Casa:
La mancata comunicazione a taluno dei condomini aventi diritto dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale determina non già la nullità, bensì l'annullabilità della delibera
Pubblicata il 08/03/2009
(Tribunale Bari Sezione 3 Civile, Sentenza del 15 gennaio 2009, n. 93)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Dott. Maria Teresa Romita, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul Ruolo Generale Affari Contenziosi al n. 9689/2003
TRA
TE.LO. e RO.GI. elettivamente domiciliati in Bari presso e nello studio dell'avv. Gi.Ma. dal quale sono rappresentati e difesi.
ATTORI
CONTRO
CONDOMINIO dello stabile sito in Bari - Palese alla Via (...) in persona dell'amministratore p.t.
CONVENUTO CONTUMACE
All'udienza del 22.03.2007, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni formulate dai procuratori delle parti nell'udienza medesima, e che qui si abbiano per integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in riassunzione notificato il 23.09.03, a seguito di mancata iscrizione a ruolo di precedente atto notificato il 09.05.02, TE.Lo. e RO.Gi. citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari il Condominio dello stabile sito in Bari - Palese alla V. (...), in persona del suo amministratore pro tempore rag. Sa.Ca., per sentire dichiarare nulla e/o annullare la delibera assembleare del 10.04.2003.
Premettevano gli attori di essere comproprietari in comunione pro indiviso, di una unità immobiliare nello stabile condominiale suddetto; che in data 10/04/03 si era tenuta in seconda convocazione un'assemblea condominiale con la quale i condomini avevano approvato il rendiconto di gestione del periodo 01.01.02/31.12.02 ed il relativo stato di riparto, nonché il bilancio di previsione 01.01.03/31.12.03; che detta deliberazione era avvenuta in assenza di Ro.Gi. e con il voto contrario di Te.Lo.; eccepivano che la delibera era nulla e/o annullabile ex art. 1137 c.c. per omessa convocazione degli odierni attori, per mancanza di messa a disposizione dei condomini dei giustificativi di spesa, per mancata preventiva approvazione ovvero mancata ratifica dei lavori riportati nel rendiconto e per mancanza di intelligibilità del rendiconto e/o apoditticità dello stesso.
Non si costituiva il Condominio convenuto che veniva dichiarato contumace. Disposta ex art. 210 c.p.c. l'esibizione delle missive di convocazione inviate dal condominio agli attori, notificata l'ordinanza del 24.3.05, il condominio non vi ottemperava. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata per la decisione con il termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Deve premettersi che la mancata comunicazione a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale (Cass. S.U. n. 4806/2005), ciò posto il condominio convenuto non ha dimostrato, come era suo onere (vd. Cass. n. 2837/1999; Cass. n. 5267/1997), di aver comunicato agli odierni attori, condomini la convocazione dell'assemblea del 10.04.2003.
Il convenuto infatti non ha ottemperato all'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., degli avvisi di convocazione senza giustificare tale omissione, sicché da tale comportamento può desumersi argomento di prova ex art. 116 c. 2 c.p.c. al fine di ritenere fondata l'eccezione degli attori.
Pertanto non vi è prova della valida costituzione dell'assemblea dei condomini non essendo stato certamente rispettato il diritto degli attori, ed in particolare di Ro.Gi. alla partecipazione dell'assemblea stessa con comunicazione pervenuta entro il termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza a norma dell'art. 66 disp. att. c.c.
La partecipazione effettiva del Te. che assume di essere venuto a conoscenza casualmente tramite altro condomino, il giorno prima, della riunione condominiale, non può sanare il vizio eccepito attesa comunque la mancata convocazione e partecipazione della comproprietaria Ro. rispetto alla quale occorreva la prova da parte del condominio, sia pure su base presuntiva, che il secondo comproprietario era stato reso edotto dal primo della convocazione (vd. Cass. n. 10611/1990; n. 1830/2000; n. 8116/1999).
Restano assorbiti gli altri motivi di impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza del convenuto come liquidate da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da TE.Lo. e RO.Gi. con comparsa in riassunzione notificata il 23.09.03 nei confronti Condominio dello stabile sito in Bari - Palese alla V. (...), in persona del suo amministratore pro tempore rag. Sa.Ca., così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla la delibera assembleare del 10.4.2003;
2) condanna il condominio convenuto al pagamento in favore degli attori delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 1.614,88, di cui Euro 114,88 per spese, Euro 700,00 per onorario, oltre Iva e Cap come per legge e rimborso spese generali come da tariffa.
Così deciso in Bari, il 12 dicembre 2008.
Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2009.