La non comoda divisibilità di un immobile ricorre tutte le volte in cui il frazionamento del bene e la creazione di porzioni dello stesso suscettibili di autonomo e libero godimento, pur essendo materialmente possibili, vengano ad incidere sull'origi

La non comoda divisibilità di un immobile, prevista dall'art. 720 c.c., quale eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, ricorre tutte le volte in cui il frazionamento del bene e la creazione di porzioni dello stesso suscettibili di autonomo e libero godimento, pur essendo materialmente possibili, vengano ad incidere sull'originaria destinazione del cespite ovvero comportino di per sé o per il notevole costo delle soluzioni tecniche necessarie, un sensibile deprezzamento del valore delle singole porzioni del bene rapportate proporzionalmente a quello dell'intero. L'esclusione del concorso di condizioni ostative alla divisione si risolve in un apprezzamento di fatto sottratto al controllo di legittimità, se sorretto da una motivazione logica ed esauriente, ed in presenza di esso viene meno l'obbligo del giudice di comprensione dell'immobile per l'intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione del coerede avente diritto alla quota maggiore o dei più coeredi che ne abbiano richiesto congiuntamente l'attribuzione. (Corte di Cassazione Sezione 2 civile, Sentenza 12.01.2007, n. 435)

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