L'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale può essere dato con qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo

L'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale può essere dato con qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo e la prova della sua conoscenza può essere, pertanto, acquisita attraverso anche la deposizione testimoniale del tempestivo inserimento nella cassetta delle lettere del singolo condomino, integrata dalla presunzione che l'interessato controllasse regolarmente la presenza della corrispondenza all'interno della cassetta, atteso, inoltre, che, trattandosi di atto ricettizio, non è necessaria la dimostrazione che esso sia giunto nelle mani del destinatario, essendo sufficiente che sia pervenuto al suo indirizzo, secondo la presunzione legale di cui all'art. 1335 cod. civ., salva la prova contraria della impossibilità, senza sua colpa, di averne avuta notizia. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 15 luglio 2005, n. 15087)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo COLARUSSO - Presidente e Relatore

Dott. Salvatore BOGNANNI - Consigliere

Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere

Dott. Giancarlo TRECAPELLI - Consigliere

Dott. Vincenzo CORRENTI - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso preposto da:

Mo.St., elettivamente domiciliata in Ro. Largo Bo. (...), presso lo studio dell'avvocato Ma.Te.Fe., che la difende, per procura notaio Za.G. rep. 30249 del 5/05/05;

ricorrente

contro

Condominio Su.Ce.Do. (...) Ro. in persona dell'Amm.re pro tempore Mi.Ma.;

intimata

e sul 2° ricorso n° 28375/02 proposto da:

Condominio via Su.Ce.Do. (...) Ro., in ! persona dell'Amm.re pro tempore Mi.Ma., elettivamente domiciliata in Ro. via Fi.Co. (...), presso lo studio dell'avvocato Pi.Co., che la difende, giusta delega in atti;

controricorrente e ricorrente incidentale

contro

Mo.St., elettivamente domiciliata in Ro. LARGO Bo. (...), difesa dall'avvocato Ma.Te.Fe., giusta delega in atti;

controricorrente al ricorso incidentale

avverso la sentenza n. 1437/02 della Corte d'Appello di Roma, depositata il 10/04/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/05 dal Presidente Dott. Vincenzo COLARUSSO;

Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi proposti separatamente dalle parti avverso la stessa sentenza;

udito l'Avvocato Fe.Ma.Te., difensore della ricorrente che ha chiesto accoglimento ricorso principale e rigetto ricorso incidentale;

udito l'Avvocato Co.Pi., difensore della resistente che ha chiesto accoglimento ricorso incidentale e rigetto ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Marinelli che ha concluso per rigetto ricorso principale, assorbito ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 20.6.1996 Mo.St. convenne innanzi al Tribunale di Roma il Condominio di via Su.Ce.Do. (...) per sentir annullare la delibera assembleare adottata nella seduta del 17.5.1999 per la ragione che essa istante aveva ricevuto in ritardo il relativo l'avviso di convocazione.

Il Tribunale annullò la delibera impugnata. Avverso la sentenza propose appello il Condominio e la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 10.4.2002, in riforma di quella impugnata ha rigettato la domanda.

La Corte ha premesso che l'avviso di convocazione per le delibere assembleari può essere dato con qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo e che la prova della conoscenza da parte del condomino può essere acquisita anche in via presuntiva. Quindi la Corte ha osservato che, nella specie, in base alle deposizioni dei testi, si era acquisita la certezza del tempestivo Inserimento (in data 7.5.1996) dell'avviso di convocazione per l'assemblea del 16 e 17.5.1996 nella cassetta delle lettere della Mo., dal che poteva ricavarsi la prova che costei ne avesse avuto conoscenza in base alla presunzione che la stessa controllasse regolarmente la presenza della corrispondenza all'interno della cassetta.

Avverso detta sentenza, notificata in data 11.7.2002, ha proposto ricorso per cassazione Mo.St. con un motivo illustrato da memorie. Il Condominio ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, pure con un motivo, cui la Mo. ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale è quello incidentale sono stati riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c. in guanto proposti contro la stessa sentenza.

2. Il ricorso incidentale, che propone una questione pregiudiziale di rito, va esaminato per primo.

Con esso il condominio ricorrente deduce la carenza di interesse della Mo. ad agire nel giudizio di impugnativa della delibera assembleare non avendo ella impugnato anche il contenuto della stessa, eventualmente lesivo dei suoi diritti.

Il motivo di ricorso non è fondato.

Questa Corte (Cass. II, 2912/1997; id. 4270/2001) ha già avuto occasione di occuparsi di analoga questione risolvendola in senso contrario a quello sostenuto dal ricorrente e, precisamente, nel senso che, in tema dì azioni di annui lamento delle delibere condominiali proposte dai condomini assenti o dissenzienti, la legittimazione ad agire, attribuita a costoro dall'art. 1137 c.c., non è legata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse nascente dalla lesione arrecata dal deliberato ai diritti del condomino che impugna la delibera, essendo, invece, l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali da cui la delibera è affetta, a prescindere dal suo contenuto.

Da tale condivisa soluzione il Collegio non ha ragione di discostarsi.

3. Con l'unico motivo di ricorso principale si denunzia violazione dell'art. 2729 c.c. nonché difetto di motivazione su punto decisivo della controversia. Il preteso inserimento - ricavato dalle deposizioni testimoniali - della comunicazione di convocazione di assemblea nella cassetta delle lettere non forniva la prova che la ricorrente avesse avuto conoscenza del suddetto avviso, poiché tale conclusione non era stata dalla Corte di Appello ricavata da elementi indiziari precisi, gravi e concordanti, esaminati nel loro complesso.

Il motivo non è fondato.

La Corte di Appello, partendo dal fatto certo, costituito dall'inserimento dell'avviso di convocazione nella cassetta delle lettere della Mo., ed attraverso la massima di esperienza (il titolare della cassetta ritira normalmente la posta immessavi), ha ritenuto provato il fatto incerto della conoscenza dell'invito all'assemblea da parte della Mo. stessa, come conseguenza ragionevolmente possibile in base al criterio della normalità degli accadimenti umani. Né il processo inferenziale né la massima di esperienza, posta a premessa del ragionamento, vengono contestati dalla ricorrente che sì limita al riesame della prova contestandone la concludenza.

E, del resto, la Corte di Appello, avrebbe potuto, a stretto rigore, ritenere provata la conoscenza dell'avviso di convocazione dell'assemblea già per il solo fatto che questo era stato immesso nella cassetta della posta della destinataria poiché, trattandosi di atto ricettizio, deve farsi applicazione del disposto dell'art. 1335 c.c. in base al quale non è necessario, ai fini della prova della conoscenza, la dimostrazione che esso sia giunto nelle mani del destinatario, essendo sufficiente, che esso sia pervenuto al suo indirizzo, inteso come il luogo che, per collegamento ordinario o per normale frequenza o per preventiva indicazione, risulti essere, in concreto, nella sfera di dominio e controllo del destinatario medesimo (come, nel caso di specie, la cassetta delle lettere). Si determina, in tal caso, una presunzione di conoscenza che spetta al destinatario superare "fornendo la prova della sua impossibilità di conseguire la conoscenza dell'atto.

4. La reciproca soccombenza costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, riuniti ricorsi, lì rigetta entrambi e compensa le spese tra le parti.

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