La violazione dell'obbligazione "propter rem", anche se protratta per oltre vent'anni, non determina l'estinzione del rapporto obbligatorio

La violazione dell'obbligazione "propter rem", anche se protratta per oltre vent'anni, non determina l'estinzione del rapporto obbligatorio ma al contrario, avendo carattere permanente, consente ai condomini di esigere l'eliminazione della situazione determinata dalla violazione stessa. Nella fattispecie la Corte, in applicazione del principio, ha ritenuto irrilevante che la costruzione di un soppalco ritenuto produttivo di una situazione di pericolosa instabilità per i muri divisori, fosse anteriore di oltre vent'anni dall'accertamento dalla sua lesività. (Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 20 novembre 2007, n. 24141)



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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MA. GI. GI., elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dagli avvocati DI MEGLIO VITTORIO, STEFANO PETTORINO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

MA. AS., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO CAPPELLO, difesa dall'avvocato CAPPELLO ARMANDO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2320/02 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 08/07/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/07 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;

udito l'Avvocato Vittorio DI MEGLIO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Napoli, decidendo con sentenza 23.6.00 sulle domande proposte da Ma.Gi. Gi. e Di. Co.Co., comproprietari d'unita' immobiliari nell'edificio condominiale in (OMESSO), nei confronti della condomina Ma.As., e sulle domande riconvenzionali proposte da quest'ultima nei confronti dei primi, nonche' sulle reciproche eccezioni, in parziale accoglimento delle une e delle altre, condannava la Ma. ad eseguire i lavori di consolidamento e perfezionamento indicati dal consulente tecnico d'ufficio, cosi' ripristinando integralmente l'originario stato dei luoghi, ed al risarcimento dei danni nella misura di lire 30.409.662 con rivalutazione ed interessi al soddisfo; condannava il Ma. e la Di. Co. ad arretrare a metri 5 dal confine la costruzione abusivamente realizzata davanti al fabbricato principale in violazione del P.R.G. e ad eliminare un cancello d'accesso ed un tubo di scarico nonche' al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.

Tale decisione il Ma. e la Di. Co. impugnavano contestando la loro condanna all'arretramento dal confine della realizzata costruzione, alla chiusura del cancello, all'eliminazione della condotta di scarico ed ai danni, nonche' l'inadeguatezza delle opere di consolidamento imposte alla controparte, la quantificazione del risarcimento posto a carico della stessa, la liquidazione delle spese di giudizio.

impugnando, a sua volta, detta decisione, la Ma. contestava il mancato accoglimento della sua domanda intesa ad ottenere la condanna della controparte alla demolizione d'un soppalco, d'una sopraelevazione sul lastrico solare, d'una canna fumaria e di pannelli solari, in subordine chiedendo la condanna della stessa alla corresponsione dell'indennita' ex articolo 1227 c.c. per la sopraelevazione ed al risarcimento per il danno all'euritmia del fabbricato.

Decidendo delle impugnazioni riunite con sentenza 8.7.02, l'adita corte d'appello di Napoli, in parziale accoglimento d'entrambe e conseguente riforma della sentenza gravata e ferme le restanti determinazioni della stessa, condannava la Ma. al ripristino dello stato dei luoghi relativamente allo sbancamento del suolo comune realizzato al piano terra dell'edificio condominiale, condannava il Ma. e la Di. Co. alla demolizione del soppalco e della sopraelevazione realizzati nell'edificio stesso, respingeva la domanda della Ma. relativamente alla realizzazione del varco e della tubazione, determinava complessivamente nel 20% gli accessori dovuti dalla Ma. sulla somma liquidata dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno in favore del Ma. e della Di. Co..

Il Ma. e la Di. Co. impugnano detta decisione di secondo grado con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi al quale fanno seguire memoria.

Resiste con controricorso la Ma..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono della condanna alla demolizione del soppalco e della sopraelevazione e - denunziando nullita' del capo di pronunzia in esame, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell'articolo 112 c.p.c., (violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato - extrapetizione); nullita' ai sensi del cit. articolo 360 c.p.c., n. 4 per violazione del dovere di terzieta' del giudice (articolo 111 Cost.); violazione dell'articolo 360 c.p.c., n. 3 e dell'articolo 872 c.c.; idem per violazione dell'articolo 100 c.p.c. (per parte della pronuncia di demolizione del soppalco) - assumono che la riconvenzionale di controparte, come chiaramente precisata nei suoi elementi costitutivi della causa petendi e del petitum, fossero stati considerati dal giudice di primo grado, sia con la formulazione del mandato all'ausiliare, sia con la decisione finale, nel rispetto dei principi di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e del contraddittorio, non rispettati, per contro, dal giudice di secondo grado ne' in relazione al solaio intermedio, o soppalco, ne' in relazione alla sopraelevazione.

Quanto al soppalco, sostengono i ricorrenti che controparte avesse indicato la specifica ragione della domanda nel sovraccarico del soppalco con la sua possanza sui muri portanti, chiedendone l'accoglimento solamente in caso d'aggravio sui muri medesimi, mentre il giudice a quo, pur avendo dato atto che il soppalco non scaricava sui muri portanti, aveva disposto la demolizione, sostituendo d'ufficio la domanda della parte con altra diversa, in ragione della tutela della stabilita' dell'opera stessa e del pericolo determinato per i divisori in confine con i convenuti e con altro comunista.

Quanto alla sopraelevazione, i ricorrenti formulano analoghe censure, assumendo come cio' che rilevava ai fini della domanda riconvenzionale fosse l'accertamento dell'incidenza del manufatto in discussione sulle accertate lesioni alla muratura portante, per escludere o attenuare la responsabilita' della controparte, mentre il giudice a quo, a differenza da quello di primo grado, pur avendo anch'esso recepito le conclusioni del CTU circa la compatibilita' della sopraelevazione con le condizioni statiche dell'edificio, ne aveva ordinato la demolizione perche' il detto esperto aveva, per essa, escluso la conformita' alle norme sismiche, quindi per ragioni diverse da quelle prospettate a sostegno della riconvenzionale, in virtu' dell'astratto (in questa causa) principio secondo cui le violazioni delle norme sismiche sono azionabili dai vicini o dai condomini a tutela della sicurezza degli edifici, vicini o condominiali.

Il motivo non merita accoglimento sotto alcuno dei prospettati profili.

All'esame degli atti di causa, consentito a questa Corte dalla deduzione di plurimi errores in procedendo, risulta come il giudice di primo grado avesse, sulla questione delle demolizioni, identificato le domande riconvenzionali della Ma., quanto al soppalco, in funzione dei danni provocati all'edificio ed "anche" all'adiacente appartamento della stessa e, quanto alla sopraelevazione, in funzione della violazione "anche" di norme antisismiche (cfr. sentenza pag. 3/4). Risulta, inoltre, che la Ma., nel proprio atto d'appello avverso la sentenza di primo grado, questa avesse censurato, nella parte relativa alla pronunzia negativa sulle domande riconvenzionali di demolizione: quanto al soppalco, per non esservisi tenuto conto della necessita' d'eliminare l'opera, evidenziata dal CTU in ragione della inidoneita' statica della stessa e dei danni ch'essa aveva gia' determinati ed avrebbe ancora potuto determinare; quanto alla sopraelevazione, per non esservisi tenuto conto della non conformita' dell'opera alla normativa antisismica, del pari accertata dal CTU, disattendendo la domanda sulla base d'argomentazioni, erronee ed inconferenti, in tema di prova sull'epoca di realizzazione dell'opera stessa e di usucapione del diritto a mantenerla.

Considerati gli elementi desumibili dalla sentenza di primo grado, e' da escludere, dunque, che la riconvenzionale per le demolizioni proposta dalla Ma., con riguardo tanto al soppalco quanto alla sopraelevazione, attenesse ai soli danni ai muri portanti e non anche al complesso dei danni, presenti e temuti de futuro, causati e causandi dalle opere, nonche' alla non conformita' della sopraelevazione alla normativa antisismica.

Quand'anche, peraltro, cio' non fosse stato, e' indiscutibile che dette questioni fossero state sollevate come motivi d'appello, sulle quali il giudice a quo ha correttamente deciso, in quanto un diverso aspetto della questione non e' stato considerato dai ricorrenti, nel dedurre la pretesa violazione dell'articolo 112 c.p.c., id est la natura reale della pretesa ex adverso azionata, come intesa alla tutela del diritto di proprieta'.

I diritti assoluti - reali o di status - si identificano, infatti, in se' e non in base alla loro fonte (amplius quam semel res mea esse non potest), come invece accade per i diritti d'obbligazione; pertanto, l'attore puo' mutare il titolo - atto o fatto, derivativo o costitutivo - in base al quale chiede la tutela del diritto assoluto, senza incorrere nelle preclusioni (articoli 183, 189 e 345 c.p.c.) e negli oneri (articolo 292 c.p.c.) della modifica della causa petendi; ne' sussiste violazione del principio della domanda (articolo 112 c.p.c.) se il giudice accoglie il petitum in base ad un titolo diverso da quello invocato (e pluribus, Cass. 21.11.06 n. 24702, 20.7.05 n. 15248, 4.3.03 n. 3192, 30.12.02 n. 18370, 13.10.99 n. 11521, 7.7.99 n. 7078, 8.7.98 n. 6627 SS.UU.).

La proprieta' e gli altri diritti reali di godimento appartengono, in vero, alla categoria dei cosiddetti diritti "autodeterminati" individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, onde, nelle azioni a difesa di tali diritti, la causa petendi s'identifica con il diritto stesso - diversamente da quanto avviene in quelle a difesa dei diritti di credito, nelle quali la causa petendi s'identifica con il titolo - mentre il titolo, necessario ai fini della prova di esso, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda.

Ne consegue che, nel corso del giudizio promosso da un condomino per la tutela del diritto di proprieta' sia esclusivo sia comune dall'altrui esercizio del diritto d'apportare modificazioni alla porzione immobiliare individuale (soppalco) od alle parti comuni dell'edificio (sopraelevazione), dedotto come illegittimo perche' incidente con aggravio eccessivo sui muri portanti ed inteso alla condanna del convenuto al ripristino della situazione qua ante, cio' che della domanda costituisce il petitum, l'allegazione di titoli emersi in corso di causa, quali l'instabilita' delle medesime nuove opere e la loro incidenza anche su parti dell'edificio di proprieta' privata, diversi rispetto a quello posto originariamente a fondamento della domanda, altro non rappresenta se non una integrazione delle difese, aggiungendosi un ulteriore elemento di valutazione a quello precedentemente dedotto, integrazione che non da luogo alla proposizione di una domanda nuova, cosi' come non implica alcuna rinunzia a che il primo titolo dedotto venga anch'esso se del caso preso in considerazione, e, tanto meno, influisce in alcun modo sulle prese conclusioni, che restano, comunque, cristallizzate nel medesimo petitum consistente nella richiesta d'accertamento della lesione al diritto di proprieta' e di pronunzia idonea all'eliminazione della situazione lesiva mediante demolizione delle opere lesive e riduzione in pristino.

Per il che, decisa la controversia in primo grado sulla base dell'un titolo, non e' preclusa in secondo grado la decisione sulla base dell'altro o d'entrambi, giacche' trattasi di argomentazioni difensive intese a specificare le ragioni della tutela del diritto reale in discussione che non immutano, giusta quanto appena rilevato, l'originario thema decidendum (opere lesive del diritto di proprieta' - demolizione e riduzione in pristino) e possono, pertanto, essere svolte dalla parte interessata non solo nell'atto d'appello ma lungo tutto il corso del giudizio di secondo grado.

Per altro verso, poiche', in forza del principio iura novit curia il giudice deve identificare la norma - generale o speciale - applicabile nel caso di costruzione della quale la parte abbia chiesto la demolizione perche' lesiva o foriera di lesione del proprio diritto sulla proprieta' individuale o comune, non v'e' violazione dell'articolo 112 c.p.c. ove il giudice, interpretata la domanda e considerato che rientra nel "notorio" l'inclusione in "zona sismica" d'un determinato territorio, disponga l'abbattimento di detta costruzione in quanto realizzata in una zona per tale normativamente qualificata, in contrasto con la specifica normativa legislativa e regolamentare (Cass. 7.3.97 n. 2031).

Del che anche nell'esame del secondo motivo.

Con il quale, i ricorrenti argomentano sulle conseguenze della violazione delle norme tecniche antisismiche e - richiamando l'articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articoli 872 e 2697 c.c.) e l'articolo 360 c.p.c., n. 5 (difetto di motivazione) nonche' denunziando nullita' della pronuncia ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell'articolo 112 c.p.c. (violazione del principio del contraddittorio); dell'articolo 115 c.p.c. (violazione del principio dispositivo delle prove); in entrambi i casi per violazione dell'articolo 111 Cost. (violazione del principio di terzieta' del giudice) - si dolgono che il giudice a quo abbia disatteso il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale anche per le norme antisismiche, come in genere per le norme edilizie, vale la regola di cui all'articolo 872 c.c. e si deve percio' distinguere fra norme integrative di quelle dettate dal codice civile in materia di distanze e norme non integrative, il diritto alla demolizione sussistendo soltanto ove trattisi di violazione di norme antisismiche che attengono alla disciplina dettata dal codice civile nell'articolo 873 c.c. e ss., mentre per le altre violazioni e' concesso solo il risarcimento del danno, salvo si verifichi una concreta lesione o pericolo di una lesione all'integrita' materiale della cosa oggetto di proprieta' altrui ed, anche in tal caso, il ripristino costituendo l'estrema ratio, praticabile allorquando non sia possibile eliminare il pericolo o la lesione mediante opere d'adeguamento; condizioni tutte non ricorrenti nel caso di specie, ne' per il soppalco ne' per la sopraelevazione, e sulle quali il giudice a quo neppure avrebbe fornito adeguata motivazione, disattendendo anche la soluzione alternativa prospettata dal CTU.

Il motivo non merita accoglimento.

Come gia' evidenziato da questa Corte con pronunzie che piu' approfonditamente hanno esaminato il problema, l'inosservanza delle norme antisismiche comporta il diritto alla riduzione in pristino non solo quando risultino violate norme integrative di quelle previste dall'articolo 873 c.c., e segg. in materia di distanze, ma anche quando risultino una concreta lesione o il pericolo attuale di una lesione all'integrita' materiale del bene oggetto di proprieta', ovvero si sia verificata la violazione di altra specifica disposizione delimitativa della sfera delle proprieta' contigue, che conceda in via autonoma la tutela diretta (Cass. 7.5.91 n. 5024, 16.11.84 n. 5823 17.4.1981 n. 2335).

In particolare, l'attualita' del pericolo di danno deve valutarsi non gia' in riferimento allo stato asismico, bensi' in relazione alla possibilita', sempre incombente nelle zone sismiche, di un movimento tellurico, sicche' dalla inosservanza delle prescrizioni tecniche dettate per prevenire le conseguenze dannose del sisma deve desumersi una presunzione di instabilita' della costruzione realizzata, e, quindi, una situazione di pericolo permanente, da rimuovere senza indugio alcuno ibidem).

Donde la superfluita' d'un accertamento di pericolo attuale e d'una motivazione specifica al riguardo, stante l'immanenza del pericolo, de futuro, nel fatto stesso dell'edificazione effettuata in violazione della normativa antisismica, come, con corretta considerazione, espressamente evidenziato anche nella sentenza impugnata.

Quanto, dunque, alla sopraelevazione realizzata dal proprietario dell'ultimo piano di edificio condominiale, in violazione delle prescrizioni e cautele tecniche fissate dalle norme speciali antisismiche, deve riconoscersi, dacche' riconducibile nell'ambito della previsione dell'articolo 1127 c.c., comma 2 in tema di sopraelevazioni non consentite dalle condizioni statiche del fabbricato, la facolta' dei condomini di ottenere una condanna alla demolizione del manufatto (Cass. 12.10.00 n. 13611, 12.2.87 n. 1541 SS.UU., 8.3.86 n. 1552 SS.UU.).

Quanto al soppalco - che, giusta quanto riferisce l'impugnata sentenza, il CTU ha accertato non solo labile strutturalmente ma anche poggiato a muro divisorio con le proprieta' finitime inidoneo a sostenerlo - devesi considerare come l'utilizzazione di parti comuni e anche di muri divisori dell'edificio condominiale per la realizzazione d'opere al servizio esclusivo dell'appartamento del singolo condomino esiga il rispetto sia dell'articolo 1102 c.c., sia delle norme del codice civile sulle distanze, in particolare dell'articolo 884 c.c., comma 11, onde evitare la violazione dei diritti degli altri condomini sugli immobili di loro esclusiva proprieta' (Cass. 19.1.95 n. 139, 26.1.81 n. 577, 11.3.75 n. 903), e come, in ogni caso, ciascun condomino sia obbligato, propter rem, a non eseguire, nel piano o porzione di piano di sua proprieta', opere arrecanti pregiudizio agli immobili di proprieta' esclusiva di altri condomini (Cass. 24.11.97 n. 11717, 10.12.93 n. 12152, 11.2.85 n. 1132) : situazioni tutte che facultizzano il condomino leso nel suo diritto di proprieta' individuale a chiedere l'eliminazione dell'opera dannosa e la riduzione in pristino.

Che poi, in fatto, nell'una e/o nell'altra delle situazioni sub iudice con la presente controversia, alla riduzione in pristino potesse alternativamente sostituirsi l'esecuzione d'opere di rafforzamento indicate dal CTU e' circostanza inidonea ad attribuire al giudice il potere d'adottare ex officio la seconda soluzione in luogo della prima, costituente l'espresso petitum della domanda proposta dal condomino leso, in difetto d'un'altrettanto espressa domanda in tal senso della controparte e della trattazione della stessa in contraddittorio tra le parti (da ultimo, Cass. 27.4.06 n. 9640, ma gia' 6.10.78 n. 4458).

Il che e' quanto correttamente affermato nella sentenza impugnata.

Con il terzo motivo, i ricorrenti - richiamando l'articolo 360 c.p.c., n. 3 (articolo 113 c.p.c., articolo 11 disp. gen., articolo 2697 c.c.) e l'articolo 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 113 c.p.c. in relazione alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64, articolo 1 e segg. e del Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992 e Decreto Ministeriale 20 novembre 1987) - si dolgono che il giudice a quo non abbia considerato la preesistenza delle opere de quibus rispetto all'entrata in vigore della normativa antisismica priva d'efficacia retroattiva ed abbia negletto le argomentazioni del loro consulente di parte.

Il motivo non merita accoglimento sotto alcuno dei due prospettati profili.

Quanto al primo, va, infatti, considerato: - che la demolizione del soppalco e' stata disposta a seguito dell'accertata sua pericolosita' e non della sua eventuale difformita' dalle prescrizioni della normativa antisismica e che la violazione dell'obbligazione propter rem, pur se protratta oltre venti anni, non determina l'estinzione del rapporto obbligatorio e dell'impegno a tenere un comportamento conforme a quello imposto dalla normativa civilistica o dal regolamento, onde e' sempre deducibile, stante il carattere permanente della violazione, il diritto degli altri condomini di esigere l'eliminazione della situazione foriera di danno, potendosi prescrivere soltanto il diritto al risarcimento del danno derivante dalla violazione (Cass. 13.8.04 n. 15763, 16.10.99 n. 11692);

che, per la demolizione della sopraelevazione, l'inapplicabilita' della normativa antisismica in ragione dell'anteriorita' della costruzione rispetto all'entrata in vigore della stessa costituiva argomento d'eccezione rispetto alla domanda attorea, onde non l'attore, una volta provata la non conformita' della sopraelevazione alla normativa antisismica, doveva provare anche la realizzazione della costruzione in epoca successiva alla detta entrata in vigore, bensi' doveva il convenuto provare tale realizzazione in epoca precedente, con la conseguenza che, in difetto di prova certa al riguardo, come ammesso anche dal primo giudice con riferimento alle illazioni del CTU (sentenza, pp. 8/9), l'eccezione non poteva che essere disattesa.

Quanto al secondo, devesi rilevare come nell'impugnata sentenza non si faccia alcun riferimento a motivi d'appello o ad eccezioni avverso l'appello di controparte basati su di una contestazione della consulenza d'ufficio in ragione delle difformi tesi svolte dal consulente di parte (in effetti, alla consulenza di parte de qua e' fatto riferimento, tanto nella narrativa quanto nella motivazione, ma al solo diverso fine di valutare il motivo dell'appello principale concernente l'obbligo della controparte d'effettuare i lavori indicati nella detta consulenza), onde la prospettata questione non puo' trovare ingresso nel giudizio di legittimita', i motivi del ricorso per cassazione dovendo investire, a pena d'inammissibilita', statuizioni e questioni che abbiano gia' formato oggetto del giudizio di merito e che siano, dunque, gia' comprese nel thema decidendum del giudizio di secondo grado quale fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, mentre non e' consentita, a parte le questioni rilevabili anche d'ufficio, la prospettazione di questioni che modifichino la precedente impostazione difensiva ponendo a fondamento delle domande od eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nella fase di merito o questioni di diritto fondate su elementi di fatto nuovi o diversi da quelli dedotti in detta fase (e pluribus, Cass. 22.10.02 n. 14905, 16.9.02 n. 13470, 21.6.02 n. 9097, ma gia' Cass. 9.12.99 n. 13819, 4.10.99 n. 11021, 19.5.99 n. 4852, 15.4.99 n. 3737, 15.5.98 n. 4910).

Pertanto, poiche' la questione dedotta con il motivo in esame introduce temi di dibattito completamente nuovi, implicando decisione su elementi di giudizio in fatto che non hanno formato oggetto di contraddittorio nella fase di merito, stanti la natura ed i limiti del giudizio di legittimita', che ha per oggetto solo la revisione della sentenza impugnata in rapporto alla regolarita' formale del processo ed alle questioni di diritto nello stesso gia' proposte, non puo' essere presa in considerazione.

Perche' al riguardo potesse essere consentito l'esame del giudice di legittimita', sia pure al solo limitato fine di valutare la decisivita' della questione in funzione d'una pronunzia di rinvio sul punto, i ricorrenti, atteso il silenzio al riguardo nell'impugnata sentenza, questa avrebbero dovuto, anzi tutto, censurare per omessa pronunzia attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell'articolo 112 c.p.c. e non gia' con la denunzia della violazione di norme di diritto sostanziale ovvero del vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 24.6.02 n. 9159, 11.1.02 n. 317, 27.9.00 n. 12790, 28.8.00 n. 11260, 10.4.00 n. 4496, 6.11.99 n. 12366); perche', poi, il detto vizio potesse considerarsi utilmente dedotto, sarebbe stato necessario, da un lato, che al giudice del merito fossero state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si rendesse necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali domanda od eccezione fossero state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresi', dell'atto difensivo del giudizio di secondo grado nel quale l'una o l'altra erano state proposte o riproposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualita' e la tempestivita' ed, in secondo luogo, la decisivita' delle questioni prospettatevi; ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell'articolo 112 c.p.c., cio' che configura un'ipotesi di error in procedendo per il quale questa Corte e' giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimita' d'esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all'adempimento da parte del ricorrente, per il principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell'onere d'indicarli compiutamente, non essendo consentita al giudice stesso una loro autonoma ricerca ma solo una loro verifica (Cass. 23.9.02 n. 13833, 11.1.02 n. 317, 10.5.01 n. 6502).

Tale modalita' d'introduzione della censura non essendo stata utilizzata, devesi ribadire l'inammissibilita' della questione.

Con il quarto motivo, sul completamento delle opere di ripristino, i ricorrenti - richiamando l'articolo 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 113 c.p.c. in relazione alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64, articolo 1 e segg. e del Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992 e Decreto Ministeriale 20 novembre 1987), l'articolo 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell'articolo 112 c.p.c., l'articolo 360 c.p.c., n. 5 (omesso esame di un punto decisivo della controversia ed omessa motivazione) - si dolgono che il giudice a quo non abbia ritenuto opportuno recepire l'elaborato del consulente di parte, contenente le indicazioni delle opere necessarie per ripristinare la funzione statica dei muri portanti tenendo conto delle prescrizioni della normativa antisismica, ne' disposto la nuova consulenza tecnica chiesta dagli appellanti principali.

Il motivo non merita accoglimento.

Valgono, al riguardo, le stesse considerazioni svolte in ordine alla seconda questione posta con il terzo motivo.

Nell'impugnata sentenza non si rinviene accenno alcuno ad una censura rivolta alla sentenza di primo grado per pronunzia sulle opere di ripristino imposte alla controparte di natura e/o con modalita' conformi alle indicazioni del consulente d'ufficio nonostante una tempestiva e puntuale contestazione delle stesse sulla base delle diverse indicazioni del consulente di parte; di conseguenza, la questione andava posta con la formale deduzione del vizio d'omessa pronunzia su di un motivo d'appello specificamente proposto, con riproduzione del motivo stesso e delle richieste formulatevi; in difetto del che il motivo si presenta come prospettazione d'una questione nuova, come tale inammissibile.

Esaminato il motivo sotto diverso aspetto, si perviene ad analoga conclusione.

Basandosi l'impugnata sentenza essenzialmente sulle risultanze degli accertamenti tecnici fatti eseguire d'ufficio nel giudizio di primo grado, i motivi non potevano essere limitati a censure apodittiche d'erroneita' e/o d'inadeguatezza della motivazione od anche d'omesso approfondimento di determinati temi d'indagine, facendo rinvio alla consulenza di parte inserita nel ricorso quale elemento integrante dello stesso; era, per contro, necessario che i ricorrenti non solo riportassero per esteso, svolgendo concrete e puntuali critiche, le risultanze e gli elementi di causa ritenuti insufficientemente od erroneamente valutati, ma evidenziassero e specificassero altresi' le esatte controdeduzioni alla consulenza d'ufficio che avessero a suo tempo formulate con l'atto d'appello e fossero state neglette dalla corte stessa.

Controdeduzioni che la parte interessata avrebbe dovuto formulare, appunto, gia' con l'atto d'appello, visto che trattavasi di consulenza svolta in primo grado e recepita nella decisione resa in quella sede; il riferimento alle critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio ed ai contrari argomenti svolti con l'atto d'appello doveva, dunque, essere specifico, onde ottemperare ai due distinti principi d'autosufficienza e di preclusione.

Per contro, nelle deduzioni di parte ricorrente non risulta adeguatamente esplicitato se, in quali termini, in quali occasioni e con quali atti, alla corte di merito fossero stati segnalati errori del consulente d'ufficio, cosi' nel rilievo e nell'elaborazione dei dati posti a base della relazione commessagli come nello svolgimento dell'iter logico iniziato con l'analisi di quei dati e terminato con le rassegnate conclusioni, cosi' come neppure ne risulta con quali modalita' alla corte stessa fossero stati richiesti la nuova consulenza od un supplemento di quella gia' espletata, a quali fini, per quali quesiti, con quali atti; parte ricorrente si limita a generici riferimenti alla consulenza allegata ed a trame le proprie personali conclusioni per affermare apoditticamente l'erroneita' e/o l'insufficienza delle argomentazioni del consulente d'ufficio e della corte territoriale.

In tal guisa, il motivo si traduce non in una specifica censura ma in una semplice prospettazione di tesi difformi da quelle che si assumono recepite dal giudice a quo - il quale sul punto non risulta siasi pronunziato - del tutto irrilevante in sede di legittimita', investendosi, se del caso, l'ambito della discrezionalita' del giudice del merito nella valutazione dei fatti e nella formazione del proprio convincimento, dei quali si finisce per chiedere inammissibilmente una revisione, piuttosto che dedursi vizi del convincimento stesso rilevanti ex articolo 360 c.p.c..

Con il quinto motivo, sulla riforma della condanna al risarcimento dei danni, i ricorrenti - denunziando nullita' del capo di pronuncia in esame ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 4, per violazione degli articoli 112, 163, 342 e 346 c.p.c. (violazione del principio della domanda e della devoluzione in appello) e dell'articolo 111 Cost. (violazione del dovere di terzieta'), articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione di norme giuridiche ( articoli 1223, 1124, 1227, 1283, 2043 c.c. e segg.) - si dolgono che il giudice a quo abbia modificato la pronuncia del giudice di primo grado, sostituendo il parametro della svalutazione monetaria e degli interessi con un incremento del 20%, computato sino alla data d'emissione della sua sentenza, con pronunzia errata nel merito e nonostante la questione non gli fosse stata devoluta con l'appello di controparte.

Il motivo non merita accoglimento.

La censura alla sentenza di primo grado in ordine alla condanna al pagamento degli interessi oltre alla rivalutazione e' specificamente formulata a pag. 18 dell'atto d'impugnazione, che questa Corte ha potuto esaminare essendosi dedotto un error in procedendo.

Correttamente il giudice a quo ha rilevato l'erroneita' di tale pronunzia, dacche' in tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata per equivalente, id est con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto stesso, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta sino alla data della decisione definitiva, e' dovuto, inoltre, il risarcimento del danno provocato dal ritardato pagamento della somma de qua, ovvero del lucro cessante, ma tale ulteriore danno, che e' in re ipsa per la mancata disponibilita' della somma rappresentativa del danno emergente durante il tempo trascorso tra l'evento lesivo e la liquidazione giudiziale, trova la propria disciplina nell'articolo 2056 c.c. che ne consente la prova con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi; in tale ipotesi, escluso che gli interessi possano essere calcolati sin dall'epoca dell'evento dannoso sulla somma liquidata per capitale e rivalutata, diversamente facendosi conseguire al creditore nel periodo di decorrenza comune una duplice liquidazione dello stesso danno, il calcolo puo' essere effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma stessa s'incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio.

Agli esposti principi, ripetutamente affermati da questa Corte e pluribus, la stessa SS.UU. 17.2.95 n. 1712 invocata dai ricorrenti, successivamente 28.11.97 n. 12029, 3.2.99 n. 878, 15.1.01 n. 492), si e' attenuta la Corte di merito operando una liquidazione equitativa ed escludendo l'illegittimo cumulo disposto dal primo giudice.

Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento e le tesi svolte dai ricorrenti nella memoria 7.6.07, ove non inammissibili per novita' (e pluribus, recentemente, Cass. SS.UU. 15.5.06 n. 11097, 29.3.06 n. 7237, 29.12.05 n. 28855), risultando disattese anch'esse dalle argomentazioni sopra sviluppate, il ricorso va, dunque, respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE

Respinge il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese che liquida in euro 100,00 per esborsi ed in euro 3.000,00 per onorari oltre ad accessori di legge.

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