L'istallazione di una canna fumaria è diritto di ciascun condomino (in assenza di richiamati patti convenzionali) ha il diritto di provvedervi, non integrandosi, in questo, alcun pregiudizio al diritto di pari uso facente capo agli altri partecipanti alla comunione condominale.

Costituisce diritto di ciascun condomino quello di utilizzare la cosa comune non solo secondo la sua normale destinazione ma anche secondo modalità particolari e peculiari rispetto all'uso fattone da parte degli altri, con l'unico limite, oggettivo, dell'inammissibilità di un cambiamento di destinazione. Integra, in particolare, innovazione, ed è soggetta alla disciplina dettata dall'art. 1120 c.c., la modificazione del bene comune che, lungi dall'atteggiarsi quale mero utilizzo, seppur più intenso e particolare, dello stesso, alteri l'entità materiale del bene determinandone la trasformazione o, anche, una modificazione della sua destinazione. Le opere innovative eseguite, in altri termini, debbono determinare una nuova consistenza materiale del bene oppure che lo stesso sia utilizzato a fini diversi da quelli cui era destinato prima dell'esecuzione delle stesse. Per quanto attiene, in particolare, ai muri condominiali, posto che la finalità degli stessi non è solo quella di limitare i locali prospicienti di proprietà esclusiva ma anche quella di consentire il miglior godimento della stessa, l'applicazione di una canna fumaria, risultando riconducibile a tale ultimo scopo, e non determinando alcun cambio di destinazione del bene, deve essere ritenuta inammissibile solo ove sussistano espliciti vincoli convenzionali (ovvero accettati all'atto dell'acquisto dell'immobile o assunti esplicitamente in seguito) contrari. L'assemblea condominiale, quindi, con delibera presa a maggioranza e non all'unanimità può, soltanto, predeterminare le forme di disciplina dell'uso del muro, ma non disporne la sottrazione all'uso neanche di uno solo dei condomini, anche se si tratta, come detto, di uso intenso. Per quanto riguarda, quindi, l'istallazione di una canna fumaria, ciascun condomino (in assenza di richiamati patti convenzionali) ha il diritto di provvedervi, non integrandosi, in questo, alcun pregiudizio al diritto di pari uso facente capo agli altri partecipanti alla comunione condominale.

Tribunale Milano Sezione 13 Civile, Sentenza del 21 ottobre 2010, n. 11941



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

In persona del Giudice monocratico, il Giudice Dott.ssa Sabrina Bocconcello all'udienza del 19 ottobre 2010 ha pronunciato la seguente ex art. 281 c.p.c.

SENTENZA

nella causa RG 49261/2008 promossa con ricorso notificato in data 31.10.2008

da

Ca.Ri. ed altri, elettivamente domiciliata in Milano, Corso (...) presso lo studio dell'Avv. Si.Ce. che la rappresentata e difesa come da procura in calce al ricorso introduttivo

- attori -

contro

Condominio via (...) Milano in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to La.Sa. con domicilio eletto presso il suo studio in Milano (MI), C.so (...), come da procura in calce al ricorso introduttivo

- Convenuto -

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso e pedissequo decreto notificato in data 31.10.2008 gli attori convenivano in giudizio il condominio di via (...) Milano al fine di sentire dichiarata la nullità della delibera resa dall'assemblea in data 19.6.2008 per violazione dell'art. 1136 39;apposizione della canna fumaria in aderenza al muro condominiale della facciata, nonché per vizi formali inerenti la mancata indicazione dei condomini presenti ovvero la totale assenza dei condomini perché quelli dati per presenti lo erano per delega.

Si costituiva regolarmente il Condominio convenuto contestando in toto le deduzioni avversarie e chiedendone il rigetto. In particolare il Condominio assume che l'installazione della canna fumaria non costituisce innovazione ma semplice maggior uso della cosa comune consentito ex art. 1136 III comma c.c.

All'udienza del 13 febbraio 2009 parte ricorrente chiedeva un rinvio per la formulazione della querela di falso.

Alla successiva udienza del 13.7.2009, a seguito della rinuncia alla querela di falso, venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.

All'udienza del 13.7.2010 la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.

Alla udienza del 19.10.2010, fatte precisare le conclusioni e disposta la discussione orale il Giudice dava lettura della sentenza.

Va preliminarmente dichiarata inammissibile la domanda svolta da parte ricorrente in sede di memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 1 di condanna del condominio al risarcimento del danno quantificato in Euro 60.000,00 subito a seguito della violazione del presunto diritto di veduta e per l'alterazione indecorosa dell'aspetto della facciata.

Tale domanda introduce un nuovo petitum ed una nuova causa petendi rispetto alla domanda iniziale di nullità della delibera e non può essere ammessa per la prima volta in sede di memoria ex art. 183 VI comma epe: pertanto in quanto nuova risulta inammissibile e quindi nulla dovrà statuirsi sul punto.

Per quanto possa valere, stante la sopra dedotta inammissibilità della domanda di condanna al risarcimento del danno, non può trovare accoglimento la domanda di parte convenuta di espunzione dei documenti prodotti dal n. 9 al n. 15 con memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. poiché prodotti nei termini di legge.

Non si ritiene altresì di accogliere la domanda di espunzione di alcune frasi contenute nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. poiché non ritenute lesive della dignità delle parti. Quanto al merito.

La disciplina dell'uso delle cose comuni consentita all'assemblea che deliberi a maggioranza e non all'unanimità dei partecipanti è esclusivamente quella diretta ad assicurare a tutti i condomini il migliore godimento e la migliore utilizzazione della cosa, in conformità alle prescrizioni legali e convenzionali; non può comprendere anche provvedimenti che impediscano di usare della cosa secondo una delle sue possibili destinazioni. Costituisce innovazione (come tale sottoposta alle limitazioni dell'art. 1139 c.c.

Gli effetti dell'uso del bene comune devono essere valutati considerando che il singolo condomino può utilizzare la cosa comune non solo secondo la sua destinazione normale, ma anche in modo particolare e diverso da quello degli altri condomini, purché da ciò non derivi un cambiamento della destinazione del bene comune.

La naturale e principale funzione dei muri (che in caso di condominio sono una delle cose comuni ex art. 1117 cc.) non è soltanto quella di limitare i locali prospicienti di proprietà esclusiva, ma anche l'altra di consentire il miglior godimento della proprietà esclusiva anche mediante applicazione di una canna fumaria.

In mancanza di vincoli convenzionali, cioè accettati all'atto dell'acquisto o con patto modificativo di questo, l'assemblea condominiale, con delibera presa a maggioranza e non all'unanimità dei partecipanti, ha soltanto il potere di predeterminare le forme di disciplina dell'uso del muro, ma non può disporne la sottrazione all'uso e al godimento anche di uno solo dei condomini, (conforme Cass. 7.3.92 n. 2774 in Giust. Civ. 1993, I, 206, anche Cass. 9.12.88 n. 6673).

Nel caso in esame, in mancanza di prova dell'esistenza di vincoli convenzionali o accordi tra le parti deve ritenersi che il singolo possa disporre della cosa senza ledere l'uguale uso degli altri e quindi possa installare la canna fumaria sul muro perimetrale senza pregiudicare il diritto di pari uso degli altri partecipanti alla comunione.

Va detto comunque che, sebbene non necessaria l'approvazione dell'assemblea nel caso di maggior uso del singolo della cosa comune, è pur vero che la delibera oggi impugnata ha statuito in merito alla autorizzazione all'installazione della canna fumaria nella proprietà Ve. - Pi., delibera che richiede le maggioranza di cui all'art. 1136 III comma c. c, e su questo è necessario verificare la sussistenza dei quorum deliberativi, posto che è altro motivo di impugnazione da parte dei ricorrenti.

Orbene i ricorrenti lamentano la mancanza dei quorum deliberativi nonché l'irregolarità della costituzione dell'assemblea e della sua verbalizzazione per essere presenti all'assemblea alcuni condomini ma solo per delega e non vi è una indicazione precisa dei condomini presenti.

Dall'esame della documentazione in atti emerge che sebbene nel verbale della assemblea del 19.6.2008 alla riga 7 non sia indicato il numero dei condomini intervenuti, il documento 3 prodotto da parte ricorrente chiarisce che nel corso dell'assemblea erano presenti 7 condomini su 20 e tutti per delega al Sig. Bi.

In difetto di alcuna previsione legislativa al riguardo, solo il regolamento di condominio può limitare il numero di deleghe da attribuire ad una stessa persona: nel caso in esame non vi è in atti prova che il regolamento condominiale limiti il numero di deleghe da rilasciare ad un soggetto. Va detto però che dalla attenta lettura dell'art. 72 disp. att. c.c. si evince che l'esercizio del diritto di delega non può dominare sulla superiore esigenza di garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell'interesse comune dei partecipanti alla comunione, considerati nel loro complesso e singolarmente.

Pertanto al fine di garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell'interesse comune dei partecipanti alla comunione singolarmente e nel loro complesso considerati (in proposito anche cass. nn. 853 - 73, 4530 - 80), non può ritenersi legittima una delibera assembleare resa alla presenza di un solo soggetto delegato da tutti i condomini partecipanti per delega all'assemblea, come quella oggi impugnata.

La totale assenza di collegialità comporta la annullabilità della delibera assembleare per vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea.

Infatti in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto (Cass. 4806/2005).

Ciò posto e considerato, poiché parte ricorrente limita la sua domanda alla richiesta di declaratoria di nullità e non anche di annullabilità della delibera de quo; ritenuto che la richiesta di declaratoria di nullità non possa contenere anche la domanda di annullabilità della delibera oggi impugnata, ne consegue il rigetto delle domande di parte ricorrente.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e, avuto riguardo al valore della causa, si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- Dichiara inammissibili le domande svolte da parte ricorrente in sede di memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.

- Rigetta ogni ulteriore domanda di parte ricorrente.

- condanna parte ricorrente alla rifusione a favore del convenuto delle spese di causa, liquidate in complessive Euro 2.500,00, di cui Euro 1.200,00 per diritti e Euro 1.300,00 per onorari, oltre accessori di legge e rimborso forfetario.

Sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano il 19 ottobre 2010.

Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2010.

INDICE
DELLA GUIDA IN Condominio

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 728 UTENTI