L'avviso di convocazione deve essere comunicato a tutti i condomini, dunque anche a tutti i comproprietari

Poiché l'articolo 66, comma 3, delle disposizioni di attuazione del Cc prevede espressamente che l'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini, tali nel caso di comunione di proprietà di una determinata porzione di piano fra più persone sono tutte queste. La convocazione, per l'effetto, deve intervenire nei confronti di tutti i comproprietari, anche se che tale convocazione possa, comunque, intervenire senza particolari modalità. A tale fine affinché uno dei comproprietari pro indiviso di un piano o porzione di piano possa ritenersi ritualmente convocato a partecipare all'assemblea condominiale, nonché validamente rappresentato nella medesima da altro comproprietario della stessa unità immobiliare, non si richiedono particolari formalità, essendo sufficiente che risulti provato - nella ricorrenza di circostanze presuntive affidate alla valutazione del giudice del merito - che, dato l'avviso a uno dei comproprietari, quest'ultimo abbia reso edotti gli altri della convocazione. In particolare, l'esigenza che tutti i comproprietari siano preventivamente informati della convocazione dell'assemblea condominiale può ritenersi soddisfatta quando risulti, secondo l'incensurabile accertamento del giudice del merito, che in qualunque modo i detti comproprietari ne abbiano avuto notizia. Tale prova, che ai sensi dell'articolo 2697 del Cc gravava sul condominio convenuto (e, nel caso di specie, ha affermato il giudicante, non è stata peraltro fornita, non emergendo dagli atti alcuna circostanza da cui possa desumersi, sia pure in via presuntiva, che il comproprietario avvisato dell'assemblea abbia avvertito gli altri). (Tribunale Genova Sezione 3 Civile, Sentenza del 7 gennaio 2008)

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