La rimozione di un ciclomotore parcheggiato nel portico condominiale è possibile solo con l’intervento della polizia municipale

La rimozione di un ciclomotore parcheggiato nel portico condominiale, nonostante la presenza di appositi cartelli con l'indicazione di "proprietà privata - divieto di sosta" e con l'avvertimento che i motoveicoli sarebbero stati rimossi a spese dei trasgressori, è possibile solo con l’intervento della polizia municipale perché il portico, pur essendo di proprietà condominiale, è gravato da una servitù di pubblico passaggio su area privata il cui uso deve essere regolato esclusivamente dall’amministrazione pubblica. (Cassazione civile, Sez. II, sentenza 21 aprile 2008, n. 10323)



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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CE. SO. ST. DI. MI. DE. &. C. SAS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. DE. MI. , elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato BUFFONI Barbara, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

SA. PI. , elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 118, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO ARRIGO, difeso dall'avvocato BIONDI Settimio, giusta delega in atti;

- controricorrente

avverso la sentenza n. 1238/03 del Giudice di pace di BOLOGNA, depositata il 21/03/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/03/07 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;

udito l'Avvocato BUFFONI Barbara, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In esecuzione del contratto di prestazione d'opera stipulato con il Condominio di (OMESSO), il Ce. So. St. (C. di. Mi. De. e. C. s.a.s. rimuoveva dal portico condominiale il ciclomotore di proprieta' di Sa.Pi. , ivi abusivamente parcheggiato nonostante la presenza di appositi cartelli con l'indicazione di "proprieta' privata - divieto di sosta" e con l'avvertimento che i motoveicoli sarebbero stati rimossi a spese dei trasgressori.

Sa.Pi. , proprietario del ciclomotore, ritirava il mezzo, pagando la somma di lire 265.000 per spese di rimozione trasporto e custodia, e, deducendo l'illegittimita' della rimozione in quanto operata da privato e non dall'autorita' amministrativa all'uopo preposta, adiva il giudice di pace di Bologna per la condanna del CS. alla restituzione della somma, oltre al risarcimento dei danni.

Con sentenza in data 11-21 marzo 2003 il giudice di pace di Bologna accoglieva la domanda e condannava il Ce. di. So. St. di. Mi. De. e. C. s.a.s. alla restituzione a Sa. Pi. della somma di euro 136,86, oltre agli interessi legali ed alle spese del giudizio.

Avverso detta sentenza il Ce. di. So. St. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

Sa. Pi. ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la societa' ricorrente denuncia mera apparenza ovvero contraddittorieta' e perplessita' dell'intera motivazione della sentenza impugnata, poiche' risulta impossibile ricostruire il processo logico-giuridico seguito dal giudice di pace di Bologna, con una motivazione del tutto perplessa e contraddittoria, che rende dubbia la qualificazione giuridica delle posizioni soggettive e dei rapporti giuridici, che detto giudice ha posto a fondamento del suo iter argomentativo.

Secondo il ricorrente il giudice di pace ha preteso "di poter configurare un atipico e non meglio precisato affievolimento del diritto di proprieta' che deriverebbe da una servitu' d'uso pubblico, - precisamente da un diritto di pubblico passaggio pedonale, - gravante sull'area del portico stesso" (cfr. ricorso a pag. 6).

Il motivo e' infondato.

Non sussiste, infatti, un vizio di motivazione deducibile avverso la sentenza pronunciata secondo equita' dal giudice di pace in causa del valore che non superi i millecento euro (articolo 113 c.p.c., comma 2).

Il giudice di pace sul punto ha argomentato dell'esistenza di una servitu' di pubblico passaggio su area privata, che attribuirebbe alla sola pubblica amministrazione il potere di disciplinare l'uso.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omesso esame di risultanze probatorie documentali, nonche' violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5, per avere il giudice di pace omesso di valutare il negozio autorizzativo, con cui il Condominio di (OMESSO) ha incaricato la societa' ricorrente, in data 20 giugno 2001, di provvedere alla rimozione dei motocicli abbandonati sotto il portico condominiale.

Il motivo e' infondato.

Il giudice di pace non ha affatto omesso l'esame del provvedimento condominiale, che autorizzava l'amministratore ad incaricare il Ce. So. di rimuovere i veicoli parcheggiati sotto il portico.

Il giudice di pace ha ritenuto che siffatto potere spettava a ciascun condominio.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia insufficienza e contraddittorieta' della motivazione, nonche' violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 14 Cost., articolo 47 Cost., comma 2, e dell'articolo 42 Cost., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, poiche' la sentenza impugnata sostanzialmente disconosce il fatto che l'arbitraria invasione di un portico di proprieta' privata determina, oltre una contravvenzione del codice della strada, anche la commissione di un fatto illecito ed una molestia al godimento dell'immobile.

Con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato insufficienza e contraddittorieta' della motivazione, nonche' violazione e falsa applicazione dell'articolo 42 Cost., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, e dell'articolo 3 (uguaglianza dei cittadini) e articolo 14 (inviolabilita' del domicilio).

I due motivi, che per la loro connessione logico-giuridica possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati, perche' manca una norma costituzionale per affermare il diritto della ricorrente; la quale non ha in alcun modo motivato l'asserita violazione degli articoli 3 e 14 Cost., ne' ha spiegato come la sentenza impugnata possa avere violato il principio di uguaglianza dei cittadini o il principio di inviolabilita' del domicilio, vertendosi su questione riguardante la rimozione, senza intervento della polizia municipale, di un motociclo da un portico gravato da una servitu' di pubblico passaggio, che e' cosa ben diversa dal domicilio.

Erroneamente la ricorrente richiama l'articolo 47 Cost., comma 2, che e' norma programmatica, con cui si statuisce che la Repubblica favorisce l'accesso al risparmio popolare alla proprieta' dell'abitazione, materia estranea alla presente causa.

Infondato e' anche il richiamo all'articolo 42 Cost., secondo cui la proprieta' privata e' riconosciuta e garantite dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale, perche' il giudice di pace non ha mai messo in dubbio la proprieta' del portico in capo al condominio.

Respinto il ricorso, ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.

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