La sostituzione di canna fumaria non puo' recare di per se' danno alla cosa comune - la facciata dell' edificio - gia' utilizzata per l'appoggio

La sostituzione di canna fumaria, che rientra concettualmente nella nozione di intervento sulla porzione di piano di proprieta' personale, perche' inerisce a bene esclusivo come quelli menzionati nell'articolo 1122, non puo' recare di per se' danno alla cosa comune - la facciata dell' edificio - gia' utilizzata per l'appoggio. La lesione si verifica non solo quando si mutano le originali linee architettoniche, ma anche quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile, come e' stato stabilito in analoghi casi da Cass. 6341/00 e da Cass. 10350/11, resa significativamente in ipotesi di installazione di una canna fumaria che percorreva tutta la facciata dell'edificio.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 31 luglio 2013, n. 18350



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto - Presidente

Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere

Dott. MATERA Lina - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere

Dott. CARRATO Aldo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 8521/2007 proposto da:

(OMISSIS) SRL (OMISSIS), in persona dell'Amministratore unico legale rappresentante pro tempore Sig.ra (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) - (OMISSIS) in persona dell'Amministratore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SRL, (OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 508/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2013 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA;

udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell'Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per inammissibilita' o manifesta infondatezza e condanna aggravata alle spese articolo 385 c.p.c., comma 4.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) La lite concerne la sostituzione di una canna fumaria in eternit, del diametro di cm 12, con altra, in lamiera zincata, del diametro di cm 30, lungo la facciata sul lato del cortile interno del condominio di (OMISSIS).

Su domanda del Condominio e di alcuni condomini, il tribunale di Roma, respinte altre domande, ordinava alla srl (OMISSIS), conduttrice dei locali siti al piano terra, la quale aveva effettuato la sostituzione della canna fumaria per adeguarla alle esigenze dell'esercizio di ristorazione da essa gestito, di rimuovere il manufatto.

Rigettava la domanda nei confronti della societa' proprietaria dei locali.

Il tribunale rilevava che era stato alterato il decoro architettonico del fabbricato.

La Corte di appello di Roma - con sentenza 31 gennaio 2006 - ha confermato la sentenza di primo grado, eccezion fatta per la parte del provvedimento con cui gli attori erano stati autorizzati ad eseguire direttamente la rimozione, con rivalsa dei costi.

La (OMISSIS) srl ha proposto ricorso per cassazione, notificato l'8 marzo 2007.

Il Condominio ha resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto attivita' difensiva.

Sono state depositate memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2) Va premesso che il ricorso, che pur formula utilmente i quesiti di diritto, non e' soggetto al regime di cui all'articolo 366 bis c.p.c., poiche' si riferisce a sentenza pubblicata prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 40 del 2006.

3) I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente, poiche' relativi a censure connesse e convergenti.

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 1102 c.c. e articolo 116 c.p.c..

Mira a sostenere che l'installazione della nuova canna fumaria poteva essere considerata una "mera sostituzione" di quella gia' esistente, sollecitata dallo stesso Condominio e dalla ASL Roma (OMISSIS); che essa costituiva esplicazione del diritto al miglior godimento della cosa comune di cui all'articolo 1102 c.c..

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 1120 c.c..

Sostiene che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto applicabile l'articolo 1120 c.c., in ordine al divieto di alterazione del decoro architettonico, sebbene nella specie non si versasse in ipotesi di vera e propria "innovazione", ma di uso della cosa comune non soggetto ad alcuna autorizzazione.

Nega inoltre la configurabilita' di qualsiasi menomazione del decoro dello stabile, trattandosi di opera collocata all'interno dell'area cortilizia, su facciata caratterizzata da presenza di altre canne fumarie, senza pregiudizio architettonicamente apprezzabile.

Con il terzo motivo, che espone violazione e falsa applicazione dell'articolo 116 c.p.c. e omessa motivazione, il ricorso si duole della valutazione della "reale efficacia probatoria delle fotografie" e dell'iter valutativo seguito dai giudici di merito.

3.1) Le doglianze non sono fondate, sebbene la motivazione della sentenza debba essere parzialmente corretta ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., u.c..

La Corte di appello ha ritenuto che l'appoggio di nuova canna fumaria sul muro condominiale costituisca di regola modificazione consentita al singolo condomino dall'articolo 1102 c.c., a condizione che non siano alterati stabilita', sicurezza e decoro architettonico del fabbricato condominiale.

Ha poi spiegato, analizzandone le caratteristiche, che il nuovo manufatto e' lesivo del decoro architettonico, perche' diverso per: ampiezza; colore (tubazione industriale in lamiera zincata del diametro di 30 cm in luogo dei 12 della canna preesistente, avente lo stesso colore della parete); percorso irregolare (per alcuni metri in diagonale sulla facciata, con sviluppo fino); creazione di un "effetto Beabourg"; rilevanza negativa in un edificio posto nel "cuore di (OMISSIS) e nelle immediatezze di Piazza di (OMISSIS)". Ha errato nell'affermare, in sintonia con il primo giudice (pag. 12-13), che l'opera costituisce innovazione ai sensi dell'articolo 1120 c.c..

Detta norma si riferisce infatti non alle opere intraprese dal singolo per realizzare un miglior uso della cosa comune ai sensi dell'articolo 1102 c.c. ("Ciascun partecipante puo' servirsi della cosa comune, purche' non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine puo' apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa"), ma a quelle volute dall'assemblea condominiale con la maggioranza prescritta.

3.2) Nondimeno, l'articolo 1120, comma 2 - il quale vieta le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico e' applicabile all'ipotesi di opera, come quella in esame, effettuata con le finalita' di cui all'articolo 1102 c.c..

Questa affermazione per quanto concerne la lesione del decoro architettonico e' comune nella giurisprudenza della Corte (Cass. 14607/12; 12343/03).

Essa trova fondamento,ad avviso del Collegio, sia nelle ragioni enucleate da Cass. 3084/94, sia nel collegamento che deve farsi tra gli articoli 1102, 1120 e 1122 c.c..

Quest'ultima disposizione, che vieta a ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprieta', di eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio, pone il limite agli interventi che il singolo condominio puo' effettuare sulle cose di proprieta' esclusiva, come e' la canna fumaria di pertinenza della propria unita' immobiliare (nella specie il piano terra adibito a ristorante).

In particolare la sostituzione di canna fumaria, che rientra concettualmente nella nozione di intervento sulla porzione di piano di proprieta' personale, perche' inerisce a bene esclusivo come quelli menzionati nell'articolo 1122, non puo' recare di per se' danno alla cosa comune - la facciata dell' edificio - gia' utilizzata per l'appoggio.

Per comprendere in cosa consista il danno (ex articolo 1122) che preclude la possibilita' di eseguire l'opera sulla porzione esclusiva e' doveroso far ricorso all'articolo 1120 c.c., comma 4, norma che ha individuato gli interessi condominiali che non possono essere lesi neppure con le innovazioni deliberate a maggioranza dall'assemblea condominiale.

E' questo il percorso logico che giustifica l'applicabilita' dell'articolo 1120, alle attivita' del singolo su cosa propria comunque finalizzate all'uso piu' intenso della cosa comune.

Ne e' stato consapevole anche il legislatore della riforma (legge 11 dicembre 2012 n. 220, destinata ad entrare in vigore il 17 giugno 2013), che ha completato l'articolo 1122, recependo nel testo novellato l'insegnamento giurisprudenziale che aveva gia' interpretato la norma nel senso prima esposto.

4) Non sussiste violazione di legge neanche con riferimento alla nozione di decoro architettonico applicata dalla Corte di appello, posto che la lesione rilevante ai fini qui trattati si verifica non solo quando si mutano le originali linee architettoniche, ma anche quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile, come e' stato stabilito in analoghi casi da Cass. 6341/00 e da Cass. 10350/11, resa significativamente in ipotesi di installazione di una canna fumaria che percorreva tutta la facciata dell'edificio condominiale.

5) E' da rigettare anche la doglianza relativa al vizio di motivazione.

E' possibile affermare che la valutazione resa dalla Corte di appello e' opinabile e che altri giudici di merito avrebbero potuto orientarsi diversamente, anche in ordine ai rimedi possibili per ovviare all'impatto visivo dell'opera e contemperare gli opposti interessi delle parti, ma la motivazione resa e' completa, congrua e logicamente ineccepibile.

Essa ha evidenziato profili, prima ricordati, di rilevanza indubbia per il decoro architettonico e li ha argomentati con piena coerenza espositiva.

Al giudice di legittimita' e' precluso un libero riesame della valutazione di merito, potendo soltanto giudicare eventuali vizi logici o insufficienze della motivazione che nella specie non sono ravvisabili. Ne' e' ammissibile il ricorso per cassazione che consista nella contrapposizione della valutazione di parte a quella dei giudici di appello, poiche' si risolve nella richiesta di una rivisitazione della decisione di merito.

6) Il quarto motivo, che denuncia omessa motivazione in ordine all'eccepita "usucapione del diritto di appoggiare la canna fumaria sul muro perimetrale condominiale", non merita accoglimento.

Sia pure implicitamente, la Corte di appello ha dato chiara e inequivocabile risposta a questo tema.

Non ha posto in discussione il diritto del singolo condomino di appoggiare una canna fumaria delle dimensioni e caratteristiche di quella preesistente, su cui, in teoria, si potrebbe essere formato il diritto fatto valere con questa censura, ma ha negato la legittimita' di un'opera innovativa, non "coperta" dalla presenza del precedente manufatto.

E' stata infatti contestata dal Condominio la sostituzione di un tipo di canna fumaria con altra avente caratteristiche estetiche, per materiali usati e posizione del manufatto sulla facciata, ben diverse da quelle legittimate dalla vecchia canna fumaria. E' su questa novita', certamente non oggetto di usucapione, che e' stato reso il giudizio.

7) Il quinto motivo, che denuncia vizi di motivazione in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata dalla (OMISSIS) srl per il risarcimento dei danni asseritamente arrecatile dal Condominio mediante atti emulativi, denunce, esposti ed altre iniziative che avrebbero ritardato di sei mesi l'apertura del ristorante, e' manifestamente infondato.

La Corte di appello ha infatti chiaramente spiegato che i danni lamentati, connessi al mancato funzionamento del ristorante, non erano configurabili per duplice ordine di ragioni: a) la illegittimita' della canna fumaria e delle relative doglianze dei condomini, che escludevano quindi la possibilita' di proficuo utilizzo dell'immobile quale ristorante; b) la negligenza dell'appellante, non attivatosi in tempo utile per ottenere le licenze, fino ad incorrere nella sanzione della chiusura dell'esercizio.

La prima ratio regge sicuramente alla censura, in forza di quanto ribadito con l'odierna sentenza quanto ai precedenti motivi. La seconda e' confermata perche' il ricorso mira palesemente a un inammissibile riesame della documentazione in atti, come invocato nella parte conclusiva del motivo, in grassetto a pag. 23. Qui vi e' mera richiesta alla Corte di trovare conferma di quanto asserito "nella documentazione in atti", cosi' omettendo anche quel minimo sforzo di selezione delle risultanze invocate per confutare la sentenza impugnata, che e' dovere essenziale di chi si rivolge al giudice di legittimita' denunciando i vizi di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 5.

88) E' forse per questa ragione che il pubblico ministero ha chiesto la condanna alle spese aggravata ex articolo 385 c.p.c.. L'istanza va disattesa, perche' il nucleo del ricorso, pur infondato, evidenziava questioni non esaurientemente trattate dai giudici di merito o comunque talmente opinabili da giustificare invece la compensazione delle spese di lite in questo grado.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Rigetta la richiesta del Pubblico Ministero in ordine alle spese. Compensa le spese di questo grado del giudizio.

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