La concessione comunale con cui è stata regolarizzata la realizzazione di un'unità abitativa in uno spazio interpiano del palazzo da parte di un soggetto non implica che gli altri condomini non possano agire per ottenerne l'eliminazione

Le vicende amministrative hanno l'effetto di sanare gli illeciti amministrativi o penali, ma non incidono sui rapporti di vicinato ne' sul regime della comunione e dei conseguenti diritti dei singoli. Pertabto la concessione comunale con cui è stata regolarizzata la realizzazione di un'unità abitativa in uno spazio interpiano del palazzo da parte di un soggetto non implica che gli altri condomini non possano agire per ottenerne l'eliminazione. (Fonte: Diritto e giustizia)

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 29 febbraio 2012, n. 3123



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto - Presidente

Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19519/2005 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;

- controricorrenti -

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SA, (OMISSIS) SRL, (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 307/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che si e' riportata agli scritti depositati e produce la prova dell'avvenuta notifica del ricorso del 2005 (certificazione) alla (OMISSIS) SA.;

udito l'Avvocato (OMISSIS) difensore dei resistenti che si e' riportato anch'egli;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Esaurita una precedente fase interdittale, la societa' (OMISSIS), proprietaria di un appartamento dell'edificio sito in via (OMISSIS), riassunse la causa davanti al Tribunale della stessa citta', chiedendo la condanna della societa' (OMISSIS) e di (OMISSIS) a eliminare un'unita' abitativa che avevano realizzato in uno spazio interpiano del palazzo. L'attrice rinuncio' successivamente alla domanda, che fu pero' contestualmente fatta propria, nei confronti della societa' (OMISSIS), da (OMISSIS) e (OMISSIS), intervenuti nel giudizio in qualita' di acquirenti dell'unita' immobiliare della societa' (OMISSIS).

All'esito dell'istruzione della causa il Tribunale, con sentenza del 28 maggio 1991, accolse la domanda, ritenendo che l'opera in questione avesse turbato l'estetica dello stabile.

Adita da (OMISSIS), quale avente causa dalla societa' (OMISSIS), laCorte d'appello di Roma, con sentenza del 25 gennaio 1995, dichiaro' inammissibile il gravame, per mancanza di prova circa l'acquisto asseritamente compiuto dall'appellante.

Su ricorso di (OMISSIS), questa Corte, con sentenza del 28 agosto 1998, casso' con rinvio la sentenza impugnata, per non essere stato l'atto introduttivo del giudizio di secondo grado notificato anche alla societa' (OMISSIS), nei cui confronti il processo doveva proseguire, a norma dell'articolo 111 c.p.c..

Il giudizio di rinvio e' stato definito dalla Corte d'appello di Roma con sentenza del 25 gennaio 2005, di conferma della decisione di primo grado.

(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, in base a quattro motivi, poi illustrati anche con memoria. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (questi ultimi quali eredi di (OMISSIS)) si sono costituiti con controricorso. Non hanno svolto attivita' difensive in questa sede ne' (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (eredi di (OMISSIS)), ne' la societa' (OMISSIS), ne' la societa' (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tra le censure rivolte alla sentenza impugnata debbono essere prese in esame prioritariamente - stante il loro carattere pregiudiziale - quelle esposte nel secondo e nel terzo motivo di ricorso, con i quali (OMISSIS) si duole del rigetto della propria eccezione di estinzione del processo: eccezione che a suo dire avrebbe dovuto essere accolta, in applicazione dell'articolo 306 c.p.c., in quanto l'originaria attrice societa' (OMISSIS) aveva rinunciato agli atti del giudizio e i suoi successori a titolo particolare (OMISSIS) e (OMISSIS) non avevano titolo per dare impulso al processo, dovendo essere considerati come interventori adesivi non autonomi ma dipendenti, come tali non legittimati a insistere su una domanda che ormai era venuta meno, in seguito all'avvenuta desistenza di chi inizialmente l'aveva proposta.

La doglianza va disattesa a causa della sua genericita', in quanto il ricorrente si e' limitato a negare assiomaticamente l'esattezza di quanto ha osservato la Corte d'appello circa il carattere autonomo dell'intervento di cui si tratta, senza formulare alcuna precisa e specifica contestazione relativamente all'argomento su cui la decisione sul punto e' basata: la qualita' di condomini di (OMISSIS) e (OMISSIS) li legittimava comunque ad agire per la salvaguardia dell'estetica dell'edificio, facendo valere un diritto proprio, non dipendente da quello della loro dante causa; ne' d'altra parte il processo era gia' estinto al momento dell'intervento, avvenuto non successivamente ma contestualmente alla rinuncia della societa' (OMISSIS).

Con il primo motivo di ricorso si deduce che erroneamente la Corte d'appello ha escluso la necessita' della trascrizione dell'atto introduttivo di questo giudizio, ai fini dell'opponibilita' della relativa sentenza a (OMISSIS), quale avente causa dell'originaria convenuta societa' (OMISSIS): secondo il ricorrente l'adempimento era indispensabile, poiche' l'azione esercitata dall'attrice, contrariamente a quanto si e' ritenuto con la sentenza impugnata, non consisteva in una denuncia di nuova opera, ma in una negatoria servitutis comportante effetti ripristinatori di natura reale.

La tesi non e' fondata, poiche' il generale divieto sancito dall'articolo 1122 c.c. - di eseguire nelle porzioni di proprieta' individuale opere che rechino danno alle parti comuni di un edificio condominiale - comporta una limitazione di fonte legale intrinseca alle singole unita' immobiliari, assimilabile a una obbligazione propter rem. Ad essa corrisponde, dal lato attivo, una situazione giuridica soggettiva che non ha natura di diritto reale di godimento su cosa altrui, sicche' non occorre che la domanda intesa ad ottenerne la tutela venga trascritta, ai fini indicati dall'articolo 2653 c.c.: norma di cui quindi impropriamente il ricorrente ha denunciato la violazione o falsa applicazione, richiamando precedenti giurisprudenziali non pertinenti.

Con il quarto motivo di ricorso (OMISSIS) lamenta che il giudice a quo ha ingiustificatamente ritenuto che le opere edilizie compiute dalla societa' (OMISSIS) fossero tali da comportare una menomazione del decoro architettonico del fabbricato in questione, peraltro compromesso anche da altre analoghe iniziative: menomazione da escludere anche in considerazione dell'avvenuto rilascio di una concessione comunale in sanatoria per i lavori di cui si tratta, la quale sarebbe stata negata se realmente l'edificio avesse avuto particolare pregio e fosse stato sensibilmente alterato.

Neppure questa censura puo' essere accolta. Si verte in tema di accertamenti di fatto e di apprezzamenti di merito, insindacabili in questa sede se non sotto il profilo dell'omissione, insufficienza o contraddittorieta' della motivazione. Da tali vizi la sentenza impugnata e' esente, poiche' la Corte d'appello ha dato adeguatamente conto, in maniera esauriente e logicamente coerente, delle ragioni della decisione, rilevando: che "l'originario equilibrio delle linee architettoniche e degli spazi della costruzione, come concepito dal progettista (di sicura fama internazionale), risulta gravemente turbato dalla attivita' edificatoria realizzata nell'interpiano dell'edificio, praticamente riempito da strutture murarie rese abitative, con palese svilimento del quadro di insieme della facciata"; che gli altri abusi "risultano limitati - secondo lo stesso assunto del (OMISSIS) - alla eliminazione o introduzione di semplici elementi decorativi (griglia delle finestre; ringhiera sul lastrico di copertura; telaio metallico al vertice) che non riguardano l'edificio nel suo complesso"; che "le successive vicende amministrative... hanno l'effetto di sanare gli illeciti amministrativi o penali, ma non incidono sui rapporti di vicinato ne' sul regime della comunione e dei conseguenti diritti dei singoli". Le diverse e opposte valutazioni propugnate dal ricorrente non possono costituire idonea ragione di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di legittimita'.

Il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 euro, oltre a 3.500,00 euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 euro, oltre a 3.500,00 euro per onorari, con gli accessori di legge.

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