocazione era stato spedito in data 26 gennaio 2001, quindi entro il termine all'uopo previsto dall'articolo 66 disp. att. c.c..

Con atto di citazione notificato in data 25 luglio 2007, la (OMISSIS) proponeva appello innanzi alla Corte d'Appello di Trieste, chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, che l'adita Corte territoriale pronunziasse declaratoria di nullita' e/o decadenza e/o annullamento delle delibere condominiali adottate all'assemblea del 31 gennaio 2001, per irregolare costituzione dell'assemblea, e, per l'effetto, compensasse interamente le spese del giudizio di primo grado.

Nell'unico motivo di appello, l'appellante asseriva che il Tribunale aveva erroneamente applicato la disposizione di cui all'articolo 66 disp. att. c.c., avendo ritenuto osservato il termine ivi previsto in virtu' del mero invio della comunicazione di convocazione dell'assemblea condominiale entro i cinque giorni prima della data prescelta per l'adunanza. L'appellante esponeva che, dopo un primo tentativo di recapito della convocazione non andato a buon fine, ella aveva ricevuto detta comunicazione solo in data 29 gennaio 2001, quindi solo un giorno prima della adunanza dell'assemblea condominiale in prima convocazione, stabilita per il 30 gennaio 2001.

Si costituiva il Condominio appellato, chiedendo il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Il Condominio preliminarmente eccepiva che l'impugnazione dell'appellante principale investiva solo una delle plurime questioni svolte nella sentenza del Tribunale di Gorizia: non avendo impugnato il capo della sentenza relativo alle delibere del 14 aprile 2000, le statuizioni del Tribunale sul punto avevano acquisito efficacia di giudicato.

Rispetto al merito delle doglianze dell'appellante, l'appellato Condominio si riportava alle conclusioni del Tribunale, ribadendo la teoria per la quale il termine previsto dall'articolo 66 disp. att. cod. civ. poteva considerarsi rispettato con l'invio della comunicazione della convocazione dell'assemblea condominiale cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

La Corte d'appello di Trieste riteneva infondato l'appello della (OMISSIS) sulla base di due ordini di motivi. In primo luogo, riteneva condivisibile la decisione del Tribunale di Gorizia, sulla interpretazione dell'articolo 66 disp. att. c.c.: il termine ivi previsto andava computato con riguardo alla comunicazione della convocazione, calcolando cinque giorni non liberi a partire dal primo giorno antecedente la data fissata per l'adunanza.

In secondo luogo, la Corte distrettuale affermava che, in assenza di particolari prescrizioni per la comunicazione della convocazione di cui all'articolo 1137 c.c., il termine di cui all'articolo 66 disp. att. c.c., dovesse essere interpretato con riguardo alla seconda convocazione dell'assemblea, "essendo prassi comune, da parte dei condomini, quella di non presentarsi alla prima ma solo alla seconda convocazione". A tale dato empirico si aggiungeva la circostanza che la delibera impugnata era stata adottata in seconda convocazione, a riprova che la prima convocazione non si era, in effetti, svolta.

La Corte, dunque, rigettava l'appello, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio.

Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) propone ricorso sulla base di due motivi. L'intimato Condominio non ha svolto attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, atteso il comune oggetto delle censure ivi svolte.

Col primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 66 disp. att. c.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto rispettato il termine ivi previsto per la convocazione della assemblea condominiale del 30 gennaio 2001.

Rispetto a tale punto decisivo per la controversia, nel secondo motivo di ricorso si censura altresi' la insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5.

2. Il ricorso e' fondato.

Rispetto alle questioni direttamente affrontate nel ricorso, ovvero, quella relativa al computo del termine di cui all'articolo 66 disp. att. c.c., e quella relativa al problema se tale termine debba essere riferito alla prima o alla seconda convocazione, occorre sottolineare un profilo di cui la ricorrente da conto nel ricorso e che non e' stato adeguatamente valorizzato dal giudice del gravame.

La ricorrente ha esposto negli atti introduttivi del giudizio di primo e secondo grado, la circostanza che la comunicazione della convocazione dell'assemblea condominiale le era stata inviata il 26 gennaio 2001 ma, dopo un primo tentativo di consegna non andato a buon fine, l'avviso le era effettivamente pervenuto in data 29 gennaio 2001.

La Corte territoriale, premesso nel suo ragionamento che il computo del termine di cui all'articolo 66 disp. att. c.c., va fatto rispetto all'invio dell'avviso, non si e' premurata di valutare (e di trame le dovute conclusioni) che l'appellante, odierna ricorrente, era stata messa nelle condizioni di partecipare all'assemblea di condominio un solo giorno prima della prima convocazione della assemblea e due giorni prima della seconda convocazione della stessa.

Secondo un orientamento risalente di questa Corte, "ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea, e deve quindi essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessita' che l'avviso di convocazione previsto dall'articolo 66 disp. att. c.c., u.c., sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine (almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza) ivi previsto" (in questi termini, Cass. n. 5769 del 1985, che ribadisce un indirizzo gia' espresso da Cass. n. 2050 del 1975 e da Cass. n. 2368 del 1970).

Attesa la natura di atto unilaterale recettizio dell'avviso di convocazione dell'assemblea di condominio, deriva che esso deve essere non soltanto inviato, ma altresi' ricevuto entro il termine previsto dalla legge.

Tanto premesso, trova applicazione il principio di questa Corte teste' richiamato, che il Collegio condivide, con la conseguenza che la mancata conoscenza, da parte del condomino, della data della adunanza entro il termine previsto dalla legge, costituisce motivo di invalidita' delle delibere assembleari per contrarieta' alla legge, ai sensi dell'articolo 1137 c.c., commi 2 e 3.

La Corte territoriale non ha tenuto in alcun conto il valore dirimente della effettiva conoscenza, da parte del condomino, della data di svolgimento della assemblea condominiale.

Dopo avere appreso che l'appellante era stata messa in condizione di partecipare alla assemblea condominiale un solo giorno prima della prima convocazione e due giorni prima della seconda convocazione, la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare la tardivita' della convocazione dell'assemblea ed annullare le delibere ivi adottate, secondo quanto richiesto dalla appellante, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1137 c.c., e articolo 66 disp. att. c.c..

3. Ne' la decisione impugnata puo' trovare fondamento sulla considerazione, svolta dalla Corte d'appello, secondo cui, attesa la normale partecipazione dei condomini alla seconda convocazione, piu' che alla prima, il dies ad guem da considerare, per accertare il rispetto del termine previsto dall'articolo 66 disp. att. c.c., sarebbe quello della seconda convocazione dell'assemblea condominiale.

Invero, premesso che, tenuto conto che la data della seconda convocazione avrebbe potuto avere rilievo solo nel caso in cui si fosse valutato il termine di cinque giorni come decorrente dalla data di spedizione della raccomandata di convocazione dell'assemblea (nella specie, spedita il 26 gennaio e relativa ad un'assemblea da tenersi, in prima convocazione, il 30 gennaio, e, in seconda convocazione, il 31 gennaio), deve ritenersi, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, che ai fini della valutazione della osservanza del termine di cinque giorni dovesse aversi riguardo alla data dell'assemblea in prima convocazione.

Tale conclusione, gia' desumibile sulla base di indici logici e sistematici in base alla disciplina posta dall'articolo 66 disp. att. c.c., vigente all'epoca dell'assemblea della cui convocazione si discute in questa sede, risulta ora corroborata dall'intervento del legislatore, che, nel dettare la riforma del condominio, ha stabilito che il termine in esame deve essere riferito alla prima convocazione della assemblea, a nulla rilevando la data di svolgimento della assemblea in seconda convocazione, ne' che tale data sia stata eventualmente gia' fissata (il testo del nuovo articolo 66 disp. att. c.c., comma 3, introdotto dalla Legge 11 dicembre 2012, n. 220, articolo 20, che entrera' in vigore il 18 giugno 2013, testualmente stabilisce che "l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione").

4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, emergendo dalla sentenza impugnata che l'assemblea nella quale sono state adottate le delibere oggetto di impugnazione e' stata convocata senza l'osservanza del termine di cinque giorni tra la data della ricezione della raccomandata di convocazione e la data di svolgimento dell'assemblea fissata per la prima convocazione, la causa puo' essere decisa nel merito, con l'accoglimento della domanda della ricorrente e con l'annullamento (Cass., S.U., n. 4806 del 2005) delle deliberazioni adottate nell'assemblea del Condominio intimato il 31 gennaio 2001.

Sussistono, in considerazione della parziale novita' della questione e del parziale accoglimento della originaria domanda della ricorrente, giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda di annullamento delle delibere adottate dal Condominio intimato nell'assemblea del 31 gennaio 2001; compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

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