La domanda tesa ad ottenere che sia dichiarato l'usucapione rispetto ad un bene sottoposto al regime del condominio, deve essere inoltrata nei confronti di tutti i condomini

La domanda, svolta sia in via principale che in via riconvenzionale, tesa ad ottenere che sia dichiarato l'usucapione rispetto ad un bene sottoposto al regime del condominio, deve essere inoltrata nei confronti di tutti i condomini integrandosi, in tale caso, un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Nel caso in cui sia impugnata la sentenza emessa solo nei confronti di uno o più di un condomino, il giudice dell'impugnazione, verificata l'assenza, in primo grado, dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri, deve disporre, ai sensi dell'art. 331 C.p.c., l'integrazione del contraddittorio rispetto ai litisconsorti necessari pretermessi e a norma dell'art. 354 C.p.c., dichiarare la nullità della sentenza impugnata rimettendo la causa al giudice di primo grado perché, garantita la partecipazione di tutti i soggetti interessati, ne rinnovi la trattazione. (Corte d'Appello Napoli Sezione 2 Civile, Sentenza del 14 gennaio 2009, n. 36)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

SECONDA SEZIONE CIVILE

Dott. Pasquale Del Grosso - Presidente -

Dott. Francesco Bonanni - Consigliere -

Dott. Stefano Chiappetta - Consigliere rel. -

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4929 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2002, avente ad OGGETTO: riduzione in pristino stato ed altro e vertente

TRA

Ma.Sa., elettivamente domiciliata in Arco Felice (NA) presso l'Avv. An.Ga., dal quale è rappresentata e difesa

APPELLANTE

E

Sc.Bi. elettivamente domiciliato in Napoli presso l'Avv. Ca.Ma., dal quale è rappresentato e difeso

APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE

CONCLUSIONI

I procuratori dell'appellante e dell'appellato hanno concluso, riportandosi rispettivamente all'atto di appello ed alla comparsa di costituzione, con vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 12/11/1993, Sc.Bi., premesso di essere proprietario di un immobile sito in Mo. (omissis), con annesso cortile antistante, cui si accede anche per mezzo di un passaggio che, attraversando il cortile degli eredi Ma., conduce in Co., da tempo immemorabile usato da lui, dai suoi familiari, aventi causa, nonché da visitatori occasionali e conoscenti, esponeva che, nel dicembre 1992, Ma.Sa., proprietaria di un immobile contiguo alla sua proprietà, aveva realizzato una costruzione abusiva in ampliamento della sua proprietà, invaso il predetto cortile per oltre tre metri quadrati e chiuso con un cancello il varco di accesso di Co., impedendone così il passaggio agli Sc., e depositato beni suoi nel cortile, rendendone scomodo e difficoltoso l'utilizzo.

Pertanto conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la predetta Ma.Sa., per ottenerne la condanna alla immediata restituzione di quella parte di cortile arbitrariamente occupata, alla demolizione di quella parte di edificio abusivamente realizzata, al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di lite.

Si costituiva la Ma., resistendo sotto vari profili alla domanda, di cui chiedeva la reiezione; spiegava poi contestuale domanda riconvenzionale, volta all'accertamento che lo spazio del cortile era di sua proprietà, esclusiva o comune ad altri, in conseguenza del possesso esclusivo e duraturo da lei mantenuto su di esso.

Con sentenza n. 6227/02 del 11/3-13/5/2002, il Tribunale di Napoli - Sezione Stralcio, cui la causa nelle more era alfine pervenuta, a seguito della svolta istruttoria, nel corso della quale era stata disposta ed espletata CTU., in accoglimento della domanda, ordinava alla convenuta l'abbattimento dell'opera realizzata sull'area di circa tre metri quadrati, rigettando le domande di risarcimento danni dello Sc. e la riconvenzionale della Ma., che condannava al pagamento delle spese di lite.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Ma.Sa., con atto notificato, in data 18 novembre 2002, a Sc.Bi., chiedendo riformarsi la sentenza di I grado; in particolare insisteva per il rigetto delle domande proposte dallo Sc., in parte accolte nel giudizio di prime cure, con vittoria delle spese processuali, sostenendo che le motivazioni addotte dal Giudice di prime cure per le sue decisioni non erano condivisibili, sulla scorta dell'esame dei titoli di proprietà e della intervenuta usucapione.

Si costituiva Sc.Bi., che resisteva sotto ogni profilo, all'appello proposto, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese; in ogni modo si riportava a tutte le difese spiegate nel corso del giudizio di primo grado e contestualmente spiegava appello incidentale, volto ad ottenere l'adeguata valutazione del giudicato penale, intervenuto tra le parti, nel presente giudizio.

Veniva disposta poi dal Collegio nuova CTU. ed, a seguito del suo espletamento, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, ali1 udienza collegiale del 26 settembre 2008, il Collegio riservava la causa per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le risultanze documentali in atti legittimano la declaratoria di nullità della sentenza di I grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari (l'appellante ha riferito nell'atto di appello - pag. 12 - che il cancello esistente sul cortile, prima di condurre al Co., conduce alla proprietà De. ed altri; la stessa sentenza impugnata ritiene con sicurezza che il sig. Sc. ha la titolarità del bene in disputa, quale proprietario o, in ogni caso, come comunista insieme a tutti gli altri comproprietari dell'intero cortile comune) del cortile de quo.

La Ma., per vero, già in sede di giudizio di I grado, aveva, spiegando domanda riconvenzionale, richiesto di accertare e dichiarare che tutte le opere realizzate dallo Sc. sono state realizzate su proprietà comune o comunque divenute comune da tempo immemorabile e ordinarne quindi l'abbattimento.

Ne discende che, sulla scorta di quanto all'epoca domandato e quanto poi sottolineato con vigore nell'atto di appello e testé richiamato, era necessario che partecipassero al giudizio tutti coloro che vantassero un titolo di proprietà sulla menzionata area.

Deve infatti ricordarsi che il diritto di ciascun condomino investe la cosa comune nella sua interezza (sia pure col limite del concorrente diritto altrui), sicché un solo condomino può proporre le azioni reali a difesa della proprietà comune, senza che si renda necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti; va tuttavia osservato che, con riguardo ad un cortile comune a più fabbricati, il giudizio nel quale sia invocata (come nel caso in esame) dal convenuto, in via riconvenzionale, la verificatasi usucapione dell'immobile in suo favore, deve essere svolto nei confronti di tutti i proprietari dei fabbricati circostanti, sussistendo una situazione di litisconsorzio necessario, in ragione dell'unità ed inscindibilità del rapporto plurisoggettivo, su cui deve incidere la richiesta pronuncia giudiziale (cfr. Cass. Civ., sez. II, 24 agosto 1991, n. 9092 e 18 gennaio 1983, n. 467).

Anzi, poiché la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi deve essere valutata non secundum eventum litis, ma al momento in cui essa sorge, sussiste il litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i condomini, quando nel giudizio promosso da alcuni di loro per l'accertamento della natura comune di un bene i convenuti, costituendosi in giudizio, abbiano chiesto in via riconvenzionale di esserne dichiarati proprietari esclusivi a titolo derivativo o, in subordine, a titolo originario, in virtù di usucapione (cfr. Cass. Civ. sez. II, 25 luglio 2005, n. 15547).

Per completezza deve rilevarsi che la domanda diretta ad accertare l'avvenuta usucapione di un fondo comune richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata. Pertanto, nel caso (come nella specie) di tempestiva impugnazione della sentenza di primo grado nei confronti di taluni soltanto di essi, il giudice di appello deve disporre, a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti dei litisconsorti pretermessi (cfr. Cass. Civ., sez. II, 28 novembre 1994, n. 10148).

Ne consegue che, a norma dell'art. 354 c.p.c., deve dichiararsi la nullità della sentenza impugnata e rimettersi la causa al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio e la trattazione della causa con la partecipazione di tutti i condomini (cfr. Cass. Civ., sez. II, 22 aprile 1996, n. 3805 e 13 gennaio 1983, n. 255).

Tutto quanto premesso, la Corte deve provvedere a rimettere la causa al Tribunale di Napoli, previa declaratoria di nullità della sentenza di I grado, che ha ignorato l'esigenza della partecipazione al giudizio anche di tutti gli altri comproprietari.

Va poi detto che tale rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., si caratterizza per la pregiudizialità assoluta dell'accertamento del vizio, che impone la rimessione stessa e, pertanto, il giudice d'appello deve limitarsi ad emettere la relativa declaratoria, rinviando la causa al primo giudice, al quale è riservato il riesame di qualsiasi ulteriore questione (cfr. Cass. Civ., sez. I, 15 maggio 2001, n. 6666).

Attesa la sussistenza di giusti motivi, e visto l'esito della causa, le spese del presente grado di giudizio possono dichiararsi compensate tra le parti costituite.

P.Q.M

La Corte d1 Appello di Napoli, il Sezione Civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da Ma.Sa., avverso la sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Stralcio n. 6227/02, emessa l'11/3-13/5/2002, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) dichiara nulla la predetta sentenza;

2) rimette la causa dinanzi al Tribunale di Napoli per la integrazione del contraddittorio come in motivazione;

3) dichiara compensate le spese di questo grado del giudizio tra le parti.

Così deciso in Napoli, il 3 ottobre 2008, in camera di consiglio.

Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2009.

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