Le spese sostenute da un condomino per la cosa comune debbono essere rimborsae solo se quesi provi l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori

In materia condominiale, il condomino che agisce ex art. 1134 c.c., per ottenere il rimborso delle spese sostenute per la conservazione della cosa comune è tenuto a dimostrare l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori. Presupposto propedeutico di tale azione, infatti, è dimostrare di essersi comportati secondo la diligenza del buon padre di famiglia e secondo correttezza al fine di evitare azioni speculative a carico del condominio. (Tribunale Roma Sezione 12 Civile
Sentenza del 17 gennaio 2006, n. 1260)



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SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G. 11102/02 e vertente tra:

Em. Ro. De Vi. elettivamente domiciliata in Ro. Via delle Mi. n. 22, presso lo studio del difensore Avvocato Br. Ca.;

attore

e

Condominio di Via Lo. Il Ma. n. 119 in Ro. elettivamente domiciliato in Ro. Via C. Mi. n. 6, presso lo studio del difensore Avvocato An. Sc.;

convenuto costituito

Oggetto: azione ex art. 1134 c.c. e in subordine ex art. 2041 c.c..

Conclusioni

come in atti.

FATTO

L'attrice rivolgeva verso il Condominio, in via principale azione ex art. 1134 c.c. ed in subordine azione ex art. 2041 c.c., per lavori d'urgenza svolti nel proprio appartamento anche a beneficio del Condominio e riguardanti l'impianto di scarico fognario.

Si costituiva il Condominio resistendo.

La causa veniva istruita a mezzo prove documentali presentate dalle parti ed a mezzo prove orali (interrogatorio formale delle parti e prove testimoniali).

MOTIVAZIONE

La domanda attrice non può essere accolta.

Per l'azione esperita ex art. 1134 c.c., è onere del condomino se richiede il rimborso delle spese affrontate per conservare la cosa comune, dimostrare l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori. Ne consegue che presupposto propedeutico per tale azione è dimostrare di essersi comportati secondo la diligenza del buon padre di famiglia e secondo correttezza (art. 1175 c.c.), al fine di evitare azioni speculative a carico del Condominio.

In osservanza di tale principio era onere del condomino avvertire preventivamente il Condominio e solo in caso di sua inerzia procedere ai lavori, ritenuti urgenti ed indifferibili sulla cosa comune.

Nella fattispecie è risultato dai documenti prodotti e dalle prove orali espletate, che l'attrice ha messo a conoscenza il Condominio solo dopo aver eseguito i lavori, che riguardavano nel loro insieme la ristrutturazione dell'intero appartamento, adibito originariamente ad alloggio del portiere, con la creazione di un altro bagno e con il rifacimento dell'intero sistema di scarico interno all'appartamento ed esterno fino al convogliamento dell'acqua nei pozzetti di scarico esterni condominiali. La parte attrice richiede, ex art. 1134 c.c., sostanzialmente il rimborso delle spese occorse per il rifacimento del sistema di scarico è risultato che i lavori di ristrutturazione sono durati tre mesi e dopo altri tre mesi l'attrice ha venduto il bene. Pertanto la stessa è stata proprietaria del bene per soli sei mesi, senza mai abitarci.

Dalle circostanze summenzionate risulta l'infondatezza della domanda attrice per due ordini di motivi: a) il condomino non ha avvertito preventivamente il Condominio dell'esecuzione dei lavori; b) non è risultata l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori, essendo gli stessi durati tre mesi.

Inoltre, fatto non meno importante, la parte attrice non ha mai abitato l'immobile, per cui non poteva lamentare alcun nocumento grave o irreparabile che abbisognasse di un intervento urgente.

Vi è da aggiungere che l'art. 1134 c.c. consente il rimborso delle sole spese gravanti sulla cosa comune.

Nella fattispecie la maggior parte dell'intervento riguarda il sistema di scarico all'interno dell'appartamento che non fa parte della cosa comune ex art. 1117 punto 3 c.c., come si evince dal grafico dei lavori ante operam e post operam, prodotto dalla parte attrice. Nella fattispecie solo il sistema di scarico esterno fino al convogliamento dell'acqua nei pozzetti di scarico esterni condominiali fa parte della cosa comune, che costituisce una parte minimale dei lavori eseguiti.

La domanda subordinata ex art. 2041 c.c., non può essere accolta, poiché l'azione di arricchimento senza causa ha natura sussidiaria (art. 2042 c.c.) ed è dunque improponibile ogni qual volta una diversa azione sia astrattamente ipotizzabile, a nulla rilevando che in concreto l'esercizio di quest'ultima abbia avuto esito negativo.

P.Q.M.

Respinge la domanda attrice e per l'effetto condanna la Sig.ra Em. Ro. De Vi. a rimborsare al Condominio convenuto le spese di lite che liquida in Euro 150,00 per esborsi, Euro 900,00 per diritti, Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali pari al 12,50%, IVA e CNAP.


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