L'avviso di convocazione all'assemblea condominiale deve essere comunicato ai condomini e tali sono da considerarsi tutti i comproprietari di un piano o porzione di piano

Ai sensi dell'art. 66, terzo comma, delle disp. att. c.c., l'avviso di convocazione all'assemblea condominiale deve essere comunicato ai condomini e tali sono da considerarsi tutti i comproprietari di un piano o porzione di piano. Sebbene la convocazione possa essere fatta anche tramite la comunicazione da uno dei comproprietari agli altri, occorre la prova, sia pure per presunzioni, che il partecipante alla comunione, il quale abbia ricevuto la convocazione, l'abbia poi comunicata agli altri.
Anche l'art. 1137 c.c. non prescrive particolari modalità di notifica ai condomini del verbale di assemblea, essendo a tal fine sufficiente qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo. (Tribunale Genova, Sezione 3 Civile, Sentenza del 7 gennaio 2008, n. 53)



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SENTENZA

nella causa promossa da Mu.Ma.Ca., residente in (omissis) ed Al.En., residente in Genova; entrambi elettivamente domiciliati in Genova, presso lo studio dell'Avv. An.Al.Co. che li rappresenta e difende per mandato in atti

- attori -

contro

Condominio di Via To., in Genova, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Genova, presso lo studio dell'Avv. Al.Gi., che lo rappresenta e difende come da mandato in atti

- convenuto -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli attori con atto di citazione notificato in data 11.12.06 citavano in giudizio il Condominio di Via To., in Genova, per ottenere la declaratoria di nullità o in subordine l'annullamento delle deliberazioni dell'assemblea dei condòmini:

- 13.02;2006, di approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2005, del conto preventivo dell'esercizio 2006, e dei riparti di essi;

- 28.02.2005, di approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2004, del conto preventivo dell'esercizio 2005, e dei riparti di essi;

nonché la revoca del decreto ingiuntivo n. 3349/2006 emesso dal Tribunale di Genova e la declaratoria di illegittimità del precetto 03.11.2006, notificati mediante spedizione, postale eseguita il 10.11.2006.

Gli attori esponevano che con il decreto ingiuntivo opposto era stato loro ingiunto di pagare al Condominio convenuto la somma di Euro 7.695,95, oltre ad interessi e a spese di procedimento, a titolo di spese condominiali dovute dagli opponenti quali comproprietari, unitamente a Da.It. e Mu.Ed.En., dell'appartamento int. 5, facente parte dello stabile condominiale, sulla base delle delibera 13.02.2006, di approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2005, del conto preventivo dell'esercizio 2006 e dei riparti di essi, nonché della delibera 28.02.2005, di approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2004, del conto preventivo dell'esercizio 2005 e dei riparti di essi;

In particolare gli attori deducevano:

- che dette delibere erano nulle o, in subordine, annullabili per omessa convocazione degli opponenti e che le delibere de quibus, dopo essere state assunte, non erano state neppure loro comunicate;

- che l'invalidità delle delibere impugnate determinava l'inammissibilità del ricorso per ingiunzione e, conseguentemente, la necessità di revocare il relativo provvedimento monitorio;

- che, a sua volta, l'illegittimità del decreto d'ingiunzione cagionava quella del precetto.

Il Condominio convenuto si costituiva in cancelleria in data 26.02.07 con comparsa di costituzione e risposta nella quale chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione e, in via subordinata, che gli opponenti venissero comunque dichiarati tenuti e per l'effetto condannati, in via solidale, al pagamento a titolo di spese condominiali della somma di Euro 7.695,95, ovvero della somma diversa che fosse ritenuta dovuta; con vittoria delle spese di lite. In particolare il Condominio di Via To., deduceva:

- che l'omessa convocazione di alcuno dei condomini avrebbe determinato, in ipotesi, l'annullabilità delle delibere assunte e non la loro nullità come invece dedotto, in via principale, dagli attori;

- che, pertanto, le deliberazioni assunte sarebbero in ogni caso valide ed efficaci non essendo state impugnate nel termine di cui all'art. 1137 c.c.;

- che nel caso di specie le delibere assunte non sarebbero state neppure astrattamente annullabili, bensì valide ed efficaci sotto ogni profilo, in quanto il comproprietario residente all'interno dell'appartamento contraddistinto dall'interno 5, Sig. Fr.Da., era stato regolarmente convocato, come risultava documentalmente dalle ricevute di ritorno delle raccomandate allo stesso inviate dall'Amministrazione condominiale;

- che dalla validità delle delibere assunte derivava che gli importi di cui al decreto ingiuntivo opposto dovevano essere confermati e che il successivo atto di precetto, fondandosi sul decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, doveva parimenti ritenersi valido ed efficace.

All'udienza di prima comparizione e trattazione della causa il Giudice, su concorde istanza delle parti, rinviava per la precisazione delle conclusioni. Indi all'udienza del 03.10.07 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e il Giudice tratteneva la causa in decisione, previa l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Sig.ra Ma.Ca.Mu. e il Sig. En.Al. hanno chiesto che le delibere assembleari assunte dall'assemblea dello stabile convenuto, vengano dichiarate nulle e/o annullate, per vizi formali che hanno caratterizzato la formazione della volontà dell'assemblea.

In particolare gli attori hanno dedotto di non essere stati convocati a prendere parte alle assemblee medesime, di non avere quindi presenziato alle riunioni e che non venivano neppure inviati loro i verbali contenenti le delibere assunte.

Occorre premettere che è pacifico, sulla base alle deduzioni delle stesse parti, che gli attori non venivano in effetti convocati a partecipare alle assemblee da parte dell'amministrazione condominiale; il Condominio convenuto ha infatti ammesso che le due successive lettere di convocazione venivano inviate solo al Sig. Fr.Da., il quale è, unitamente agli attori e al Sig. Ed.En.Mu., uno dei comproprietari dell'appartamento contraddistinto dall'interno 5.

Orbene, poiché l'art. 66, terzo comma delle disp. att. c.p.c. prevede espressamente che l'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini, tali nel caso di comunione di proprietà di una determinata porzione di piano fra più persone sono tutte queste. Ne consegue che la convocazione debba intervenire nei confronti di tutti i comproprietari. Ciò non toglie, peraltro, che tale convocazione possa, altresì, intervenire senza particolari modalità.

A tal fine è costante l'indirizzo giurisprudenziale, cui aderisce anche questo Giudice, secondo cui "affinché uno dei comproprietari "pro indiviso" di un piano o porzione di piano possa ritenersi ritualmente convocato a partecipare all'assemblea condominiale, nonché validamente rappresentato nella medesima da altro comproprietario della stessa unità immobiliare, non si richiedono particolari formalità, essendo sufficiente che risulti provato - nella ricorrenza di circostanze presuntive affidate alla valutazione del giudice del merito - che, dato l'avviso ad uno dei comproprietari, quest'ultimo abbia reso edotti gli altri della convocazione. In particolare, l'esigenza che tutti i comproprietari siano preventivamente informati della convocazione dell'assemblea condominiale può ritenersi soddisfatta quando risulti, secondo l'incensurabile accertamento del giudice del merito, che in qualunque modo i detti comproprietari ne abbiano avuto notizia." (in tal senso si veda ex pluriumis Cass. civ., Sez. II, 18/02/2000, n. 1830). Tale assunto implica con ogni evidenza che la convocazione sia necessaria nei confronti di tutti i comproprietari, quantunque possa essere fatta tramite la comunicazione da uno dei partecipanti alla comunione agli altri.

In tale ipotesi occorre, peraltro, la prova, sia pure per presunzioni, che il partecipante alla comunione, il quale abbia ricevuto la convocazione, l'abbia poi comunicata agli altri.

Tale prova, che ai sensi dell'art. 2967 c.c. gravava sul Condominio convenuto, nel caso di specie non è stata peraltro fornita.

Dagli atti non emergono, infatti, circostanze da cui si possa desumere, sia pure in via presuntiva, che il Sig. Da. avesse comunicato agli altri partecipanti, fra i quali in particolare gli odierni attori, l'intervenuta convocazione dell'assemblea.

La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale non comporta inoltre la nullità, come sostenuto in via principale dagli opponenti, bensì l'annullabilità della delibera condominiale, che se non viene impugnata quindi nel termine di trenta giorni previsti dall'art. 1137 comma 3, c.c., è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio (in tal senso si veda Cass. civ., Sez. Unite, 07/03/2005, n. 4806).

Tale termine per gli assenti decorre, inoltre, dalla comunicazione della delibera che, nel caso di specie, gli attori assumono di non avere mai ricevuto.

Analogamente a quanto osservato in relazione all'avviso di convocazione si osserva, che anche l'art. 1137 c.c. non prescrive, peraltro, particolari modalità di notifica ai condomini del verbale di assemblea; anche tale comunicazione può quindi essere data con qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo e può essere provata da univoci elementi dai quali risulti, anche in via presuntiva, che il condomino ha in concreto, ricevuto la notizia della delibera medesima.

Nel caso di specie, il Condominio convenuto non ha, però, provato che gli attori avessero in effetti avuto conoscenza delle delibere in data antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto.

Contrariamente a quanto è stato sostenuto dal convenuto, tale onere non pare, infatti, che sia stato assolto mediante la produzione da parte dello stesso di copia dell'atto di citazione, recante data 22.04.05, notificato altresì agli odierni opponenti, nel quale si dava atto che nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, nella quale era stato disposta la divisione dell'appartamento interno 5 di Via To., era intervenuto il Condominio medesimo per l'importo di Lire 5.536.996.

Ed invero, le causali del credito per il quale il Condominio si era insinuato nell'ambito della procedura non sono state meglio specificate nell'atto di citazione de quo e, non è pertanto dato conoscere a quali crediti del Condominio ci si riferisse; per di più, poiché l'atto di citazione (recante data 22.04.05) è di poco successivo alla prima delibera e addirittura antecedente alla seconda, ritiene il Giudicante che lo stesso dovesse comunque riferirsi a crediti diversi da quelli nascenti dalle delibere in oggetto.

Nessuna presunzione può inoltre discendere, contrariamente a quanto sostenuto dal Condominio convenuto, dalla generica dichiarazione contenuta alla pagina 5) dell'atto introduttivo dei presente giudizio laddove parte attrice afferma, sempre con riferimento alla procedura esecutiva di cui sopra, che il Condominio era intervenuto per un credito di Euro 6.442,80, importo peraltro diverso sia rispetto a quello indicato nell'atto introduttivo del procedimento di divisione, sia a quello di cui al procedimento monitorio. Anche in questo caso non vengono, infatti, meglio specificate le causali del credito, né è dato sapere quando sia stata acquisita dagli attori la conoscenza dello stesso.

Dalle emergenze processuali risulta, pertanto, che gli attori abbiano acquisito notizia delle delibere oggetto di impugnazione solo nel momento in cui gli è stato notificato il decreto ingiuntivo opposto, unitamente all'atto di precetto.

Poiché l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato tempestivamente notificato al Condominio convenuto in data 11.12.06 e, pertanto, entro il trentesimo giorno dalla notifica del provvedimento monitorio, intervenuta in data 13.11.06, si ritiene che le delibere assembleari, quantunque meramente annullabili e non nulle, siano state tempestivamente impugnate con l'atto introduttivo del presente giudizio.

Ed invero, come è stato di recente ribadito dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. II, 11/04/2006, n. 8440), l'impugnazione della delibera dell'assemblea può avvenire indifferentemente con ricorso o con atto di citazione e, in quest'ultima ipotesi, ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 1137 cod. civ., occorre tenere conto della data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.

Nel caso di specie l'impugnazione delle delibere veniva, quindi, correttamente proposta congiuntamente all'opposizione al decreto ingiuntivo e alla domanda di declaratoria di illegittimità del pedissequo atto di precetto.

Tra le domande de quibus sussiste infatti un rapporto di connessione, tale da determinare la sussistenza di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. Del resto la facoltà di proporre congiuntamente cause tra loro connesse, in quanto volta a garantire l'economia e il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, non implica necessariamente, come sostiene viceversa parte convenuta, un vero e proprio rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra le domande medesime.

Ai sensi dell'art. 40 c.p.c., terzo comma, le cause, che siano state cumulativamente proposte o vengano successivamente riunite, per le ragioni di connessione di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. debbono, inoltre, essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione - ma non è questo il caso - del rito speciale quando una di esse rientri tra quelle di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Condominio convenuto l'omessa convocazione dell'assemblea condominiale legittima, inoltre, il condominio pretermesso ad agire per l'annullamento della delibera adottata in quella sede, per contrarietà alla legge ex art. 1137 c.c., senza la necessità di allegare e provare uno specifico interesse connesso al contenuto della delibera impugnata diverso da quello rappresentato dalla rimozione dell'atto in conseguenza del vizio, poiché, allorquando si tratta di rimuovere una situazione determinata con atto annullabile, quando cioè si tende ad una pronuncia costitutiva di annullamento, basta l'allegata esistenza del vizio a determinare l'interesse, costituendo le diverse conseguenze pratiche, se chieste nello stesso giudizio, un plus rispetto alla domanda di annullamento (senso conforme si vedano ex plurimis Cass., n. 4270, 23 marzo 2001; App. Bari, Sez. III, 12/05/2005).

Dall'annullamento delle delibere discende la necessità di revocare il decreto ingiuntivo n. 3349/2006, emesso dal Tribunale di Genova sulla base delle stesse, nonché la declaratoria di illegittimità del precetto 03.11.2006.

A seguito dell'annullamento delle impugnate delibere non può inoltre trovare accoglimento la domanda proposta dal Condominio convenuto di condanna degli odierni opponenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 7.695,95, a titolo di concorso nelle relative spese condominiali. Come si evince dalla pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite n. 4421 del 27.02.07, nella dialettica dei rapporti tra condominio e condomino, l'obbligo dei singoli partecipanti alla comunione dell'edificio di contribuire al pagamento delle spese effettuate nel comune interesse sorge infatti per effetto della deliberazione con la quale l'assemblea approva le spese stesse, deliberazione che deve sempre intervenire, anche per le spese di ordinaria gestione, nella forma dell'approvazione del preventivo o quanto meno della ratifica successiva, al più tardi in sede d'approvazione del consuntivo, non potendosi prescindere dall'accertamento della legittimità e dell'entità delle stesse operata dall'assemblea dei condomini.

Nella sopra menzionata pronuncia, la Suprema Corte afferma quindi che il condominio, che agisca nei confronti del condomino onde conseguire il pagamento delle quote da questi dovute, deve dimostrare, in primo luogo, la legittimità della spesa, producendo la relativa delibera di approvazione ed, in secondo luogo, anche la legittimità di determinazione delle quote, o producendo la delibera di approvazione del piano di riparto o, trattandosi di mera operazione matematica, dimostrando la conformità di questo alle vigenti tabelle millesimali regolamentari.

E' pertanto evidente che nel caso di specie, a seguito dell'annullamento delle delibere impugnate, non può trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento proposta, in via subordinata, dal Condominio convenuto. La condanna alle spese di lite segue il principio della soccombenza e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:

1) annulla le deliberazioni dell'assemblea dei condomini del Caseggiato in Genova, Via To., 13.02.2006, di approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2005, del conto preventivo dell'esercizio 2006, e dei riparti di essi, e 28.02.2005, di approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2004, del conto preventivo dell'esercizio 2005, e dei riparti di essi;

2) revoca il decreto di ingiunzione del Tribunale di Genova n. 3349/2006, nei rapporti fra il Condominio da una parte, Mu.Ma.Ca. ed Al.En. dall'altra;

3) conseguentemente, dichiara illegittimo il precetto UNEP Genova reg. cron. 11.2006 n. 61792 rivolto contro e notificato a Mu.Ma.Ca. ed Al.En.;

4) respinge ogni domanda proposta del condominio convenuto;

5) condanna il Condominio di Via To., in Genova, in persona dell'Amministratore pro tempore, a rimborsare a Mu.Ma.Ca. ed Al.En. le spese di giudizio, che liquida in Euro 232,69 per spese; Euro 1.098,00 per diritti; Euro 1.000,00 per onorari; oltre a spese generali; Iva e Cpa.

Così deciso in Genova, in data 7 gennaio 2008.

Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2008.

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