La prevedibilità dell’insidia in ragione della conoscenza dello stato dei luoghi non consente di attribuire l’evento lesivo al fatto del danneggiato

La prevedibilità dell’insidia in ragione della conoscenza dello stato dei luoghi non consente di attribuire l’evento lesivo al fatto del danneggiato con conseguente esclusione della responsabilità del custode ex art. 2051 cc; il comportamento imprudente del danneggiato potrà al più rilevare ai fini dell’applicazione della regola di cui all’art. 1227 cc comma 1. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione III civile sentenza che con sentenza 30 ottobre 2007, n. 22882 si è pronuncita sul caso di un condomino danneggiato per effetto dell’insidia derivante da beni comuni dell’edificio.



- Leggi la sentenza integrale -

Svolgimento del processo
La domanda proposta da Maria Marino, finalizzata ad ottenere la condanna del Condominio di Via Isola Bella 42 in Roma e della Cooperative edilizia "Claudia Ceris", in liquidazione, al risarcimento dei danni conseguenti alla sua caduta sulla scala esterna che immetteva nell'androne dello stabile condominiale, dapprima accolta dal Tribunale di Roma, veniva poi totalmente rigettata dalla Corte d'Appello (sentenza in data 5 maggio - 26 luglio 2005), in accoglimento del gravame proposto dalla Assitalia S.p.A., evocata in giudizio dal Condominio allo scopo di esserne manlevato.
Il ricorso per cassazione della Marino è articolato in due motivi, mediante i quali denuncia, rispettivamente, errata applicazione dell'art. 2043 c.c., anziché dell'art. 2051 c.c. e vizio di motivazione in tema di prova del caso fortuito.
Il Condominio ha proposto ricorso incidentale lamentando la condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'Assitalia.

Motivi della decisione

I due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
Il ricorso principale della Marino è fondato e meritevole di accoglimento.
La Corte territoriale, dopo aver correttamente delineato i principi giuridici che disciplinano la responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia (art. 2051 c.c.), ha attribuito l'evento a fatto esclusivo della stessa danneggiata, la cui condotta ha ritenuto imprudente.
Il ragionamento logico - giuridico della Corte territoriale non può essere condiviso poiché essa, contraddicendo gli stessi principi giuridici che pure aveva affermati, ha incentrato la propria attenzione unicamente sul comportamento della Marino, senza verificare se il custode avesse fornito la necessaria prova liberatoria e, quindi, ha sostanzialmente applicato l'art. 2043 c.c.
Censurabili sul piano logico sono anche le considerazione della sentenza impugnata dettate dalla conoscenza da parte della ricorrente dello stato dei luoghi. La Marino è inciampata sul gancio, inserito in uno dei gradini della scala che mette in comunicazione il cancello d'ingresso con l'androne dell'edificio, normalmente utilizzato per ancorare il paletto che blocca l'anta sinistra del cancello di ingresso. Nell'occasione, il paletto era stato sganciato ed entrambe le ante del cancello erano aperte poiché era in corso un trasloco. La Corte territoriale ha riferito che l'anta sinistra del cancello era normalmente chiusa (e il paletto inserito nel gancio) e ha fatto leva sulle circostanze che la Marino abitasse da oltre 30 anni nell'edificio, fosse proprietaria di un appartamento e, quindi, comproprietaria degli spazi condominiali comuni, e che certamente altre volte in passato il cancello fosse stato aperto. Ma proprio la considerazione che per tanti anni la Marino avesse sceso le scale trovando pressoché costantemente chiusa l'anta del cancello avrebbe dovuto sollecitare il giudice di appello a valutare il comportamento della ricorrente sotto i profili dell'affidamento in ordine alla situazione di fatto e circa la normalità e abitualità dei propri comportamenti (è nozione di comune esperienza che le scale del¬la propria abitazione si discendono senza prestare particolare attenzione ai singoli gradini proprio perché si tratta di un movimento normale, abituale, quindi eseguito in modo "automatico").
Ne consegue che, premesso che il trasloco in atto non esclude la qualità di custode del Condominio, il giudice di rinvio, che si individua in altra sezione della medesima Corte territoriale, dovrà compiere una nuova valutazione delle risultanze processuali per verificare se il Condominio abbia fornito la necessaria prova liberatoria, tenendo presente che il comportamento della Marino potrà essere eventualmente valutato anche ai fini dell'art. 1227, comma 1 c.c.
L'accoglimento del ricorso principale determina l'assorbimento di quello incidentale, in quanto l'eventuale soccombenza nei confronti del chiamato in garanzia riguarda la parte le cui tesi ne abbiano determinato la chiamata. Il Giudice di rinvio, oltre a liquidare le spese del giudizio di cassazione, considererà anche che l'Assitalia non aveva chiesto la condanna del Condominio alla rifusione delle spese del giudizio di appello e che il secondo aveva aderito all'impugnazione della prima.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.


INDICE
DELLA GUIDA IN Condominio

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3819 UTENTI