La caldaia e il bruciatore sono esenti dalla presunzione assoluta di pericolosità e dall’obbligo di osservanza della distanza in tema di flusso costante di sostanza liquida e gassosa.

Negli impianti di riscaldamento, la caldaia, il bruciatore ed il deposito di carburante non sono soggetti al disposto dell'articolo 889 c.c., prevista per la distanza dei tubi di adduzione di gas alla caldaia (Cass. n. 5492/78; n. 432/85); in particolare, il bruciatore e' esente dalla presunzione assoluta di pericolosita' e dall'obbligo di osservanza della distanza in tema di "flusso costante di sostanza liquida o gassosa" (Cass. n. 7152/1995; n. 145/93). (Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 8 ottobre 2013, n. 22888)

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 8 ottobre 2013, n. 22888



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto - Presidente

Dott. NUZZO Laurenza - rel. Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere

Dott. CARRATO Aldo - Consigliere

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26466/2007 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 30/2007 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 01/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito l'Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell'Avv. (OMISSIS) difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 16.7.1993 (OMISSIS) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Oristano, (OMISSIS) esponendo di essere proprietaria, pro indiviso, assieme alle germane (OMISSIS) e (OMISSIS), di un immobile sito nel Comune di (OMISSIS), composto di alcuni garage al piano terra e di un appartamento al primo piano, adiacente alla stabile di proprieta' del convenuto.

Assumeva l'attrice che il (OMISSIS) aveva realizzato alcune opere lesive del suo diritto dominicale ed, in particolare: a) aveva costruito una scala esterna alla sua abitazione in aderenza alla proprieta' (OMISSIS); b) aveva innalzato una canna fumaria sul confine senza il rispetto delle distanze legali tra costruzioni; c) aveva piantato sul confine alcuni alberi anche di alto fusto; d) aveva installato una caldaia e dei servizi igienici nel muro di confine.

Tanto esposto, la (OMISSIS) chiedeva la condanna del convenuto alla eliminazione di dette opere ed il risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio il (OMISSIS) che, a sua volta, denunciava la realizzazione, da parte dell'attrice, di alcune aperture sul muro di confine tra le due proprieta', prive di rete ed inferriate ed,in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attrice alla chiusura di tutte le finestre aperte sul proprio fondo.

Integrato il contraddittorio nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) ed espletata C.T.U. con sentenza 20.2.2003, il Tribunale di Oristano rigettava le domande di entrambe le parti compensando le spese del giudizio. Avverso tale decisione (OMISSIS) proponeva appello cui resisteva (OMISSIS) che, in via incidentale, censurava le statuizioni sulla propria domanda. Con sentenza depositata il 1.2.2007 la Corte d'Appello di Cagliari, in riforma della sentenza di primo grado, condannava le appellate alla chiusura delle vedute esistenti sulla parete dell'immobile frontistante la proprieta' del (OMISSIS); accoglieva, per quanto di ragione, l'appello incidentale proposto da (OMISSIS) e condannava il (OMISSIS) ad estirpare le piante esistenti sul confine con la proprieta' (OMISSIS); compensava fra le parti le spese dei due gradi di giudizio per un terzo, ponendo la restante parte a carico della (OMISSIS).

Osservava la Corte territoriale, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, che in relazione al bruciatore della caldaia, non era applicabile l'articolo 889 c.c., in quanto riguardante solo le distanze dei tubi adducenti il gas alla caldaia senza che al riguardo la (OMISSIS) avesse svolto appello, essendosi la stessa limitata a lamentare unicamente l'ubicazione della centrale termica (per la quale era intervenuta in corso di causa concessione in sanatoria) e la distanza del bruciatore dal muro di confine; le aventi causa del (OMISSIS), per poter usufruire della possibilita' di mantenere l'apertura delle finestre,avrebbero dovuto dimostrare che le condizioni pattuite a tal fine, con la scrittura privata (OMISSIS), intervenuta tra (OMISSIS) e (OMISSIS), dante causa dell'appellante incidentale, erano state realizzate e non solo sostenere che la condizione prevista sarebbe stata sempre realizzabile, stante l'assenza di un termine per il relativo a-dempimento.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso (OMISSIS) formulando tre motivi con i relativi quesiti. Gli intimati non hanno svolto attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce:

1) violazione e falsa applicazione degli articoli 889 ed 890 c.c.; erroneamente la Corte di merito aveva escluso l'applicabilita' del disposto di cui all'articolo 889 c.c., in relazione al bruciatore della caldaia, posizionato a distanza di soli 50 cm. dalla proprieta' (OMISSIS), affermando che tale norma era applicabile solo riguardo alle tubazioni adducenti il gas od il gasolio per le quali l'attrice non aveva sollevato alcuna doglianza; tale assunto non aveva tenuto conto che il bruciatore e' collegato proprio alle tubazioni del gasolio che, per regola di comune esperienza, dal locale caldaia e dal bruciatore si diramano all'interno dell'abitazione;

2) violazione e falsa applicazione dell'articolo 1183 c.p.c., nonche' omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, laddove il giudice di appello aveva condannato (OMISSIS) alla chiusura di tre vedute al primo piano e di un'altra al piano terreno, avendo ravvisato la inefficacia giuridica della scrittura privata (OMISSIS), conclusa tra (OMISSIS), dante causa di (OMISSIS) e (OMISSIS) il quale aveva espressamente concesso al confinante il diritto di mantenere le vedute gia' esistenti, frontistanti l'immobile di sua proprieta', a condizione che il (OMISSIS) trasformasse le vedute in luci e dotasse le stesse di inferriate, versando la somma di lire 400.000, corrisposta al momento della sottoscrizione di detto accordo; la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto che il termine di adempimento di detta obbligazione doveva ritenersi scaduto, avuto riguardo agli interessi avuti di mira dalle parti con la stipulazione dell'accordo ed al notevole lasso di tempo da esso intercorso rispetto alla instaurazione della controversia (nel 1993), non considerando che, in mancanza di un termine di adempimento prefissato dalle parti, il debitore (OMISSIS) non poteva considerarsi inadempiente se non dopo la scadenza del termine fissato dal giudice su istanza del (OMISSIS), ex articolo 1183 c.c., o del termine fissato dal debitore ex articolo 1454 c.c.; ne conseguiva che, non avendo il (OMISSIS) preliminarmente richiesto la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data (OMISSIS), il contratto stesso era ancora efficace; peraltro, alla data di instaurazione del giudizio, nell'anno 1993, gli eredi di (OMISSIS) avrebbero maturato l'acquisto per usucapione della servitu' prediale di mantenere le vedute in questione a distanza inferiore a quella legale dalla proprieta' del (OMISSIS);

3)violazione e falsa applicazione dell'articolo 1135 c.c., posto che secondo detta scrittura privata, l'adempimento di tutte le obbligazioni a carico del (OMISSIS) costituiva condizione risolutiva meramente potestativa, rimessa all'arbitrio del debitore e, quindi, da considerarsi come non apposta al contratto (OMISSIS).

Il ricorso e' infondato.

In ordine al primo motivo si osserva che la Corte di merito ha escluso l'applicabilita' dell'articolo 889 c.c., al bruciatore della caldaia, evidenziando che la (OMISSIS) si era lamentata unicamente della collocazione della centrale termica e della distanza del bruciatore dal muro di confine, senza che su quest'ultimo punto fosse stato espletato alcun accertamento, posto che la doglianza della (OMISSIS) non aveva riguardato tale aspetto, essendosi essa lamentata di una generica situazione di pericolo.

La censura in esame e', quindi, priva di fondamento dovendosi comunque ribadire che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, negli impianti di riscaldamento, la caldaia, il bruciatore ed il deposito di carburante non sono soggetti al disposto dell'articolo 889 c.c., prevista per la distanza dei tubi di adduzione di gas alla caldaia (Cass. n. 5492/78; n. 432/85); in particolare, il bruciatore e' esente dalla presunzione assoluta di pericolosita' e dall'obbligo di osservanza della distanza in tema di "flusso costante di sostanza liquida o gassosa" (Cass. n. 7152/1995; n. 145/93).

Priva di fondamento e' pure la seconda censura. La Corte di merito ha correttamente rilevato che, con la scrittura privata del (OMISSIS), (OMISSIS) aveva consentito a (OMISSIS) (dante causa di (OMISSIS)) l'apertura di una finestra a piano terra e di tre finestre al primo piano, a condizione che le aperture fossero munite di un'inferriata e di una grata in metallo (in modo che le finestre non potessero essere utilizzate per affacciarsi, gettare oggetti ecc.) con la previsione che, in caso di inadempimento a tali prescrizioni, il (OMISSIS) sarebbe decaduto dall'autorizzazione concessagli; che, nonostante non fosse stato previsto un termine per l'adempimento, esso doveva ritenersi connaturato alle esigenze avute di mira dalle parti e, pertanto, era da considerarsi scaduto alla data di instaurazione del giudizio de quo.

Ritiene il Collegio del tutto condivisibile tale statuizione in quanto in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nel caso in cui le parti abbiano condizionato l'efficacia o la risoluzione di un contratto al verificarsi di un evento senza indicare il termine entro il quale questo puo' utilmente avverarsi, puo' essere ottenuta la dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto stesso per il mancato avveramento della condizione sospensiva o risolutiva,senza che ricorra l'esigenza della previa fissazione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell'articolo 1183 c.c., allorche' lo stesso giudice ritenga essere trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale l'evento previsto dalle parti si sarebbe dovuto verificare (Cass. n. 22811/2010; n. 13519/1991 n. 19414/2010; n. 1149/2003).

Nella specie il giudice di appello ha dato conto, con apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimita' in quanto congruamente motivato, del considerevole lasso di tempo trascorso dalla data di conclusione del contratto, risalente al (OMISSIS), sicche' doveva ritenersi superato ogni limite di normale tolleranza con riferimento al mancato adempimento della pattuizione suddetta.

Costituisce una questione nuova, come tale inammissibile, il dedotto acquisto per usucapione della servitu' di mantenere le vedute in questione a distanza inferiore a quella legale rispetto alla proprieta' (OMISSIS).

Quanto al terzo motivo e' sufficiente rilevare che attiene ad un profilo nuovo la natura della condizione apposta a detta scrittura privata e, comunque, tale aspetto non coglie la "ratio decidendi", laddove il giudice di appello, ha ritenuto scaduto il termine per l'adempimento.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Nulla per le spese processuali, stante il difetto di attivita' difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.
 

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