La notifica di un atto al condominio può essere effettuata anche con consegna al portiere e non all'amministratore
Pubblicata il 27/04/2011
La notifica di un atto al condominio può essere effettuata anche con consegna al portiere e non all'amministratore. Ciò che non è consentito, però, è che a ritirare il documento sia un semplice condomino anche se incaricato al ritiro. In particolare: è ammessa la notificazione al condominio nello stabile condominiale anche a persona diversa dall'amministratore, purché, nel palazzo, si trovino locali destinati allo svolgimento e alla gestione delle cose e dei servizi comuni, come la portineria, idonei a configurare un ufficio dell'amministratore; non è invece consentita, perché affetta da nullità, la notifica fatta presso l'edificio condominiale al singolo condomino, anche se questo si è qualificato come incaricato al ritiro.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 15 aprile 2011, n. 8274
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La notifica di un atto al condominio può essere effettuata anche con consegna al portiere e non all'amministratore. Ciò che non è consentito, però, è che a ritirare il documento sia un semplice condomino anche se incaricato al ritiro. In particolare: è ammessa la notificazione al condominio nello stabile condominiale anche a persona diversa dall'amministratore, purché, nel palazzo, si trovino locali destinati allo svolgimento e alla gestione delle cose e dei servizi comuni, come la portineria, idonei a configurare un ufficio dell'amministratore; non è invece consentita, perché affetta da nullità, la notifica fatta presso l'edificio condominiale al singolo condomino, anche se questo si è qualificato come incaricato al ritiro.