Le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini devono ritenersi governate dal criterio della parziarietà

Le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini devono ritenersi governate dal criterio della parziarietà e che, di conseguenza, in proporzione alle rispettive quote, ai singoli vadano imputate le obbligazioni assunte nel cosiddetto interesse del condominio, vale a dire in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, oltre che per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. (Corte d'Appello Roma Sezione 2 Civile, Sentenza del 2 aprile 2009, n. 1476)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SECONDA SEZIONE CIVILE

La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da:

Dottor Aldo Modugno - Presidente -

Dottoressa Elena Raganelli - Consigliere -

Dottor Ettore Capizzi - Consigliere Relatore -

emette la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello n. 9685/04 RGAC, trattenuta in decisione il 16 dicembre 2008 e vertente tra:

Pa.Su., elettivamente domiciliato in Olevano Romano Via (omissis) presso gli Avvocati Ma.Pi. e Pa.Co., dai quali è rappresentato e difeso per procura a margine dell'atto di citazione in appello.

Lu.Ne. e Ma.Fa., elettivamente domiciliati in Roma Via (omissis) presso l'Avvocatessa Fr.Er., dalla quale sono rappresentati e difesi per procura a margine della comparsa di costituzione con appello incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dinanzi a questa Corte, notificato il 2 novembre 2004, Pa.Su. ha interposto appello avverso la sentenza rasa il 20 maggio di quello stesso anno dal Tribunale Ordinario di Tivoli - Sezione Distaccata di Palestrina e con la quale, in parziale accoglimento dell'opposizione di Lu.Ne. e Ma.Fa., era stato ridotto, "limitatamente alle somme dovute (...) in proporzione alle quote loro imputabili in ragione del riparto condominiale", il precetto di pagamento della somma di Lire 66.271.184, intimato ad istanza di Pa.Su. in forza di due decreti ingiuntivi, già emessi dal Pretore di Palestrina nei confronti del Condominio in Bellegra Via (omissis).

Quale unico motivo a sostegno dell'appello, in particolare, il Su. s'è doluto del fatto che il Tribunale non avesse acceduto alla tesi che gli opponenti, in solido con i restanti condomini, rispondessero per l'intero debito.

Nel costituirsi in giudizio, il Ne. ed il Fa. hanno resistito al gravame avversario e, a loro volta, in via di incidentale, hanno lamentato la mancata revoca del precetto in questione.

Sulle conclusioni riportate in epigrafe, infine, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELIA DECISIONE

Riguardo innanzi tutto all'eccepita litispendenza, detta fattispecie è invero ravvisabile allorquando ricorra la contemporanea pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi e la relativa questione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, vada decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della decisione (ex pl. Cass. 22252/04); nel caso in esame, al contrario, non ricorre affatto il ridetto requisito delle eadem lites, posta l'evidente diversità della controversia di specie rispetto a quella asseritamente identica e che, al contrario, diverge per ciò che attiene sia il connotato dell'identità dei contendenti, attesa la presenza in giudizio della Fa., non evocata nel giudizio di opposizione a precetto, sia l'evidente diversità di petitum tra un'opposizione ad un'esecuzione minacciata, quale di specie, e quella relativa ad un'esecuzione già iniziata, oggetto della restante prospettazione dell'istante. Passando al marito, poi, si osserva come il Supremo Collegio, così invertendo un orientamento da lungi consolidatosi in senso contrario (ex pl. Cass. 13631/01; 4558/93; 14593/04), abbia opinato che le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini siano governate dal criterio della parziarietà e che, di conseguenza, in proporzione alle rispettive quote, ai singoli vadano imputate le obbligazioni assunte nel cosiddetto "interesse del condominio", vale a dire in relazione alle spese per la conservazione la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, oltreché per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Le obbligazioni dei condomini, pertanto, risultano regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie, secondo le quali i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditari in proporzione delle quote ereditarie (SU. 9148/08).

Doverosamente condividendo tale interpretazione, dunque, questa Corte ne conclude che gli odierni appellati, come già opinato dal Tribunale, siano tenuti sino alla concorrenza delle rispettive carature condominiali e che, pertanto, sul punto la sentenza del Tribunale meriti conferma.

Le considerazioni che precedono, in conclusione, sono dirimenti per il rigetto dell'appello principale.

Quanto all'appello incidentale del Ne. e della Fa., laddove si censura il mancato annullamento del precetto opposto, è dato poi riscontrare come l'intimazione di precetto per somma superiore a quella dovuta non produca la nullità del precetto e, per converso, dia luogo alla sola riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta (ex p.l. Cass. 2928/92).

Stanti le reciproche soccombenze ed il suesposto revirement giurisprudenziale, dirimente ai fini della presente decisione, ricorrono gli estremi per compensare interamente le spese di lite del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, definitamente pronunziando: respinge gli appelli, principale di Pa.Su. ed incidentale di Lu.Ne. e Ma.Fa., proposti entrambi avverso la resa inter partes il 20 maggio 2004 dal Tribunale Ordinario di Tivoli - Sezione Distaccata di Palestrina; compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma il 10 marzo 2009.

Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2009.

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