La mancata comunicazione a taluno dei condomini aventi diritto dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale determina non già la nullità, bensì l'annullabilità della delibera

In materia di condominio di edifici, in relazione alla invalidità delle relative deliberazioni, la mancata comunicazione a taluno dei condomini aventi diritto dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale determina non già la nullità, bensì l'annullabilità della delibera in tal modo adottata. Ciò posto, nel caso in oggetto nessuna prova in ordine alla corretta intervenuta comunicazione dell'assemblea è stata offerta dal condominio convenuto, sul quale gravava il relativo onere probatorio. Il condominio, invero, nemmeno ottemperava all'ordine di esibizione degli avvisi di convocazione, ex art. 210 c.p.c., senza nulla addurre al riguardo. Accertata la invalida convocazione dell'assemblea condominiale, la medesima non può in ogni caso ritenersi sanata dalla partecipazione di uno degli attori alla riunione, per averne avuto casuale conoscenza il giorno antecedente, stante in ogni caso la mancata convocazione e partecipazione dell'altra comproprietaria, odierna attrice (rispetto alla quale il condominio avrebbe dovuto provare, anche in via presuntiva, che il secondo comproprietario era stato reso edotto dal primo della convocazione assembleare).
(Tribunale Bari Sezione 3 Civile, Sentenza del 15 gennaio 2009, n. 93)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARI

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice Dott. Maria Teresa Romita, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta sul Ruolo Generale Affari Contenziosi al n. 9689/2003

TRA

TE.LO. e RO.GI. elettivamente domiciliati in Bari presso e nello studio dell'avv. Gi.Ma. dal quale sono rappresentati e difesi.

ATTORI

CONTRO

CONDOMINIO dello stabile sito in Bari - Palese alla Via (...) in persona dell'amministratore p.t.

CONVENUTO CONTUMACE

All'udienza del 22.03.2007, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni formulate dai procuratori delle parti nell'udienza medesima, e che qui si abbiano per integralmente trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto in riassunzione notificato il 23.09.03, a seguito di mancata iscrizione a ruolo di precedente atto notificato il 09.05.02, TE.Lo. e RO.Gi. citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari il Condominio dello stabile sito in Bari - Palese alla V. (...), in persona del suo amministratore pro tempore rag. Sa.Ca., per sentire dichiarare nulla e/o annullare la delibera assembleare del 10.04.2003.

Premettevano gli attori di essere comproprietari in comunione pro indiviso, di una unità immobiliare nello stabile condominiale suddetto; che in data 10/04/03 si era tenuta in seconda convocazione un'assemblea condominiale con la quale i condomini avevano approvato il rendiconto di gestione del periodo 01.01.02/31.12.02 ed il relativo stato di riparto, nonché il bilancio di previsione 01.01.03/31.12.03; che detta deliberazione era avvenuta in assenza di Ro.Gi. e con il voto contrario di Te.Lo.; eccepivano che la delibera era nulla e/o annullabile ex art. 1137 c.c. per omessa convocazione degli odierni attori, per mancanza di messa a disposizione dei condomini dei giustificativi di spesa, per mancata preventiva approvazione ovvero mancata ratifica dei lavori riportati nel rendiconto e per mancanza di intelligibilità del rendiconto e/o apoditticità dello stesso.

Non si costituiva il Condominio convenuto che veniva dichiarato contumace. Disposta ex art. 210 c.p.c. l'esibizione delle missive di convocazione inviate dal condominio agli attori, notificata l'ordinanza del 24.3.05, il condominio non vi ottemperava. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata per la decisione con il termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta.

Deve premettersi che la mancata comunicazione a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale (Cass. S.U. n. 4806/2005), ciò posto il condominio convenuto non ha dimostrato, come era suo onere (vd. Cass. n. 2837/1999; Cass. n. 5267/1997), di aver comunicato agli odierni attori, condomini la convocazione dell'assemblea del 10.04.2003.

Il convenuto infatti non ha ottemperato all'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., degli avvisi di convocazione senza giustificare tale omissione, sicché da tale comportamento può desumersi argomento di prova ex art. 116 c. 2 c.p.c. al fine di ritenere fondata l'eccezione degli attori.

Pertanto non vi è prova della valida costituzione dell'assemblea dei condomini non essendo stato certamente rispettato il diritto degli attori, ed in particolare di Ro.Gi. alla partecipazione dell'assemblea stessa con comunicazione pervenuta entro il termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza a norma dell'art. 66 disp. att. c.c.

La partecipazione effettiva del Te. che assume di essere venuto a conoscenza casualmente tramite altro condomino, il giorno prima, della riunione condominiale, non può sanare il vizio eccepito attesa comunque la mancata convocazione e partecipazione della comproprietaria Ro. rispetto alla quale occorreva la prova da parte del condominio, sia pure su base presuntiva, che il secondo comproprietario era stato reso edotto dal primo della convocazione (vd. Cass. n. 10611/1990; n. 1830/2000; n. 8116/1999).

Restano assorbiti gli altri motivi di impugnazione.

Le spese seguono la soccombenza del convenuto come liquidate da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice Unico definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da TE.Lo. e RO.Gi. con comparsa in riassunzione notificata il 23.09.03 nei confronti Condominio dello stabile sito in Bari - Palese alla V. (...), in persona del suo amministratore pro tempore rag. Sa.Ca., così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla la delibera assembleare del 10.4.2003;

2) condanna il condominio convenuto al pagamento in favore degli attori delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 1.614,88, di cui Euro 114,88 per spese, Euro 700,00 per onorario, oltre Iva e Cap come per legge e rimborso spese generali come da tariffa.

Così deciso in Bari, il 12 dicembre 2008.

Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2009.


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