Le obbligazioni e le conseguenti responsabilità dei condomini sono governate dal criterio della parziarietà

Le obbligazioni e le conseguenti responsabilità dei condomini sono governate dal criterio della parziarietà in modo non dissimile da quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 725 e 1295 del codice civile per le obbligazioni ereditarie, in base alle quali i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditari in misura proporzionale alle loro quote ereditarie. In effetti, la solidarietà nel condominio non è contemplata da alcuna disposizione di legge e l'art. 1123 c.c., che regola la ripartizione delle spese tra i condomini in ragione della quota di ciascuno, non opera alcuna distinzione tra profilo interno dei rapporti tra condomini e profilo esterno dei rapporti con i terzi. (Tribunale Bologna Sezione 2 Civile, Sentenza del 10 luglio 2008, n. 1623)



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TRIBUNALE DI BOLOGNA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA - SEZIONE SECONDA

nella persona del giudice unico Dott. Manuela VELOTTI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Gr. iscritta al N. 16655/2000 R.G. promossa da:

Ma.Lo. e Ma.Pi., elettivamente domiciliati in (omissis), presso e nello studio dell'avv. Arnone Michele che li rappresenta e difende;

ATTORI OPPONENTI

CONTRO

Ma.Fr., elettivamente domiciliato in (omissis), presso e nello studio dell'avv. Ballerini Puviani Pietro che lo rappresenta e difende;

CONVENUTO OPPOSTO

in punto a: "condominio"

CONCLUSIONI

Per gli opponenti: "Piaccia all'Ill. Tribunale adito, in persona del Giudice Unico, contrariis reiectis, revocare il decreto ingiuntivo n. 3945/2000 emesso dal Giudice del Tribunale Civile di Bologna in data 21.09.2000, notificato il 26.10.2000, nei confronti dei sigg.ri Ma.Lo. e Ma.Pi., a favore al sig. Fr.Ma., titolare dell'impresa Ma.Fr., per il pagamento della somma di lire 80.700.000, oltre interessi e spese della fase monitoria, con vittoria di spese, competenze ed onorari, i.v.a. e c.p.a. come per legge".

Per l'opposto: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Unico, confermare il decreto ingiuntivo 3945/2000 del Tribunale di Bologna, previa deduzione dall'importo di lire 80.700.000, - ivi ingiunto - degli importi medio tempore versati dal condominio, pari a complessive lire 47.500.000; con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di causa, competenze, onorari, iva e cpa come per legge".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14.12.2000 Lo.Ma. e Pi.Ma. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3945/2000, emesso dal Tribunale di Bologna il 21.9.2000, notificato il 26.10.2000, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento del complessivo importo di lire 80.700.000, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di Fr.Ma., titolare dell'omonima impresa individuale, a titolo di residuo corrispettivo per le opere eseguite nell'edificio condominiale di via (omissis) in (omissis), del quale gli opponenti erano condomini.

Eccepivano questi ultimi 1) l'insussistenza dell'obbligazione solidale dei condomini in relazione alle spese inerenti alle parti comuni, rispetto alle quali ciascuno di essi doveva essere considerato responsabile pro-quota ex art. 1123 c.c., e con riferimento alle spese concernenti le parti di proprietà esclusiva, rispetto alle quali l'impresa avrebbe dovuto rivolgersi nei confronti di ciascuno dei proprietari; 2) l'avvenuto pagamento di parte della somma ingiunta successivamente al ricorso monitorio; 3) il difetto di prova scritta del credito azionato; 3) l'insussistenza di detto credito per mancata accettazione dell'opera; 4) l'omessa esecuzione di alcuna dei lavori indicati in contratto; 5) l'esistenza di gravi vizi e difetti nelle opere eseguite.

Tanto premesso, gli opponenti chiedevano la revoca del decreto opposto, con vittoria di spese.

Costituitosi, l'opposto deduceva l'infondatezza dell'opposizione, osservando che l'oggetto della pretesa avanzata in via monitoria era costituito dal corrispettivo di un contratto di appalto stipulato dal condominio, rispetto al quale i condomini dovevano essere considerati solidalmente obbligati ex art. 1294 c.c.; chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione, previa detrazione dalla somma originariamente ingiunta degli importi versati dal condominio nelle more dell'instaurazione del giudizio.

La causa veniva istruita tramite c.t.u. e, all'udienza del 13.12.2007, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzi tutto esaminata la questione, prioritaria dal punto di vista logico ai fini della decisione della presente controversia, concernente la natura della responsabilità dei condomini per le obbligazioni contratte dall'amministratore nell'interesse dei condomini.

In proposito si osserva che il contrasto di giurisprudenza esistente tra un orientamento, maggioritario, secondo il quale la responsabilità dei condomini ha natura solidale, avuto riguardo al principio generale stabilito dall'art. 1294 c.c., non derogato dall'art. 1123 c.c. (Cass., nn. 17563/2005, 14593/2004, 4558/1993, 2085/1982) e uno minoritario, in base al quale la responsabilità dei condomini è retta dal principio della parziarietà (Cass., n. 8530/1996), è stato di recente composto dalle Sezioni Unite Civili le quali, con la sentenza n. 9148 dell'8.4.2008, hanno aderito alla tesi minoritaria.

Le S.U. hanno osservato che la solidarietà passiva, in linea di principio, esige la sussistenza non soltanto di una pluralità di debitori e della identica causa dell'obbligazione, ma altresì dell'indivisibilità della prestazione comune, con la conseguenza che, in mancanza di quest'ultimo requisito e in difetto di una espressa disposizione di legge, la intrinseca parziarietà dell'obbligazione prevale.

Per quanto concerne in particolare le obbligazioni assunte, nell'interesse del condominio, non sussiste l'unicità dell'obbligazione ascritta ai condomini, consistendo la stessa in una somma di danaro, prestazione divisibile in natura.

D'altro canto, la solidarietà nel condominio non è contemplata da alcuna disposizione di legge e l'art. 1123 c.c., che regola la ripartizione delle spese tra i condomini in ragione della quota di ciascuno, non opera alcuna distinzione tra profilo interno dei rapporti tra condomini e profilo esterno dei rapporti con i terzi.

Né la solidarietà può essere ricondotta alla asserita unitarietà del gruppo dei condomini, in quanto il condominio difetta di una struttura unitaria, non è titolare di un patrimonio autonomo e la sua organizzazione non incide sulla titolarità individuale dei diritti e delle obbligazioni e della relativa responsabilità, potendo l'amministratore vincolare i condomini soltanto nei limiti delle rispettive quote.

Pertanto, le obbligazioni e le conseguenti responsabilità dei condomini sono governate dal criterio della parziarietà in modo non dissimile da quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie, in base alle quali i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditari in proporzione alle loro quote ereditarie.

Alla luce dei principi posti alla base della decisione delle Sezioni Unite e sopra sinteticamente richiamati, deve ritenersi che la pretesa vantata da Fr.Ma., avente ad oggetto il pagamento del residuo corrispettivo delle opere seguite in esecuzione di un contratto di appalto stipulato con il condominio e basata sulla pretesa responsabilità solidale dei condomini, odierni opponenti, sia infondata; d'altra parte, l'opposto non ha dedotto neppure in via subordinata la responsabilità pro-quota di questi ultimi, né ha allegato i presupposti di fatto indispensabili al fine di determinare gli importi eventualmente ancora dovuti dal Ma.Lo. e dal Ma.Pi. in proporzione alle rispettive quote.

L'opposizione deve essere pertanto accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

In considerazione del menzionato contrasto giurisprudenziale, risolto soltanto successivamente alla scadenza dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali, appare equo disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, comprensive di quelle di c.t.u.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Lo.Ma. e Pi.Ma. con atto di citazione notificato il 14.12.2000 nei confronti di Fr.Ma. e, per l'effetto, revoca il decreto opposto.

Compensa per intero tra le parti le spese di lite, comprensive di quelle di c.t.u.

Così deciso in Bologna il 28.4.2008

Il Giudice

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