La sostituzione delle canne fumarie, avvenuta con il consenso di tutti i condomini, non è una innovazione vietata

Per innovazione in senso tecnico giuridico, vietata dall’art. 1120, comma 2, c.c., deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma, solamente, quella modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria. Le modificazioni che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lasciano immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto. (Fonte: Diritto e Giustizia.it)

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 10 marzo 2015, n. 4736



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Presidente

Dott. MATERA Lina - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere

Dott. PICARONI Elisa - Consigliere

Dott. SCALISI Antonino - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16298/2009 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

e contro

(OMISSIS);

- intimata -

avverso la sentenza n. 132/2008 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 28/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2014 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato (OMISSIS), con delega dell'Avvocato (OMISSIS) difensore della resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi al controricorso ed alla memoria;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso e per l'assorbimento del resto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS), con atto di citazione del 25 maggio 2001, conveniva davanti al Tribunale di Trento (OMISSIS) e premettendo: di essere proprietaria di un appartamento sito al piano rialzato di una palazzina sita in (OMISSIS); che a seguito di alcuni lavori di ristrutturazione intrapresi nell'appartamento della (OMISSIS), sito all'ultimo piano dello stesso stabile si era provveduto ad opera del precedente proprietario e dante causa della (OMISSIS) all'eliminazione di un muro contenente due canne fumarie, impedendo, cosi', lo sbocco sul tetto e, quindi l'utilizzo delle canne fumarie, che aveva avuto la necessita' di dare sbocco alla propria caldaia nonche' ad una propria stufa economica e che il progetto di realizzare nuove canne fumarie aveva trovato opposizione da parte degli altri condomini, chiedeva la condanna della (OMISSIS) alla remissione della canne fumarie con ogni opera necessaria ed opportuna per garantire l'uso all'attore ed, in via subordinata, che venisse accertato il proprio diritto ex articolo 1120 c.c., ad installare una canna fumaria in aderenza al muro perimetrale.

Si costituiva (OMISSIS) deducendo che tra maggio e dicembre 1995 alcuni condomini rispettivamente proprietari delle unita' abitative poste al primo, secondo e terzo piano avevano convenuto di intraprendere lavori di ristrutturazione e di sopralzo della p.m. 3 della medesima palazzina 2195, ottenendo a tal fine la relativa concessione edilizia; che nel rifacimento del tetto era stato abbattuto per necessita' strutturali un muro all'interno del quale si trovavano le due canne fumarie ormai in disuso da svariati anni e prive della normale attitudine funzionale, che contestualmente le parti avevano convenuto di rendere idonee all'uso le tre canne fumarie poste sulla facciata esterna dello stabile inserendo in esse un'intercapedine con un tubo in alluminio, che a distanza di cinque anni il (OMISSIS) determinato a trasferire la propria caldaia sulla facciata retrostante dell'edificio non avvalendosi dei camini ristrutturati e dinanzi al diniego della odierna convenuta all'installazione di due tubi esterni si era improvvisamente lamentato dell'abbattimento delle due canne fumarie interne seppure consapevole della loro eliminazione. Pertanto, la (OMISSIS) insisteva per il rigetto delle domande dell'attore e per la chiamata in causa del suo dante causa sig.ra (OMISSIS), per essere manlevata nel caso in cui la domanda dell'attore fosse accolta anche parzialmente. Spiegava, altresi', domanda riconvenzionale di condanna del (OMISSIS) al ripristino degli interventi modificativi della struttura portante dallo stesso operati.

- Costituitosi il contraddittorio, autorizzata la chiamata in causa della sig.ra (OMISSIS) (rimasta, per altro, contumace), espletata istruzione, anche mediante CTU, il Tribunale di Trento con sentenza n. 979 del 2005 accertava che le canne fumarie interne della p. c.d. 2195 erano state effettivamente interrotte all'altezza dell'ultimo piano dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento della (OMISSIS), tuttavia, rigettava la domanda di rimessa in pristino di esse e anche quella subordinata proposta dall'attore, compensava tra le parti le spese di lite. Secondo il Tribunale di Trento pur essendo vero che la eliminazione delle canne fumarie era avvenuta in violazione del principio di cui all'articolo 1122 c.c., e nonostante la eliminazione avesse integrato fa la violazione di cui all'articolo 1102 c.c., essendo stato impedito il loro uso da parte dell'attore indipendentemente dal loro mancato precedente utilizzo, tuttavia non poteva essere ordinata la rimessa in pristino in quanto dopo i lavori di ristrutturazione era divenuta oltremodo onerosa e tale da comportare anche un sensibile deprezzamento dell'appartamento della convenuta; che neppure era possibile accogliere la domanda subordinata dell'attore in quanto l'installazione esterna di una nuova canna fumaria sulla facciata ovest dell'edificio avrebbe pregiudicato la proprieta' esclusiva della convenuta nonche' il decoro architettonico dell'immobile.

Avverso tale sentenza proponeva appello (OMISSIS) chiedendo l'accoglimento delle domande rigettate dal Tribunale di Trento.

Resisteva all'impugnazione la (OMISSIS), dispiegando appello incidentale al fine di ottenere la rifusione delle spese di giudizio compensate dal giudice di primo grado.

Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della (OMISSIS), la Corte di appello di Trento con sentenza n. 132 del 2008 accoglieva l'appello incidentale proposto da (OMISSIS) e condannava l'attore alla rifusione delle spese di lite del primo grado e confermava per il resto la sentenza impugnata.

Secondo al Corte di Trento, l'eliminazione delle canne fumarie, di cui si dice, erano state eliminate per una scelta consensuale dei condomini e, anche, con il consenso dello stesso (OMISSIS), cosi', come risulterebbe per tabulas dalla lettera del 31 luglio 1995 dello stesso (OMISSIS) con al quale comunicava alla (OMISSIS) le modalita' di sostituzione delle preesistente canne fumarie interne con quelle nuove. Sicche', la sostituzione delle canne fumarie con il consenso di tutti i condomini non puo' essere ritenuta alla stregua di una innovazione vietata dall'articolo 1122 c.c., anche perche' l'eliminazione delle canne fumarie interne con la sostituzione con altre canne fumarie esterne avvenne senza danno per il condominio. A sua volta, non poteva essere accolta la domanda del (OMISSIS) di installare nuove canne fumarie sul muro perimetrale orientato ad ovest perche' avrebbero alterato il decoro architettonico dell'immobile.

La cassazione di questa sentenza e' stata chiesta da (OMISSIS) con ricorso affidato a tre motivi. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

In prossimita' dell'udienza pubblica le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'articolo378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo (OMISSIS) lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero circa il preteso, ma in realta' inesistente, consenso del sig. (OMISSIS) all'eliminazione, interruzione all'altezza dell'ultimo piano delle canne fumarie interne alla p. c.d. 2195 in occasione dei lavori di ristrutturazione eseguiti sull'unita' abitativa della convenuta sig.ra (OMISSIS) (articolo 360 n. 5 cpc). Secondo il ricorrente la Corte distrettuale avrebbe fondato la decisione impugnata su un preteso consenso del (OMISSIS) all'eliminazione, interruzione all'altezza dell'ultimo piano delle canne fumarie interne alla p. ed 2195 in occasione di lavori di ristrutturazione eseguiti sull'unita' abitativa della convenuta sig.ra (OMISSIS), eppero', quel consenso sarebbe inesistente. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe interpretato erroneamente la lettera del 31 luglio 1995 del (OMISSIS) inviata alla sig.ra (OMISSIS), la quale, contrariamente a quanto ritenuto, non conteneva alcun riferimento in merito alle pretese sostituzioni, eliminazioni, dismissioni delle preesistenti ed originarie canne fumarie. A sua volta la Corte distrettuale avrebbe dato credito all'interpello della sig.ra (OMISSIS) non tenendo conto che la stessa aveva uno specifico interesse al rigetto delle domande del (OMISSIS). L'interpretazione offerta dalla Corte di appello della lettera del 31 luglio 199e' apparirebbe, sempre secondo il ricorrente, assolutamente contraddittoria e incongrua sia rispetto al dato letterale in esso contenuto che alla documentazione in atti e alle conclusioni del CTU che confermano il fatto che il muro di spina (ospite della canne fumarie di cui si dice) non dovesse essere abbattuto. Sarebbe ovvio che il (OMISSIS) non conoscesse della volonta' della (OMISSIS) di compiere un abuso edilizio di cui si e' venuto a conoscenza solo in momento successivo rispetto alla sua realizzazione. Anche l'interpretazione offerta dalla Corte di appello circa il comportamento processuale pre-processuale del (OMISSIS) sarebbe assolutamente pretestuoso e volto a confermare forzatamente l'interpretazione errata ed illegittima che la stessa Corte offriva in merito alla lettera del 31 luglio 1995.

Insomma, ritiene il ricorrente, la Corte di Appello di Trento fonderebbe la propria decisione su una circostanza che non risulta provata nel corso di causa: il preteso ma insussistente consenso del (OMISSIS) all'eliminazione/interruzione delle originarie canne fumarie.

1.1.- Il motivo e' infondato e non puo' essere accolto, non solo perche' si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali, non proponibile nel giudizio di legittimita', se, come nel caso, in esame, la valutazione effettuata dalla Corte distrettuale non presenta vizi logici o giuridici, ma, anche, perche' non contiene una censura dell'effettiva ratio della decisione posto che essa non si fonda, semplicemente, sull'esistenza del consenso del (OMISSIS), all'eliminazione delle canne fumarie, ma, sul consenso di tutti i condomini, tra cui lo stesso (OMISSIS). La Corte di merito ha avuto modo di chiarire che non sussisteva alcun dubbio circa la denunziata eliminazione delle canne fumarie che, pero' fu frutto di una scelta consensuale dei condomini, tra cui lo stesso (OMISSIS) (...) La circostanza oltre che essere stata riferita in sede di interpello da parte della (OMISSIS) risultava per tabulas dalla lettera del 31 luglio 1995 dello stesso (OMISSIS), nonche' dal suo stesso comportamento successivo. (...) La sostituzione delle canne fumarie esistente con altre, specifica, ancora, la sentenza impugnata, e' avvenuta con il consenso di tutti i condomini e non poteva essere ritenuta alla stregua di un'innovazione vietata ne' di una violazione dell'articolo 1122 c.c..

Tuttavia e, comunque, a parte questa considerazione, va qui evidenziato che il significato attribuito dalla Corte distrettuale, all'interpello della (OMISSIS), alla lettera del 31 luglio 1995, trascritta dal ricorrente nello stesso ricorso, al comportamento successivo (processuale e pre-processuale del (OMISSIS), puntualmente identificato dalla stessa Corte distrettuale) singolarmente e complessivamente considerati, cosi' come emerge dalla sentenza impugnata, non solo non e' illogico ma e' possibile e ragionevole sia sotto il profilo della correttezza giuridica e sia anche sotto il profilo della coerenza logico-formale.

E, giova ricordare che per sottrarsi al sindacato di legittimita', l'interpretazione data dal giudice di merito dei dati processuali non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa interpretazione dell'articolo 1350 cc che prevede la forma scritta ab substantiam per gli attori modificativi ed estintivi di un diritto reale su di un bene immobile quale il preteso consenso all'eliminazione dei beni condominiali e a parti comuni dell'edificio. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale non avrebbe considerato che il preteso consenso dei condomini (compreso quello del (OMISSIS)) all'eliminazione delle canne fumarie di cui si dice non osservava, comunque, la forma scritta cosi' come richiesta dall'articolo 1350 cc, per gli atti dispositivi di un diritto reale su di un bene immobile. Piuttosto, l'eventuale manifestazione di consenso relativa all'alterazione/eliminazione della cosa comune (muro di spina e canne fumarie ivi contenute) doveva necessariamente essere espressa, da tutti i condomini e, comunque, dal sig. (OMISSIS) in forma scritta ex articolo 1350 c.c., a pena di nullita'.

Pertanto, conclude il ricorrente, dica la Corte di cassazione se ai sensi dell'articolo 1350 cc, che impone la forma scritta ab substantiam degli atti dispositivi di diritti reali su beni immobili la manifestazione di consenso affinche' la cosa comune sia alterata o addirittura sottratta definitivamente alla possibilita' di godimento collettivo debba o meno essere unanime di tutti i partecipanti alla comunione nonche' trattandosi di beni immobili debba essere espressa in forma scritta a pena di nullita' e, in particolare, se debba essere manifestato in forma scritta il consenso circa l'eliminazione delle canne fumarie condominiali.

2.1.- Il motivo e' infondato.

Va anzitutto osservato che nel caso in esame, come emerge dalla sentenza impugnata, le vecchie canne fumarie, di cui si dice, sono state sostituite da altre. In particolare, la cosa comune, cioe', le vecchie canne fumarie interne, sono state sostituite con un nuovo impianto maggiormente idoneo all'uso, con possibilita' di godimento estesa a tutti i condomini. Pertanto, l'intervento di eliminazione e di sostituzione della canna fumaria integrava gli estremi di una nnovazione intesa quale mutamento diretto al miglioramento o all'uso piu' comodo della cosa comune rispetto a quella precedente all'esecuzione delle opere di che trattasi. Come afferma la sentenza impugnata: le predette canne fumarie interne costituivano un bene al servizio del condomini e non solo del (OMISSIS), sicche' era evidente che la loro sostituzione con altre non poteva essere ritenuta alla stregua di una innovazione vietata ne' di una violazione dell'articolo 1122 c.c., Non vi e' dubbio, dunque, che tale innovazione integrava gli estremi di innovazione disciplinata dall'articolo 1120 c.c., comma 1.

Come afferma la giurisprudenza di questa Corte, per innovazione in senso tecnico-giuridico, vietata dall'articolo 1120 c.c., comma 2, deve intendersi, non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma, solamente, quella modificazione materiale che ne alteri l'entita' sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirano a potenziare o a rendere piu' comodo il godimento della cosa comune e ne lasciano immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto (v. fra le tante: Cass. N. 15460 del 2002).

Ora, essendo, l'innovazione di che trattasi, un'innovazione consentita dall'articolo 1120 cc. il consenso dei singoli condomini alla modificazione delle canne fumarie interne non necessitava della forma scritta, ma, semplicemente, che fosse decisa dalla maggioranza dei condomini prescritta dallo steso articolo con il rinvio all'articolo 1136 cc, non solo perche' la stessa norma non prescrive esplicitamente la forma scritta del consenso, ma anche perche' l'atto modificativo di un bene condominiale o di una parte comune di un edificio, non rientra tra le ipotesi per le quali l'articolo 1350 c.c., richiede la forma scritta dell'atto.

3.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa interpretazione ed applicazione dell'articolo 1122 c.c., che prevede il divieto di eseguire opere che rechino danno alle parti comune dell'edificio. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale ha, erroneamente, ritenuto inapplicabile la norma di cui all'articolo 1122 cc. sulla scorta della ritenuta assenza di danno per il condominio, dato che la norma appena richiamata vieta l'esecuzione di opere che recano danno alle parti comuni dell'edificio e non come erroneamente riportata dalla Corte di appello all'edificio nel suo complesso. E' evidente, che le opere di ristrutturazione poste in essere dalla dante causa della convenuta (OMISSIS), sebbene non abbiano eliminato integralmente ogni canna fumaria al servizio del condominio abbiano cio' nondimeno recato danni a parti comuni dell'edificio individualmente intese ovvero alle originarie canne fumarie di cui si e' chiesto il ripristino che sono state eliminate all'altezza dell'ultimo piano sottotetto.

Pertanto, conclude il ricorrente, dica la Corte di cassazione se le opere vietate ai sensi dell'articolo 1122 c.c., siano o meno tutte quelle che arrechino danno alle parti comuni dell'edificio individualmente intese (nel caso di specie le originarie canne fumarie di cui si chiede il ripristino) ovvero solo quelle che arrechino danno al condominio complessivamente inteso (come ritiene la Corte di Appello di Trento che ha escluso l'applicabilita' dell'articolo 1122 c.c., al caso di specie a fronte della contestuale realizzazione di altre canne fumarie).

3.1.- Anche questo motivo e' infondato.

Va confermata la decisione della Corte di Trento, perche' interpreta correttamente la normativa richiamata, laddove afferma che l'articolo 1122 c.c., non e' attinente al caso in esame, non solo perche' la sostituzione delle canne fumarie, avvenuta con il consenso di tutti i condomini, non poteva essere ritenuta alla stregua di una innovazione vietata, ma anche perche', comunque, ammesso pure che l'innovazione di che trattasi non fosse legittima ai sensi dell'articolo 1120, tuttavia l'articolo 1122 c.c., non sarebbe, in ogni caso, applicabile perche' il danno relativo all'innovazione ricadrebbe sull'intero edificio e non solo sulle parti comuni cui fa riferimento l'articolo 1122 c.c..

Piuttosto, pur confermando che la norma dell'articolo 1122 c.c., vieta che siano compiute opere, sia pure a carico delle proprieta' individuali, che possano danneggiare le parti comuni dell'edificio o che rechino altrimenti pregiudizio alla proprieta' comune, va, osservato che nel caso in esame, manca il presupposto essenziale per l'applicabilita' di quella norma dato che, comunque, non e' stato arrecato alcun danno, ne' all'edificio nel suo complesso ne' ad una delle sue parti comuni, posto che con i lavori di ristrutturazione si e' contestualmente proceduto alla soppressione del vecchio impianto ed al concorde rifacimento ed attivazione di altro sulla via (OMISSIS).

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio della soccombenza ex articolo 91 c.p.c., condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 2.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi e oltre spese generali ed accessori come per legge, per ciascun controricorrente.

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