Le gronde, i doccioni e i "canali di scarico" delle acque meteoriche del tetto di un condominio costituiscono bene comune ai sensi dell'articolo 1117 c.c.

Le gronde, i doccioni e i canali di scarico delle acque meteoriche del tetto di uno stabile condominiale costituiscono bene comune, atteso che, svolgendo una funzione necessaria all'uso comune (in quanto "servono all'uso e al godimento comune"), ricadono tra i beni che l'articolo 1117 c.c. include tra le parti comuni dell'edificio. Che la copertura del fabbricato sia costituita da tetto a falda o da lastrico di proprieta' esclusiva, il quale assolve anche la funzione di copertura di parte del fabbricato, rimane indispensabile l'esistenza delle gronde per raccogliere e smaltire le acque piovane. Le gronde convogliano le acque meteoriche dalla sommita' dell'edificio fino a terra o a scarichi fognari e svolgono quindi funzione che prescinde dal regime proprietario del terrazzo di copertura, salva anche la facolta' di un uso piu' intenso che, compatibilmente con il disposto del'articolo 1102 c.c., possa farne il proprietario del terrazzo stesso per suoi usi. La proprieta' esclusiva del lastrico o terrazzo dal quale provengano le acque che si immettono nei canali non muta questo regime, giacche' l'articolo 1126 c.c. disciplina soltanto le riparazioni o ricostruzioni del lastrico propriamente inteso e non di altre parti dell'immobile, la cui esistenza e', per esso, indipendente da quella del lastrico, salvo che altrimenti risulti espressamente dal titolo. Ne' e' consentita un'interpretazione che per analogia estenda il regime dei costi di riparazione stabilito in via eccezionale dall'articolo 1126 c.c.. Ne deriva che salvo che il contrario risulti espressamente dal titolo, le gronde, i doccioni e i "canali di scarico" delle acque meteoriche del tetto di uno stabile condominiale costituiscono bene comune ai sensi dell'articolo 1117 c.c., atteso che svolgono una funzione necessaria all'uso comune e servono all'uso e al godimento comune, ancorche' la funzione di copertura dell'edificio sia espletata da terrazzo di proprietà' esclusiva.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 22 dicembre 2014, n. 27154



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3414/2008 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrenti -

contro

COND VIA (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), IN PERSONA DELL'AMM.RE P.T., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 579/2007 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2014 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per l'inammissibilita', in subordine, il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Il tribunale di Napoli con sentenza 23 dicembre 2002 ha rigettato l'impugnativa della delibera adottata dal condominio di via (OMISSIS), con la quale "la spesa per la manutenzione delle gronde era stata ripartita in base al criterio di cui all'articolo 1126 c.c.anziche' in base a quello di cui all'articolo 1125 c.c., comma 3".

Il tribunale ha ritenuto che gli opponenti (OMISSIS) e (OMISSIS), proprietari del lastrico solare, erano tenuti a contribuire per un terzo nella spesa della riparazione.

La Corte di appello partenopea con sentenza n.579 del 1 marzo 07 ha rigettato l'appello dei soccombenti.

Ha ritenuto inammissibile, perche' nuova, la deduzione che le gronde di cui si tratta drenano anche l'acqua della parte del tetto a falde e non gia' quella caduta dal terrazzo.

Gli opponenti hanno proposto ricorso per cassazione notificato il 20 gennaio 2008.

Il Condominio si e' costituito (invalidamente) con controricorso.

All'udienza del 13 novembre 2013 il Collegio ha disposto rinvio per consentire al Condominio la produzione della delibera di autorizzazione dell'Amministratore a resistere in giudizio (SU 18331/10).

Il Condominio non ha ottemperato.

Parte ricorrente ha depositato verbale di assemblea appositamente convocata il 20 gennaio 2014 e andata deserta. Non lo ha notificato ex articolo 372 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

2) Preliminarmente va ritenuta invalida perche' irrituale, mancando l'autorizzazione assembleare, la costituzione del controricorrente Condominio, secondo quanto insegnato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite.

3) Dopo aver puntualmente riportato gli atti e le vicende della fase di merito, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 1117 c.c. e vizi di motivazione relativamente alla circostanza che gronde e doccione non siano stati ritenuti parti comuni dell'edificio "sol perche' i ricorrenti sono proprietari dei lastrici".

Il quesito di diritto mira a far affermare che detti beni sono parti comuni del fabbricato e che "pertanto le relative spese di sostituzione o riparazione vanno sostenute da tutti i condomini delle proprieta' sottostanti".

La censura e' espressamente riferita a quella parte della sentenza impugnata - riportata in ricorso a pag. 3, sub 1 e 2 - che ha ritenuto di assoggettare le gronde, i canali di gronda, e tutte quelle parti attraverso le quali si raccolgono e defluiscono le acque piovane, "allo stesso regime previsto per i lastrici solari".

La sentenza impugnata ha affermato che, in relazione a un terrazzo o lastrico solare di proprieta' esclusiva, il proprietario e' tenuto a contribuire non in ragione dei millesimi, ma in misura di un terzo, nelle spese della riparazione dei beni suddetti.

La Corte di appello ha infatti ritenuto corretto questo inquadramento, dato alla questione dal primo giudice (cfr pag 4 sentenza).

Ha aggiunto rafforzativamente un'altra considerazione esplicativa: come per il tetto di proprieta' esclusiva la spesa deroga ai criteri di cui agli articoli 1117 e 1123, cosi' la spesa per la riparazione di cui si tratta segue i criteri previsti per il terrazzo di copertura di proprieta' esclusiva e cioe' quello di cui all'articolo 1126 c.c..

A questa interpretazione delle disposizioni di cui agli articoli 1117 e 1126 c.c., il ricorso contrappone la lettura secondo cui il regime proprietario (e quindi quello relativo ai costi di riparazione) delle gronde e delle altre parti di cui si discute non segue quello di proprieta' "dei lastrici".

4) La censura coglie nel segno.

Le gronde, i doccioni e i canali di scarico delle acque meteoriche del tetto di uno stabile condominiale costituiscono bene comune, atteso che, svolgendo una funzione necessaria all'uso comune (in quanto "servono all'uso e al godimento comune"), ricadono tra i beni che l'articolo 1117 c.c. include tra le parti comuni dell'edificio.

Che la copertura del fabbricato sia costituita da tetto a falda o da lastrico di proprieta' esclusiva, il quale assolve anche la funzione di copertura di parte del fabbricato, rimane indispensabile l'esistenza delle gronde per raccogliere e smaltire le acque piovane.

Le gronde convogliano le acque meteoriche dalla sommita' dell'edificio fino a terra o a scarichi fognari e svolgono quindi funzione che prescinde dal regime proprietario del terrazzo di copertura, salva anche la facolta' di un uso piu' intenso che, compatibilmente con il disposto del'articolo 1102 c.c., possa farne il proprietario del terrazzo stesso per suoi usi.

La proprieta' esclusiva del lastrico o terrazzo dal quale provengano le acque che si immettono nei canali non muta questo regime, giacche' l'articolo 1126 c.c. disciplina soltanto le riparazioni o ricostruzioni del lastrico propriamente inteso e non di altre parti dell'immobile, la cui esistenza e', per esso, indipendente da quella del lastrico, salvo che altrimenti risulti espressamente dal titolo.

Ne' e' consentita un'interpretazione che per analogia estenda il regime dei costi di riparazione stabilito in via eccezionale dall'articolo 1126 c.c..

I giudici di merito hanno fatto quindi malgoverno dell'articolo 1117 c.c. e, in relazione alla proprieta' esclusiva del terrazzo, hanno indebitamente trovato in altra norma (articolo 1126 c.c.) la regola di diritto da applicare alla fattispecie.

Si impone la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che si atterra' al seguente principio di diritto : Salvo che il contrario risulti espressamente dal titolo, le gronde, i doccioni e i "canali di scarico" delle acque meteoriche del tetto di uno stabile condominiale costituiscono bene comune ai sensi dell'articolo 1117 c.c., atteso che svolgono una funzione necessaria all'uso comune e servono all'uso e al godimento comune, ancorche' la funzione di copertura dell'edificio sia espletata da terrazzo di proprieta' esclusiva.

Il Giudice di rinvio provvedera' anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che provvedera' anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita'.
 

INDICE
DELLA GUIDA IN Condominio

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3901 UTENTI