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Le transazioni possono essere deliberate a maggioranza dall’assemblea condominiale, quando non riguardano i diritti reali.
Pubblicata il 04/11/2016
Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 13 aprile 2016, n. 7201
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - Presidente
Dott. MANNA Felice - Consigliere
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere
Dott. PICARONI Elisa - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25012/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'Avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avvocato (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'Avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avvocato (OMISSIS);
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2985/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/07/2013;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 marzo 2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c.:
" (OMISSIS), condomino del Condominio di (OMISSIS), ha impugnato, con ricorso in data 2 aprile 2005, la deliberazione con cui l'assemblea condominiale, in data 28 febbraio 2005, aveva stabilito di transigere la vertenza esistente tra il Condominio e l'ing. (OMISSIS) in materia di corrispettivo per un'attivita' professionale svolta nell'interesse del Condominio, prevedendosi il versamento della somma di Euro 6.713,94.
Il ricorrente ha dedotto che la delibera impugnata concretizza il vizio dell'eccesso di potere, essendo intervenuta su materia non contemplata dagli articoli 1130 e 1135 c.c., non essendo stata presa all'unanimita' e avendo pregiudicato i diritti dell'attore quale interventore nel giudizio pendente.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 30 giugno 2006, ha rigettato, in questa parte, l'impugnazione proposta (mentre l'ha accolta relativamente ad un altro capo della domanda, annullando la delibera nella parte in cui stabiliva che l'incarico di completare la pratica di cui alla L. n. 219 del 1981, era affidato all'avv. (OMISSIS), nonche' nella parte in cui disponeva in favore di quest'ultimo il pagamento della somma di euro 300 per la chiusura della vertenza con l'ing. (OMISSIS)).
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza in data 23 luglio 2013, ha rigettato il gravame dello (OMISSIS).
La Corte territoriale ha rilevato che, se l'assemblea puo' decidere di avviare azioni giudiziarie o di resistere ad esse, essa ha anche il potere di transigere le liti, essendo solamente escluso che possa essere decisa dai condomini, a maggioranza, la transazione che abbia ad oggetto i beni comuni, allorche' con la stessa viene ad essere realizzato un negozio a carattere dispositivo. Nel caso di specie - ha sottolineato la Corte di Napoli - la lite pendente aveva ad oggetto solo il pagamento di competenze professionali, e quindi esulava dall'ipotesi per le quali era richiesta l'unanimita', ben potendosi quindi approvare la delibera a maggioranza qualificata.
Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello lo (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 20 ottobre 2014, sulla base di un motivo.
L'intimato Condominio ha resistito con controricorso.
Con l'unico mezzo il ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione degli articoli 1130 e 1135 c.c., in relazione agli articoli 1123 e 1965 cod. civ. Con esso il ricorrente contesta che l'assemblea potesse decidere con il principio di maggioranza la questione transattiva per il pagamento di compensi professionali chiesti dall'ing. (OMISSIS) per l'attivita' prestata da quest'ultimo per la pratica amministrativa al fine di ottenere un contributo statale sulle spese per la eventuale e futura riattazione dell'edificio condominiale, ai sensi della legge n. 219 del 1981.
Il motivo appare infondato, perche' - come gia' statuito da questa Corte (Sez. 2, 16 gennaio 2014, n. 821) - in tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'articolo 1135 c.c., l'assemblea puo' deliberare a maggioranza su tutto cio' che riguarda le spese d'interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ai sensi dell'articolo 1108 c.c., comma 3, solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni. E nella specie la Corte d'appello, con congrua motivazione, ha rilevato che la lite transatta era di interesse condominiale, riguardando prestazioni professionali delle quali aveva fruito l'intero condominio.
Il ricorso puo' essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi rigettato".
Letta la memoria di parte ricorrente.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex articolo 380 bis c.p.c.;
che i rilievi critici della parte ricorrente non colgono nel segno;
che, difatti, ai sensi dell'articolo 1108 c.c., comma 3, (applicabile al condominio in virtu' del rinvio operato dall'articolo 1139 c.c.), e' richiesto il consenso di tutti i comunisti - e, quindi, della totalita' dei condomini - per gli atti di alienazione del fondo comune, o di costituzione su di esso di diritti reali, o per le locazioni ultranovennali, con la conseguenza che tale consenso e' necessario anche per la transazione che abbia ad oggetto i beni comuni, potendo essa annoverarsi, in forza dei suoi elementi costitutivi (e, in particolare, delle reciproche concessioni), fra i negozi a carattere dispositivo. Pertanto, non rientra nei poteri dell'assemblea condominiale - che decide con il criterio delle maggioranze - autorizzare l'amministratore del condominio a concludere transazioni che abbiano ad oggetto diritti comuni;
che nella fattispecie in esame pero' non si versa nelle ipotesi di cui all'articolo 1108 c.c., comma 3, perche' la transazione riguarda compensi professionali per l'attivita' svolta dall'ing. (OMISSIS) nell'interesse del condominio, per avere questi curato la pratica volta ad ottenere i benefici di cui alla L. n. 219 del 1981, per il ristoro dei danni subiti dall'intero edificio condominiale: oggetto della transazione era quindi un mero diritto obbligatorio e non certo un diritto reale dei partecipanti al condominio (uti domini o uti condomini);
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che poiche' il ricorso e' stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e' rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013), che ha aggiunto l'articolo 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Condominio controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.